Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 giugno 2017, n. 20
Titolo:Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi
Pubblicazione:( B.U. 29 giugno 2017, n. 69 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura

Sommario





1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, avvia un’azione di monitoraggio e studio volta alla valutazione della risorsa come previsto dall’articolo 10, comma 6, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11).
2. L’attività di cui al comma 1 può essere svolta con il coinvolgimento dei Consorzi di cui all’articolo 2 del r.r. 6/2009.
3. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1 e di quello previsto in applicazione dell’articolo 3, lettera a), del d.m. 27 dicembre 2016 (Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina)), la Giunta regionale ridefinisce le aree di pesca di cui all’articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009.
4. Al fine di condurre l’azione di monitoraggio di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 30 giugno 2021.


1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del r.r. 6/2009, la Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra le ditte operanti nel settore della pesca delle vongole finalizzati alla costituzione da parte delle stesse di un fondo destinato all’indennizzo delle ditte che attuano un’azione di arresto definitivo con fuoriuscita dal settore della pesca dei molluschi con draga idraulica.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato esclusivamente da  contributi dei singoli operatori su base volontaria.


1. In deroga alle disposizioni del r.r. 6/2009, la Giunta regionale autorizza le imbarcazioni del Cogevo di Ancona allo sbarco del pescato nel porto di Civitanova Marche, nei limiti consentiti dall’autorità marittima competente e sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Consulta per l’economia ittica di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).


1. Al finanziamento di questa legge si provvede con le risorse comunitarie afferenti al fondo PO FEAMP 2014/2020.
2. Per gli anni 2017 e 2018, le risorse indicate al comma 1 valutate rispettivamente in complessivi euro 47.069,28 ed euro 188.277,12, sono già iscritte a carico della Missione 16, Programma 03, del bilancio di previsione 2017/2019.
3. Per gli anni successivi dal 2019 al 2020 si fa fronte con le risorse afferenti al medesimo programma PO FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della medesima Missione 16, Programma
03, dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale.


Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 5
Non č stato numerato l'unico comma di questo articolo nel BUR n. 69 del 29 giugno 2017.