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Atto:LEGGE REGIONALE 7 novembre 2018, n. 45
Titolo:Disposizioni abrogative in materia di tesoreria regionale.
Pubblicazione:(B.U. 8 novembre 2018, n. 97)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria

Sommario





1. ..........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 abroga la l.r. 8 aprile 1972, n. 2; la l.r. 31 maggio 1972, n. 4; la l.r. 28 maggio 1973, n. 11; la l.r. 16 giugno 1998, n. 16; il r.r. 13 luglio 1973, n. 2, e il r.r. 15 giugno 1998, n. 50.


1. Per effetto delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 21.000,00, per l'anno 2019 la spesa massima di euro 290.000,00, per l'anno 2020 la spesa massima di euro 300.000,00.
2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 č garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 01, Programma 03, annualitŕ 2018, 2019 e 2020, del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.


1. Questa legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 3

Nel testo pubblicato nel B.U.R. n. 97 dell'8/11/2018, il comma non č numerato.