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Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 2019, n. 26
Titolo:Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale.
Pubblicazione:(B.U. 8 agosto 2019, n. 65)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni europee e statali, con particolare riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) e la creazione della relativa filiera agricolo-industriale, che integra la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione, riconoscendo i molteplici utilizzi e prodotti che da essa possono discendere, nonché favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:
a) la costituzione di filiere territoriali prioritariamente locali, secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche;
b) l'attività di sementiera;
c) il reperimento del seme o del materiale di propagazione;
d) la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
f) l'utilizzo della coltura ai fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
g) l'utilizzo di terre incolte, in ottemperanza dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo);
h) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;
i) attività informative concernenti l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

2. Entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi previsti da questa legge, con l'indicazione delle misure che si intendono attivare, dei criteri di priorità per l'individuazione dei soggetti destinatari e delle risorse disponibili. I contributi previsti nel programma annuale sono concessi nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di questa legge, può avvalersi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), anche per svolgere il ruolo di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.
2. La Regione, in collaborazione con l'ASSAM e con altri istituti pubblici di ricerca presenti sul territorio regionale, promuove attività di ricerca, di riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare una cultivar che si adatti nel migliore dei modi ai diversi areali marchigiani, anche attraverso l'uso della Banca del germoplasma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano).


1. Ai sensi di questa legge, per soggetti attuatori si intendono:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli;
c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale;
d) l'Assam e altri istituti pubblici di ricerca presenti sul territorio regionale.



1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, l'ASSAM predispone un'apposita pagina all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale raccogliere le informazioni statistiche riguardanti il numero dei coltivatori e l'estensione dei terreni coltivati.


1. Entro il mese di marzo, la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione che illustri le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali, e delle eventuali problematiche sorte nell'attuazione degli interventi.


1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali ed europee, in quanto compatibili con le finalità della legge stessa.
2. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini della realizzazione degli interventi previsti da questa legge, coerenti con gli obiettivi, le finalità e le modalità attuative della relativa programmazione, si provvede con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020, approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 95 del 2 luglio 2019, complessivamente per euro 180.000,00, suddivisi nelle misure di seguito indicate a scopo ricognitivo: per la somma di euro 50.000,00 quota parte del finanziamento della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni informative" e per la somma di euro 130.000,00 quota parte del finanziamento della Misura 16 "Cooperazione".
3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse indicate al comma 1 e con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, da iscrivere nella Missione 16, Programma 01 e Programma 03.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.