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Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 2020, n. 17
Titolo:Iniziative a sostegno del talento contemporaneo
Pubblicazione:(B.U. 7 maggio 2020, n. 37)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove la creatività ed il talento in ambito culturale, tecnologico, scientifico, artigianale e imprenditoriale, mediante azioni che ne favoriscono la complementarità strategica e sostengono l'inclusione sociale, l'innovazione, lo sviluppo delle competenze delle giovani generazioni.


1. La pianificazione regionale in materia culturale persegue, per quanto di competenza e nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, le finalità indicate all'articolo 1.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea attuano, inoltre, gli obiettivi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma annuale di sostegno alla creatività ed al talento. Il programma contiene in particolare:
a) lo studio di contesto;
b) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2;
c) l'individuazione delle azioni e degli interventi, non finanziati con la programmazione indicata alla lettera b), da sostenere con le risorse di cui all'articolo 4;
d) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera c).

4. La programmazione prevista da questo articolo assicura in particolare la realizzazione di interventi:
a) caratterizzati da una forte trasversalità in ambito culturale contemporaneo, imprenditoriale, laboratoriale e sperimentale, volti a consolidare i rapporti tra i diversi settori;
b) finalizzati a mappare i talenti del territorio e facilitarne la messa in relazione con riferimento alle azioni indicate all'articolo 3.

5. Il programma indicato al comma 3 è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.


1. La Regione promuove la costituzione nella città di Ancona, capoluogo regionale, di un centro di riferimento per lo sviluppo del talento e della creatività nei settori disciplinati da questa legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni, riconoscendo nella Mole Vanvitelliana le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche idonee allo scopo anche in relazione alle attività in essa realizzate per le finalità indicate all'articolo 1.
2. La Regione concede al Comune di Ancona contributi per il sostegno delle attività indicate al comma 1, ed in particolare per la realizzazione di:
a) progetti espositivi che coniugano artigianalità, impresa, cultura, scienze, tecnologia con particolare riferimento alla valorizzazione della creatività giovanile;
b) eventi che consentano l'incontro tra talenti presenti nei diversi settori disciplinati da questa legge;
c) sperimentazione di azioni finalizzate a sostenere l'innovazione e l'inclusione sociale negli ambiti disciplinati da questa legge;
d) workshop, laboratori, attività formative, festival, eventi dedicati al tema dell'innovazione imprenditoriale e del rapporto tra la cultura e l'impresa nel mondo odierno.



1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 100.000,00 a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per euro 50.000,00 con gli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 6 e per euro 50.000,00 mediante equivalente e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", relativi all'annualità 2021.
3. A decorrere dagli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.


1. In sede di prima applicazione il programma indicato al comma 3 dell'articolo 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.
2. I contributi previsti da questa legge sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.


1. Nella tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 5, Programma 02, la voce: "Contributo al Comune di Ancona per i servizi culturali connessi al ruolo di città capoluogo di regione - Fondi regionali - spesa corrente - CNI/2018 - 50.000,00", relativamente all'anno 2021, è abrogata.

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica la Tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.