Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 giugno 2020, n. 23
Titolo:Interventi per la promozione dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilitŕ
Pubblicazione:(B.U. 18 giugno 2020, n. 53)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, al fine di promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, la cultura della sostenibilità e in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni nazionali ed internazionali, riconosce nell'educazione alla cittadinanza globale, nota anche come ECG, lo strumento essenziale per il senso di appartenenza di ciascuno ad una comunità ampia ed inclusiva, locale e globale.
2. La Regione riconosce che l'educazione alla cittadinanza globale, così come promosso dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia Nazionale di ECG, è una educazione capace di futuro, è un percorso di apprendimento lungo tutto l'arco della vita che rafforza la cittadinanza attiva.
3. La Regione si impegna ad applicare coerentemente le proprie politiche e strategie regionali, adottando leggi e regolamenti che non siano in contrasto con i principi enunciati dall'Agenda 2030.
4. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di educazione alla cittadinanza globale, contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni ambientale, economica e sociale, di comportamenti empatici e solidali, attento ai diritti umani, ai beni comuni, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e nonviolenta ed alla valorizzazione delle diversità culturali.
5. La Regione promuove l'educazione alla cittadinanza globale con una logica di sussidiarietà, sostenendo e incoraggiando gli enti locali, le scuole, i soggetti della società civile della regione ad essere protagonisti attivi della formazione permanente di ragazzi, giovani ed adulti per un ruolo operoso e consapevole nel contesto locale in una visione positiva delle interdipendenze che il contesto locale ha con il resto del mondo.


1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene percorsi di:
a) collaborazione e partenariato internazionale;
b) educazione alla cittadinanza globale su scala nazionale;
c) educazione alla cittadinanza globale su scala locale.

2. La Regione definisce per la propria programmazione in materia di educazione alla cittadinanza globale due ambiti di intervento:
a) educazione formale attraverso:
1) la revisione dei curricoli scolastici finalizzata a consolidare competenze di cittadinanza globale sostenendo la promozione di attività formative rivolte a docenti e dirigenti scolastici attraverso l'elaborazione di una strategia per l'offerta formativa con il coinvolgimento della ricerca universitaria con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento del Target 4.7 dell'Agenda 2030 ed in linea con il documento UNESCO "Educazione alla Cittadinanza Globale - Temi e Obiettivi di Apprendimento";
2) la promozione della scuola e dell'università quale luogo di scambio, riflessione, socializzazione e progettazione, nel quale tutti gli attori - studenti, docenti, dirigenti scolastici, personale non docente, famiglie, società civile - siano riconosciuti come comunità protagonista del processo educativo;
3) gli incentivi, anche sotto forma di borse di dottorato di ricerca, alle università delle Marche che attivino percorsi didattici in tema di cittadinanza globale, sviluppo sostenibile e parità di genere;
b) educazione non formale attraverso:
1) l'individuazione e la promozione dei processi di apprendimento basati su informazione, cambiamento di percezioni e atteggiamenti, mobilitazione che coinvolgono gruppi di diversa tipologia come giovani, consumatori, enti locali, decisori politici, funzionari pubblici, soggetti economici del settore privato e dell'economia solidale e non profit, organismi della cittadinanza attiva, associazioni;
2) la definizione di percorsi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e degli enti organizzati, favorendo il mutuo apprendimento e lo scambio tra attori e contesti diversi, tra persone e comunità, tra ambiti territoriali locali, regionali, nazionali ed internazionali;
3) la promozione di forme di partecipazione e cittadinanza attiva, sia sollecitando pratiche attente e responsabili nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa al fine di stimolare la critica e la trasformazione degli elementi coloniali, xenofobi, razzisti, incitatori di odio, sessisti, semplicistici, stereotipati, discriminatori laddove presenti nella rappresentazione mediatica di temi chiave;
4) la promozione di forme di co-progettazione territoriale, intersettoriale, multilivello e multi attore. Una co-progettazione intesa come laboratorio stabile di ECG in cui sperimentare la formulazione di risposte condivise in riferimento a temi complessi al fine di trasformare l'azione locale pubblico/privata.



1. La Regione promuove un programma biennale per la definizione della propria strategia di educazione alla cittadinanza globale, in linea con le proprie leggi regionali di settore convergenti sul tema e con la Strategia nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale, coinvolgendo tutti gli attori regionali e sentita la Consulta di cui all'articolo 6.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma per le politiche integrate di educazione alla cittadinanza globale.
3. Il programma, in particolare, contiene:
a) l'analisi dell'evoluzione del quadro internazionale;
b) gli elementi di analisi della situazione negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;
c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse;
d) i progetti di interesse regionale attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'articolo 8;
e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui all'articolo 2.



