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Atto:LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 3
Titolo:Disciplina dell'attivitŕ ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria
Pubblicazione:(B.U. 13 febbraio 2020, n. 14)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 28 dello Statuto regionale e della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), questa legge disciplina, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite alla Giunta regionale, l'esercizio dell'attività ispettiva sugli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e su tutte le strutture, pubbliche e private, esercenti attività sanitarie e socio-sanitarie nel territorio regionale.
2. L'attività ispettiva di cui al comma 1 ha la finalità di contribuire al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del SSR ed è improntata in particolare ai principi di legalità, indipendenza, correttezza, riservatezza e integrità, in coerenza con le regole contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.


1. L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'attività ispettiva ordinaria è svolta in conformità al Piano di cui all'articolo 3.
3. L'attività ispettiva straordinaria riguarda situazioni particolari per gravità e urgenza ed è attivata d'ufficio anche a seguito di denuncia o segnalazione ovvero su richiesta della Giunta regionale o dei consiglieri regionali.
4. La Regione esercita normalmente i controlli e i sopralluoghi previsti dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), tramite la struttura di cui all'articolo 4.
5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, l'attività ispettiva disciplinata da questa legge non sostituisce l'ordinaria attività di controllo attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture.


1. La Giunta regionale adotta, entro il primo trimestre di ogni anno, il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria, che fissa la percentuale minima delle ispezioni ordinarie da garantire nel periodo considerato.
2. Il Piano individua le aree prioritarie di intervento nell'ambito di tutte le diverse tipologie di strutture soggette al controllo, tenendo conto della programmazione regionale e assicurando l'omogeneità nel territorio regionale.


1. La struttura organizzativa regionale competente, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), all'esercizio dell'attività ispettiva disciplinata da questa legge può essere affiancata da personale del SSR di qualifica apicale nel settore di riferimento e può utilizzare personale di altri servizi regionali.
2. La struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate.
3. Ulteriori aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.


1. Per lo svolgimento dell'attività ispettiva la struttura di cui all'articolo 4 si avvale di un Nucleo ispettivo, la cui composizione varia in relazione alle specifiche competenze richieste, alla natura e complessità degli accertamenti da svolgere.
2. I componenti del Nucleo sono individuati dal dirigente della struttura di cui al comma 1 tra gli iscritti in un apposito elenco, formato a seguito di avviso pubblico in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Il Nucleo svolge i compiti previsti dall'articolo 6 in forma autonoma rispetto agli altri organi di controllo previsti dalla normativa vigente.


1. L'attività ispettiva è svolta su atti e fatti di gestione in materia sanitaria e socio-sanitaria, attraverso accertamenti, indagini o inchieste volti ad accertare fatti specifici in ordine ai seguenti aspetti:
a) andamento delle attività assistenziali, per verificare la conformità alle norme di legge e di regolamento vigenti e la coerenza con le indicazioni contenute negli atti programmatori sanitari;
b) corretta erogazione delle prestazioni, nonché regolare funzionamento, efficienza e produttività dei servizi e presidi sanitari, compreso l'andamento delle liste d'attesa;
c) permanenza dei requisiti di autorizzazione o accreditamento, anche in materia di trasporto sanitario.

2. L'attività ispettiva si esercita mediante verifiche e sopralluoghi. Per verifiche si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo anche documentale, su informazioni, atti, registri e ogni altro elemento acquisito. Per sopralluoghi si intendono tutte quelle attività condotte mediante ricognizione di luoghi, strutture, impianti, anche con i relativi riscontri documentali.
3. La struttura di cui all'articolo 4 e il Nucleo di cui all'articolo 5 possono in particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni:
a) richiedere a tutte le strutture destinatarie dell'attività ispettiva le informazioni e la documentazione necessaria, le quali devono essere fornite con sollecitudine;
b) accedere ai sistemi informativi delle strutture destinatarie dell'attività ispettiva, nei limiti della normativa vigente, anche al fine di acquisire documentazione utile ai fini dell'ispezione;
c) invitare i dirigenti, gli organi di controllo interno e i revisori dei conti degli enti del SSR a fornire chiarimenti in merito all'attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.

4. Le strutture soggette a controllo hanno l'obbligo di fornire la documentazione richiesta entro il termine indicato e di consentire l'accesso ai sistemi informatici e ai luoghi oggetto dell'attività ispettiva.
5. L'attività ispettiva condotta in loco dal Nucleo ispettivo si conclude con la redazione di un verbale, sottoscritto da tutti i componenti, nel quale viene riportato l'esito dell'ispezione, che va comunicato al soggetto interessato assieme a eventuali raccomandazioni o prescrizioni.
6. L'accertata mancanza della collaborazione necessaria allo svolgimento dell'attività ispettiva è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'attuale normativa in materia e viene valutata nell'ambito della verifica dei risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del SSR ai sensi della lettera p bis) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003.
7. L'attività ispettiva è svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, che vengono trattati per gli scopi strettamente collegati con l'esercizio dell'attività medesima. Il personale incaricato del trattamento accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio, curandone la conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.