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Atto:LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2017, n. 30
Titolo:Sagre di qualità.
Pubblicazione:( B.U. 26 ottobre 2017, n. 113 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:

In attuazione di questa legge é stato emanato il r.r. 6 agosto 2018, n. 5.


Sommario





1. Al fine di promuovere lo sviluppo turistico e di valorizzare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche ed enogastronomiche dei diversi territori marchigiani, la Regione sostiene la realizzazione di sagre di qualità.


1. Ai fini di questa legge:
a) per prodotti da filiera corta si intendono: i prodotti che prevedono l’intervento di un solo intermediario tra produttore e consumatore;
b) per prodotti provenienti dal mercato locale si intendono: i prodotti per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km;
c) per prodotti di qualità si intendono:
1) i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica;
2) i prodotti non geneticamente modificati;
3) i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tipica (IGT), a specialità tradizionale garantita (STG) e gli altri prodotti a denominazione protetta secondo la normativa europea;
4) i prodotti a marchio QM (Qualità garantita dalle Marche);
5) i prodotti a Denominazione comunale di origine (DECO);
6) i prodotti classificati come “presidio slow food”.

2. Conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, la materia prima riguardante i prodotti definiti alle lettere a) e b) del comma 1 è di origine regionale.



1. Sono sagre di qualità le manifestazioni aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio stesso.
2. Le sagre di qualità non possono essere organizzate per più di due volte all’anno, avere una durata complessiva superiore ai quattro giorni e devono:
a) prevedere iniziative e manifestazioni volte a valorizzare le realtà paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folcloristiche, culturali e storiche del territorio;
b) assicurare che i prodotti somministrati nella sagra medesima rientrino per almeno il 70% tra quelli elencati all’articolo 2;
c) esporre le caratteristiche dei prodotti utilizzati e che si intendono valorizzare;
d) svolgersi da almeno 10 anni ed essere organizzate in centri storici o in altri luoghi, anche rurali, collegati alla coltivazione o lavorazione del prodotto che si somministra;
e) favorire il coinvolgimento dei ristoratori locali e dei titolari di pubblici esercizi, al fine di promuovere l’offerta di menù specifici con i prodotti elencati all’articolo 2 e la vendita dei medesimi prodotti;
f) organizzare la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l’utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.

3. Gli organizzatori della manifestazione devono assicurare l’accessibilità ai soggetti con disabilità.




1. La Regione favorisce l’organizzazione di sagre di qualità nel proprio territorio, valorizzando il ruolo del volontariato, dell’associazionismo e dei giovani.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Regione assegna l’attestazione di sagra di qualità a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all’articolo 3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra e le forme di verifica che assicurino, con oneri a carico degli organizzatori, un controllo sistematico, indipendente e documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 nella fase attuativa della manifestazione.
3. La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l’attestazione “Sagra di qualità” nel calendario di cui all’articolo 5 dandone comunicazione al Comune interessato.
4. Gli esiti dei controlli indicati al comma 2 sono comunicati alla Regione a cura degli organizzatori o degli organismi di controllo secondo modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 6.
5. I Comuni promuovono, nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione nel loro territorio delle sagre di qualità.



1. E’ istituito nell’ambito delle banche dati di interesse regionale, il calendario regionale delle sagre di qualità, aggiornato annualmente.
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre.
3. Il calendario regionale è pubblicato nel portale del sito istituzionale della Regione. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell’anno successivo le sagre risultate non conformi a quanto previsto all’articolo 3 o per le quali gli organizzatori non hanno comunicato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 4, alla Regione l’esito dei controlli effettuati.



1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta il regolamento attuativo di questa legge. Il regolamento in particolare individua:
a) i criteri per la redazione dei progetti di cui all’articolo 4;
b) le modalità di conduzione delle verifiche volte ad assicurare un controllo indipendente sistematico e documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3;
c) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all’articolo 5.


Nota relativa all'articolo 6
In attuazione di questo articolo è stato emanato il r.r. 6 agosto 2018, n. 5.


1. Gli organizzatori delle sagre di qualità riconosciute ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 possono utilizzare il logo di cui all’allegato A di questa legge.


1. Il regolamento di cui all’articolo 6 è adottato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Le disposizioni di questa legge sono attuate nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia.


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.



Allegati

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