1. La Regione, nell'ambito del programma biennale di cui all'articolo 3, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 8 operanti sul territorio regionale.
2. La Regione promuove iniziative e può partecipare a quelle attivate da altre Regioni italiane e attraverso collaborazioni internazionali con autorità locali ed organizzazioni della società civile.


1. La Regione riconosce soggetti attivi dell'educazione alla cittadinanza globale:
a) il mondo del volontariato, delle associazioni operanti per l'educazione interculturale, la pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, della scuola e dell'università;
b) il mondo dell'economia, delle imprese, del lavoro, delle organizzazioni dei lavoratori, degli operatori dell'economia sociale e solidale e della finanza responsabile;
c) le reti della diaspora e le associazioni di migranti;
d) il mondo dei media e dell'informazione, in particolare il servizio pubblico.

2. La Regione, in collaborazione con tali attori, sostiene i processi di apprendimento e comportamenti basati su inclusione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale di impresa e sostiene altresì processi di riflessione critica sulla complessità dei fenomeni sociali e la molteplicità dei punti di vista per monitorare e trasformare gli elementi della rappresentazione mediatica che riflettono approcci coloniali, xenofobi, razzisti, incitatori di odio, sessisti, discriminatori.


1. La Regione istituisce la Consulta per l'educazione alla cittadinanza globale quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della cittadinanza globale e della sostenibilità.
2. La Consulta rimane in carica per cinque anni dalla sua costituzione ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
b) il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o suo delegato;
c) i componenti del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);
d) un rappresentante delle associazioni della diaspora ed iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
e) un rappresentante dell'Università per la pace istituita ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 9/2002;
f) un rappresentante dell'Associazione CSV Marche;
g) un rappresentante dell'Associazione Marche Solidali;
h) un rappresentante designato dal Forum regionale del Terzo Settore delle Marche;
i) un rappresentante delle reti di scuole formalmente costituite;
l) un rappresentante delle Università marchigiane, nominato d'intesa dalla Conferenza dei rettori della regione Marche.

3. Ai lavori della Consulta possono altresì essere invitati:
a) rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
b) rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie dell'educazione alla cittadinanza globale, dello sviluppo sostenibile e delle migrazioni ed asilo e dell'istruzione e della ricerca (MAECI, AICS, MATTM, MININT, MIUR);
c) rappresentanti delle reti nazionali della diaspora.

4. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
5. Alla nomina dei componenti della Consulta provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale.
6. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
7. La Consulta è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
8. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Le deliberazioni sono adottate attraverso il metodo del consenso.
10. In casi straordinari sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni e reti informali interessati agli argomenti posti in esame.
12. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.
13. La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.


1. La Consulta è anche un organismo consultivo per le attività promosse dalla Regione inerenti il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, ed in particolare:
a) facilita il collegamento e il coordinamento fra tutti i soggetti che si occupano di promuovere l'educazione alla cittadinanza globale nella Regione;
b) favorisce il coordinamento, la promozione e la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti da questa legge, è istituita presso la Giunta regionale;
c) esprime pareri sul programma biennale;
d) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia.

2. Il parere di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il programma biennale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.


1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni della società civile, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 9/2002 e all'articolo 9 della l.r. 13/2009, le università e le istituzioni scolastiche.
2. La Regione riconosce inoltre il ruolo di enti e associazioni pubblici e privati, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative aventi sede nella regione e che riconoscono nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica e nei principi di questa legge il fondamento della propria azione.


1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti da questa legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale organizzano ogni due anni una Giornata sull'educazione alla cittadinanza globale in collaborazione con gli enti locali, con la Consulta di cui all'articolo 6 e con tutti i soggetti interessati alle attività di cui all'articolo 8.


1. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, si avvale della competente struttura della Giunta regionale in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di sviluppo sostenibile, di migrazioni, di politiche giovanili, formazione e politiche sociali.


1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) l'evoluzione della strategia regionale di educazione alla cittadinanza globale anche in linea con il mutato quadro nazionale ed internazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. La relazione viene resa pubblica a cura dell'Assemblea legislativa regionale.


1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge, si fa fronte con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio di previsione 2020-2022 come di seguito specificato:
a) risorse per euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 relativamente all'annualità 2021 ed euro 50.000,00 relative all'annualità 2022 con le risorse già allocate per l'educazione alla cittadinanza globale nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo".

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.


1. In sede di prima applicazione, il programma indicato all'articolo 3 è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.
2. La Consulta indicata all'articolo 6 è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.