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Atto:LEGGE REGIONALE 17 maggio 2018, n. 14
Titolo:Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea.
Pubblicazione:( B.U. 31 maggio 2018, n. 45 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Alimentazione

Sommario





1. La Regione tutela e promuove gli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed economici della dieta mediterranea già iscritta dall’UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, intesa come modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni inerenti le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione ed il consumo di cibo, caratterizzata da un regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica quale strumento di tutela della salute.
2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo della comunità marchigiana nella nascita, validazione scientifica, trasmissione e mantenimento dello stile alimentare della dieta mediterranea.
3. Per le finalità di questa legge la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione del modello nutrizionale nella comunità marchigiana e nella ristorazione collettiva;
b) approfondimento della conoscenza degli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita;
c) valorizzazione degli aspetti economici, ambientali, sociali e culturali legati alla dieta mediterranea;
d) consolidamento del modello nutrizionale anche con collaborazioni a livello interregionale ed internazionale.



1. Per attuare gli obiettivi indicati al comma 3 dell’articolo 1 la Regione:
a) collabora con gli istituti scolastici per la programmazione, nell’ambito dei piani di offerta formativa integrativa, di progetti didattici volti ad approfondire la conoscenza della dieta mediterranea;
b) promuove attività formative ed informative sui prodotti, sulle preparazioni tipiche e sulle tecniche di misurazione del grado di adeguatezza mediterranea degli stessi, rivolte agli operatori dei settori della produzione, trasformazione e somministrazione dei prodotti alimentari;
c) sostiene l’impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nella ristorazione collettiva;
d) favorisce il consolidamento di abitudini individuali e sociali nell’adozione consapevole di uno stile alimentare coerente con la dieta mediterranea e nell’utilizzo degli strumenti di controllo dell’adeguatezza del proprio regime alimentare al modello mediterraneo, attraverso attività informative rivolte ai consumatori, anche in collaborazione con le farmacie;
e) promuove studi e ricerche scientifiche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute, sull’ambiente, sull’impatto sociale e culturale;
f) collabora con le strutture socio-sanitarie per consolidare la diffusione dello stile alimentare connesso alla dieta alimentare quale strumento di prevenzione delle malattie;
g) sostiene le filiere enogastronomiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti con certificazioni di qualità che appartengono alle tradizioni della dieta mediterranea;
h) promuove il turismo enogastronomico ed itinerari territoriali valorizzando le tipicità dei prodotti agroalimentari che caratterizzano la filiera della dieta mediterranea;
i) prevede eventuali meccanismi di premialità nell’attribuzione di finanziamenti a soggetti pubblici o privati che concorrano ad attivare gli strumenti attuativi di questa legge;
j) valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico legato al modello sociale sviluppatosi intorno allo stile alimentare della dieta mediterranea;
j bis) valorizza e sostiene la progettualità dei Comuni di Magliano di Tenna e Montegiorgio, quali luoghi particolarmente legati alla tradizione della dieta mediterranea, prevedendo finanziamenti per iniziative realizzate in forma singola o associata con altri enti locali, soggetti pubblici e privati;
k) collabora con i Comuni nell’individuare le produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni meritevoli di evidenza pubblica e nel promuoverne la protezione e la valorizzazione nelle forme previste dalla legge;
l) favorisce l’organizzazione di iniziative ed eventi per la fruizione dei prodotti stessi negli specifici contesti storico-culturali e paesaggistici dei territori da cui provengono;
m) valorizza il modello culturale derivato dagli aspetti immateriali della dieta mediterranea, in particolare le sue tipiche relazioni sociali, consuetudini e ritualità conviviali e ne riconosce il valore quale strumento di consolidamento della coesione sociale;
n) istituisce il premio annuale denominato "Flaminio Fidanza: La dieta mediterranea, ben oltre il cibo", aperto a soggetti pubblici e privati, alle associazioni, alle Università che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea;
o) promuove relazioni economiche, istituzionali, culturali e scientifiche di scala interregionale e internazionale con altre comunità interessate alla diffusione della dieta mediterranea.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 7, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. I piani e programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale nelle materie della produzione e distribuzione agroalimentare, della tutela ambientale, della cultura, della promozione turistica, dell’istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute, nonché i programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei attuano, per quanto di competenza, gli interventi previsti da questa legge.
2. La Giunta regionale, ad integrazione della pianificazione indicata al comma 1, approva annualmente il programma attuativo di questa legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione di bilancio di previsione finanziario, previo parere della competente Commissione assembleare. Il programma è approvato su proposta della struttura competente in materia di cultura e turismo, sentito il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto dall’articolo 4.
3. Il programma definisce, in particolare:
a) l’individuazione degli obiettivi, tra quelli rientranti nelle finalità poste da questa legge, da conseguire nell’anno di riferimento e le priorità di intervento;
b) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi;
c) la definizione dei criteri per l’individuazione degli interventi che devono essere realizzati dalla Regione e di quelli da realizzare in collaborazione con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.

