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Atto:LEGGE REGIONALE 20 luglio 2017, n. 24
Titolo:Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento).
Pubblicazione:( B.U. 20 luglio 2017, n. 78 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e cassa indicate nella Tabella 1 allegata a questa legge.
2. Al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 allegata a questa legge.



1. Le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle C e E, allegate alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017), sono variate rispettivamente nelle Tabelle 3 e 4 allegate a questa legge.
2. Le autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A dell’allegato 19 alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019), sono variate come risulta dalla Tabella 5 allegata a questa legge.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2016, n. 36.
Il comma 2 sostituisce il comma 5 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2016, n. 36.
Il comma 3 sostituisce l'allegato n. 10, l.r. 30 dicembre 2016, n. 36, con il prospetto A di questa legge.



1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con l.r. 36/2016, è integrato con l’allegato n. 21, unito a questa legge, concernente l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (prospetto B).

Nota relativa all'articolo 4
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell’art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l’Allegato 1 della medesima l.r. 39/2017, che riporta l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.


1. Per l’anno 2017, la Regione concede contributi per l’importo complessivo di euro 250.000,00 per l’avvio o per il mantenimento di Unioni di comuni costituite in ambiti territoriali non montani, corrispondenti alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea individuata nel programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, commi 25 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I contributi sono ripartiti, previo avviso, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di enti locali, in proporzione diretta al numero di funzioni fondamentali gestite per conto di tutti i Comuni, nel rispetto della normativa richiamata nel comma 1.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019.


1. Alle entrate relative al recupero degli utili della Gestione sanitaria accentrata (GSA) 2012/2015 è attribuito vincolo di specifica destinazione alla spesa per gli interventi in ambito sanitario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2017, n. 820.
2. Le risorse vincolate ai sensi del comma 1 iscritte a carico del Titolo 3 Entrate Extratributarie per euro 30.002.162,09 e del Titolo 4 Entrate in conto capitale per euro 172.424.939,53 sono destinate al finanziamento degli interventi iscritti a carico della Missione 13 e specificatamente ai Programmi di seguito elencati per gli importi a fianco riportati: Programma 1 per euro 47.947.827,74; Programma 2 per euro 7.512.583,74; Programma 3 per euro 19.916.576,00; Programma 4 per euro 16.009.000,00; Programma 5 per euro 110.467.099,84; Programma 7 per euro 574.014,30.
3. La Giunta regionale può apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla deliberazione di cui al comma 1.


1. Alle entrate relative alla donazione da parte della Società per azioni “Compagnia petrolifera Rosneft” iscritte a carico del Titolo 4 - Programma 3, per euro 5.000.000,00 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 è attribuito vincolo di specifica destinazione al finanziamento degli oneri per la costruzione di un ospedale nel Comune di Amandola. Le risorse corrispondenti sono iscritte a carico della Missione 13 - Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
ALLEGATO 1
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell’art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l’Allegato 1 della medesima l.r. 39/2017, che riporta l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell'art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Allegato 1 della medesima l.r. 51/2018, che riporta l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.
Ai sensi dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell'art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Allegato 1 della medesima l.r. 41/2019, che riporta l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.