Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 aprile 2018, n. 5
Titolo:Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella regione Marche.
Pubblicazione:( B.U. 12 aprile 2018, n. 32 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. La Regione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 14 aprile 2015, n. 128, promuove l'applicazione in ambito regionale della tariffa puntuale al fine di incentivare prioritariamente il contenimento della produzione dei rifiuti e potenziare la pratica della raccolta differenziata.
2. Per le finalità di cui al comma 1, questa legge, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati), prevede e favorisce azioni e strumenti finalizzati ad orientare le politiche ed i percorsi amministrativi dei comuni diretti all'implementazione della tariffa puntuale.


1. I Comuni che applicano il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si dotano delle infrastrutture informatiche di cui al comma 3 dell'articolo 3 del d.m. 20 aprile 2017 e adottano un sistema di archiviazione dei dati in grado di interfacciarsi con il sistema informatico regionale amministrato dalla Sezione regionale del catasto rifiuti (S.R.C.R).


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) quale strumento idoneo a favorire ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata individuati nel Piano regionale di cui all'articolo 1 mediante l'applicazione del sistema di tariffazione puntuale.
2. Per le finalità di questa legge, la composizione del Tavolo tecnico istituzionale di cui al comma 1 è integrata con un rappresentante per ogni Assemblea territoriale di ambito (ATA) di cui all'articolo 7 della l.r. 24/2009, con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale nel settore della prevenzione dei rifiuti e dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.


1. Il Tavolo tecnico istituzionale di cui all'articolo 3 svolge prioritariamente le seguenti attività:
a) propone alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma degli interventi e delle azioni da sostenere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche legate all'applicazione della tariffa puntuale all'interno ed all'esterno del territorio regionale;
2) favorire la crescita delle competenze del personale dei comuni sulle modalità applicative della tariffazione puntuale e sugli aspetti legati allo start-up del nuovo sistema;
3) monitorare gli effetti della diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale in termini sia di miglioramento delle performance ambientali e di riduzione della produzione dei rifiuti sia delle eventuali criticità che dovessero verificarsi nei territori nelle fasi di start-up;
b) predispone un regolamento-tipo regionale per agevolare l'applicazione da parte dei comuni marchigiani del sistema di tariffazione puntuale;
c) elabora linee di indirizzo a supporto dei comuni nel percorso di adozione ed implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale;
d) elabora indirizzi per l'individuazione da parte dei comuni dei coefficienti di peso specifico previsti dal comma 5 dell'articolo 6 del d.m. 20 aprile 2017;
e) elabora indirizzi per la definizione dei correttivi ai criteri di ripartizione dei costi ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 20 aprile 2017.



1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati riguardo ai potenziali benefici della tariffa puntuale ed ai risultati raggiunti nei territori in cui essa viene applicata.


1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2018/2020, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
2. A decorrere dagli anni successivi al 2019, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.


1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore di questa legge, già applicano il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico adeguano i propri sistemi informatici gestionali al fine di interfacciarli con il sistema informatico regionale di cui all'articolo 2 entro un anno dalla medesima.
2. In sede di prima applicazione di questa legge, il Tavolo tecnico istituzionale di cui all'articolo 3 propone alla Giunta regionale il programma annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 entro il 30 novembre 2018.