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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 2
Titolo:Istituzione delle tasse regionali di circolazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 dicembre 1971, n. 5)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





Sono istituite, con effetto dal 1º gennaio 1972, le tasse regionali di circolazione.


Le tasse si applicano ai veicoli ed autoscafi soggetti alle tasse erariali di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione.
In conformità al disposto dell' articolo 4, comma 5º, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la rinnovazione della immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Marche di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di altra regione non dà luogo all' applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa stessa sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per il veicolo o l' autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione e che appartenga a persona che trasferisce la residenza da altra regione alla regione Marche.


A decorrere dal 1 gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 la tassa regionale è commisurata ad un terzo dell'ammontare della corrispondente tassa erariale di circolazione - dovuta per ciascuno dei veicoli indicati nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni - quale risulta a seguito della riduzione effettuata a norma dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 14, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A decorrere dal 1º gennaio 1974 la tassa regionale è commisurata al cento per cento dell'ammontare dell'anzidetta tassa erariale di circolazione, quale risulta a seguito della riduzione effettuata a norma dell'art. 4, comma 6º, e dell'art. 14, comma 4º, della stessa legge 16 maggio 1970, n. 281.


In conformità al disposto dell'art. 4, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le tasse sono applicate contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione delle tasse erariali di circolazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.


Ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le infrazioni alle norme relative alle tasse regionali di circolazione il presidente della giunta regionale applica, con provvedimento motivato, le sanzioni amministrative previste dalla tabella allegato n. 2 di cui al T.U. delle leggi sulle tasse erariali di circolazione approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.


Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, qualora compatibili, le norme che disciplinano le tasse erariali di circolazione di cui al D.P.R. 9 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1 gennaio 1972.