Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 27 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla legge regionale 22 aprile 2020 n. 14 "Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto" |
Pubblicazione: | (B.U. 9 luglio 2020, n. 61) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | VIABILITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 7.1 della l.r. 2/2010)
Art. 2 (Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)
Art. 3 (Modifiche all'Allegato A della l.r. 2/2010)
Art. 4 (Disposizioni di attuazione)
Art. 5 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2020)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)
Art. 3 (Modifiche all'Allegato A della l.r. 2/2010)
Art. 4 (Disposizioni di attuazione)
Art. 5 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2020)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................
5. ........................................................................................
6. ........................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 2 modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 3 modifica la lettera d) del comma 2 dell'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 4 sostituisce la lettera b) del comma 4 dell'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 5 sostituisce il comma 9 dell'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 6 abroga la lettera a) del comma 10 dell'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
1. ........................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 bis dell'art. 7 ter, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
1. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, nel paragrafo relativo ai "Criteri per l'individuazione/adeguamento dei percorsi MTB", alla fine della lettera d) le parole: "ed essere contenuto in apposite aree debitamente segnalate" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere contenuto in aree appositamente delimitate e segnalate".
2. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, il paragrafo relativo alla "Segnaletica dei percorsi MTB." è soppresso.
3. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, nel paragrafo relativo alle "Norme di comportamento degli utenti", dopo la lettera l) č aggiunta la seguente:
"l bis) utilizzare, in preferenza, un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia.".
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il paragrafo relativo ai “Criteri per l’individuazione/adeguamento dei percorsi MTB” dell'Allegato A, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 2 sopprime il paragrafo relativo ai “Segnaletica dei percorsi MTB.” dell'Allegato A, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 3 aggiunge la lettera l bis al paragrafo relativo ai “Norme di comportamento degli utenti” dell'Allegato A, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
Nel BUR n. 80 del 3 settembre 2020 č stato pubblicato il seguente errata corrige del comma 3 di questo articolo: la lettera l bis (elle bis) č stata pubblicata erroneamente come numero 1 bis (uno bis).
1. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
1. ........................................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 22 aprile 2020, n. 14.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.