Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 agosto 2017, n. 28
Titolo:Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale
Pubblicazione:( B.U. 10 agosto 2017, n. 88 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Titolo cosi' sostituito dallo art. 2, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.

Sommario





1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.


1. Per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”).

Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.


1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede:
a) all’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1 del d.l. 73/2017, convertito nella legge 119/2017;
b) al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).



1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Regione, attraverso l’ASUR:
a) promuove ed organizza campagne informative rivolte alla cittadinanza;
b) predispone opuscoli informativi;
c) attiva un numero verde regionale;
d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima l.r. 9/2003.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 5, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.


1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione e sugli effetti di questa legge.