Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 luglio 2017, n. 21
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”
Pubblicazione:( B.U. 13 luglio 2017, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 6 dell'art. 4, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 11, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 16, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica la lett. h bis) del comma 1 dell'art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 2 aggiunge la lett. h ter) al comma 1 dell'art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 3 sostituisce la lett. i) del comma 1 dell'art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.



1. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f bis) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;”.

2. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
m bis) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;”.

3. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/ 2015, dopo la lettera zz) sono inserite le seguenti:
zz bis) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
zz ter) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
zz quater) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;”.

4. Nell’Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2005, dopo la lettera  bbb) è inserita la seguente:
bbb bis) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità  immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità  immobiliare o dal singolo edificio;”.


Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 aggiunge la lett. f bis) all'Allegato 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 2 aggiunge la lett. m bis) all'Allegato 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 3 aggiunge le lett. zz bis); zz ter) e zz quater) all'Allegato 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 4 aggiunge la lett. bbb bis) all'Allegato 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.



1. Il Titolo dell’Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1)” è sostituito dal seguente: “Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 1)”.
2. La denominazione della quarta colonna dell’Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza in anni della trasmissione all’autorità competente” è sostituita dalla seguente: “Cadenza in anni dei controlli di efficienza energetica e della trasmissione all’autorità competente”.

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce il Titolo dell'Allegato 3, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 2 sostituisce la denominazione della quarta colonna dell'Allegato 3, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.