Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 luglio 2018, n. 28 |
Titolo: | Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE). |
Pubblicazione: | ( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ENERGIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 ( (Principi))
Art. 2 (Finalità)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Funzioni dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)
Art. 5 (Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell’URAE)
Art. 6 (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 7 (Clausola valutativa)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Finalità)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Funzioni dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)
Art. 5 (Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell’URAE)
Art. 6 (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 7 (Clausola valutativa)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
1. La Regione riconosce e valorizza il consumo consapevole e responsabile di prodotti e servizi, considerandolo uno strumento di promozione dei principi di tutela del consumatore. In particolare, la Regione concorre alla valorizzazione di un mercato dell’energia elettrica e del gas naturale concorrenziale e trasparente nella qualità dei servizi offerti e dei prezzi applicati, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.
1. Per le finalità enunciate all’articolo 1, la Regione istituisce l’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE).
2. L’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale:
a) partecipa e promuove la costituzione in gruppo di clienti finali con il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica o di gas naturale;
b) coordina, con criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale sotto il profilo dell’economicità, della produzione in base ai requisiti riportati nella lettera c), della trasparenza e della qualità del servizio;
c) sostiene l’utilizzo di energia elettrica verde prodotta da impianti alimentati oltre il 50 per cento da fonti rinnovabili.
1. Ai fini di questa legge si intende per:
a) cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici e soggetti privati, in relazione ad una utenza attivata sul territorio regionale;
b) venditore: il soggetto, controparte nel contratto stipulato con il cliente finale, che produce o trasporta o distribuisce energia elettrica o gas naturale.
1. L’URAE si adopera per acquisire l’adesione di eventuali clienti finali che siano interessati a partecipare al bando pubblico per l’individuazione del venditore di cui all’articolo 3, attraverso una adeguata e opportuna azione di informazione presso gli enti pubblici presenti sul territorio regionale, i soggetti privati, le associazioni di categoria e i cittadini.
2. Reperite le adesioni, l’URAE si avvale della Stazione unica appaltante Marche (SUAM), ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM). Quest’ultima attiva le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell’articolo 2 ed eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando sono individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.
1. Presso la Giunta regionale è costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell’URAE, composto da rappresentanti degli enti pubblici, dei soggetti privati e delle associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste che possono avvalersi delle attività svolte dall’URAE.
2. Il tavolo tecnico svolge, in particolare, attività di supporto alla definizione delle strategie per la realizzazione e la gestione delle attività dell’URAE.
3. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente, la Giunta regionale:
a) adotta le opportune determinazioni per l’istituzione ed il funzionamento dell’URAE;
b) disciplina l’istituzione ed il funzionamento del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo previsto all’articolo 5;
c) stabilisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica previste da questa legge;
d) realizza e aggiorna sul proprio sito istituzionale un apposito spazio riservato all’URAE, al fine di favorire la massima informazione delle funzioni svolte dalla stessa.
1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia di questa legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi:
a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell’URAE;
b) alle attività svolte dal tavolo tecnico;
c) alla diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che hanno aderito ai bandi;
e) all’incremento nell’utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell’URAE;
g) ai risparmi ottenuti dai soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia elettrica o di gas naturale.
1. Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Agli adempimenti disposti da questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.