Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 giugno 2018, n. 21
Titolo:Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità.
Pubblicazione:( B.U. 05 luglio 2018, n. 58 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, della lettera l ter) del comma 2 dell’articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere ed il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all’autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.
2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.


1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente che si inseriscono nel progetto globale di vita, che accompagna la persona con disabilità nel processo di inclusione nei vari contesti: familiare, scolastico, formativo, lavorativo, ricreativo e sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita autonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini.


1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/1992:
a) di età pari o superiore ai diciotto anni;
b) residenti nella regione Marche;
c) in permanente grave limitazione dell’autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
d) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell’autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza;
e) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.



1. Ai fini di questa legge per assistente personale si intende colui che svolge attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto di lavoro disciplinato da un apposito contratto concluso con la persona con disabilità.
2. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono attività di assistenza personale quotidiana, i quali sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale.
3. Il soggetto formatore si può avvalere, nell’organizzazione dei corsi di formazione, del supporto delle Agenzie per la vita indipendente, le quali sono composte da persone con disabilità che hanno maturato esperienza e conoscenza di vita indipendente.
4. Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale.


1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono predisposti, su richiesta e con il coinvolgimento della persona con disabilità che può avvalersi della consulenza alla pari fornita dalle Agenzie per la vita indipendente, dalle unità multidisciplinari o multiprofessionali alle quali spetta la presa in carico.
2. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, in particolare:
a) verificano l'esistenza in capo alla persona con disabilità dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) effettuano la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze;
c) individuano insieme alla persona con disabilità, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato;
d) definiscono quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti e necessarie per realizzare le azioni di cui alla lettera c).

3. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, nella redazione del progetto personalizzato riguardante persone con disabilità intellettiva o del neuro sviluppo, devono utilizzare strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale nonché adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte.
4. La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 6, è effettuata dal Comitato tecnico regionale previsto all'articolo 7.


1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 7 e previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto:
a) stabilisce i livelli di intensità del bisogno assistenziale sulla base di specifici indicatori concorrenti;
b) determina, sulla base dei livelli di intensità del fabbisogno assistenziale e della durata del progetto stesso, l'ammontare massimo del finanziamento annuale da destinare alla singola persona con disabilità;
c) definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti dei progetti personalizzati di vita indipendente.



1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato tecnico regionale per la vita indipendente (di seguito denominato Comitato) composto da:
a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, che lo presiede;
b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
c) cinque referenti delle unità di cui al comma 1 dell'articolo 5, designati dall'ASUR, uno per ciascuna Area vasta;
d) tre coordinatori di ambito territoriale sociale designati dal Coordinamento dei coordinatori degli ATS.

2. Per l'esercizio della funzione di cui alla lettera a) del comma 5 il Comitato è integrato con:
a) un rappresentante della Consulta regionale per la disabilità;
b) un referente regionale dell'associazione ENIL Italia (European Network on Independent Living);
c) un rappresentante del Forum del terzo settore.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alla sua prima convocazione procede il dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali.
4. Le designazioni indicate alle lettere c) e d) del comma 1, nonché al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito in presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. Al Comitato compete:
a) elaborare le proposte da presentare alla Giunta regionale in merito all'atto di cui all'articolo 6;
b) valutare i progetti personalizzati di vita indipendente presentati ai fini dell'ammissibilità a finanziamento;
c) provvedere al monitoraggio e alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto in essere;
d) redigere annualmente l’elenco dei progetti ammessi e di quelli esclusi con le relative motivazioni.

6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.


1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti dal Comitato di cui all'articolo 7, trasmette all’Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:
a) il numero di:
1) domande presentate;
2) domande ammesse a finanziamento;
3) domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione;
b) le caratteristiche dei progetti presentati;
c) il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati;
d) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
e) i percorsi formativi realizzati per gli assistenti personali.



1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali procede entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questa legge a richiedere le designazioni indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
2. Per l'anno 2018 i progetti personalizzati di vita indipendente sono finanziati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente, anche prescindendo dalle proposte di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7.


1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario, di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali proprie.
2. Per gli interventi previsti da questa legge, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di:
a) euro 1.010.000,00 mediante impiego di quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria individuato nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario già iscritte nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” del bilancio pluriennale 2018/2020;
b) euro 290.000,00 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” del bilancio pluriennale 2018/2020.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa finanziata è autorizzata con legge di bilancio, integrata da eventuali risorse nazionali coerenti per finalità di intervento.