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Atto:LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 29
Titolo:

Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS.

Pubblicazione:B.U. 26 settembre 2019, n. 76
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 2 di questa legge regionale e ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 di questa legge regionale.


Sommario





1. Questa legge definisce i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS) e quelli rientranti nelle tipologie di cui ai punti 1 e 10 dell'Allegato 2, Suballegato 1 (Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia), del decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Nota relativa all'articolo 1
La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale di questo articolo.


1. Gli impianti di cui all'articolo 1 devono essere ubicati ad una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati, come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e da funzioni sensibili.
2. La distanza dai centri abitati di cui al comma 1 va considerata dal perimetro esterno delle zone residenziali consolidate, di completamento e di espansione come individuate dagli strumenti urbanistici.

Nota relativa all'articolo 2
La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Nota relativa all'articolo 3
La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale di questo articolo.


1. Le disposizioni contenute in questa legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima e non ancora conclusi.

Nota relativa all'articolo 4
La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale di questo articolo.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 5
La Corte costituzionale, con sentenza 272/2020, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale di questo articolo.