Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 37
Titolo:Interventi a favore del cicloturismo.
Pubblicazione:( B.U. 28 dicembre 2017, n. 138 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove il cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell’ambiente e del paesaggio, destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale.


1. Nell’ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare favorisce iniziative:
a) per promuovere una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
b) per favorire l’offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti;
c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie che valorizzino in particolare il territorio regionale.

2. Il programma è coordinato con gli interventi previsti all’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 38 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) nonché con quelli finanziati sulla base di fondi strutturali europei e inerenti la realizzazione di ciclovie o altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo 1.


1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate da questa legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti.
2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).


1. Al fine di garantire un’adeguata informazione al turista è istituito l’elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
2. L’elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. All’elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all’articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
3. L’elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L’iscrizione nell’elenco non è condizione per l’esercizio dell’attività.


1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del piano di promozione turistica vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. La Giunta regionale adotta:
a) la deliberazione indicata al comma 2 dell’articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
b) le disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.