4. Nella scelta dei soggetti collaboratori, oltre ai Comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio, si dà priorità a quelli che hanno maturato almeno tre anni nella valorizzazione e nella promozione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea.
5. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 7, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con specifiche competenze in materia di prevenzione;
c) un rappresentante designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) i dirigenti, o loro delegati, delle strutture competenti della Giunta regionale nelle materie indicate al comma 1 dell’articolo 3;
e) un rappresentante designato da ogni Università con sede nelle Marche, esperto nelle materie inerenti questa legge;
f) un rappresentante dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM);
g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro regionale istituito con l’articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti);
h) due rappresentanti dei Comuni che aderiscono alla rete prevista all’articolo 5, designati dagli stessi;
h bis) il Sindaco del Comune di Magliano di Tenna o suo delegato;
h ter) il Sindaco del Comune di Montegiorgio o suo delegato;
h quater) il Presidente dell'associazione "Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea" o suo delegato.

3. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati a partecipare, su proposta del Presidente o dei due terzi dei componenti, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati nonché esperti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione relative alla filiera agroalimentare.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti, salvo le successive integrazioni.
5. Il Comitato, quale organo di consulenza della Giunta regionale, svolge funzioni propositive, di monitoraggio degli interventi previsti da questa legge e di indirizzo nell’organizzazione del premio previsto alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2.
6. Il Comitato opera secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 7, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. La Regione costituisce una rete regionale cui possono aderire soggetti pubblici e privati, operanti nei settori elencati al comma 1 dell’articolo 3, già attivi nella diffusione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e agevolare le relazioni operative fra i soggetti aderenti.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti di adesione e le modalità di gestione e funzionamento della rete.


1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotti dall’attività di monitoraggio del Comitato, prevista al comma 5 dell’articolo 4.
2. La relazione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) attività formative ed informative avviate e realizzate, soggetti coinvolti nella gestione, tempi e bacini di utenza;
b) livelli di diffusione dei prodotti inseriti nella ristorazione pubblica collettiva attraverso l’utilizzo dell’Indice di Adeguatezza Mediterranea;
c) descrizione delle iniziative di sostegno alle filiere, con specificazione dei relativi impegni finanziari sostenuti dalla Regione;
d) attività realizzate dai soggetti aderenti alla rete indicata all’articolo 5.

3. La commissione assembleare, esaminata la relazione, elabora una eventuale proposta di risoluzione da sottoporre all’Assemblea legislativa regionale contenente gli indirizzi per il successivo programma previsto all’articolo 3.


1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di euro 15.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2018/2020 a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e corrispondente incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”.
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.


1. La Giunta regionale richiede le designazioni previste al comma 2 dell’articolo 4 entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
2. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La Giunta regionale approva la deliberazione prevista al comma 6 dell’articolo 4 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
4. La deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 5 è adottata entro trenta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
5. Il programma attuativo indicato all’articolo 3 è approvato per l’anno 2018 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche prescindendo dalle indicazioni del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto all’articolo 4.