Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 31
Titolo:Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche
Pubblicazione:(B.U. 30 luglio 2020, n. 68)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Partecipazione

Sommario



CAPO I
Disposizioni generali



1. La Regione, in armonia con i principi dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, promuove la partecipazione attiva dei soggetti indicati all'articolo 4 nella elaborazione delle politiche pubbliche e nella loro valutazione al fine di:
a) incrementare la qualità democratica;
b) sostenere l'innovazione sociale e istituzionale;
c) favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva;
d) rafforzare la coesione sociale, valorizzando i saperi e le competenze presenti nella società.

2. La Regione in particolare opera al fine di:
a) favorire la partecipazione attiva e paritaria di donne ed uomini di tutte le fasce d'età, delle persone con disabilità, dei soggetti deboli;
b) sostenere l'emersione degli interessi sotto rappresentati;
c) favorire l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni;
d) promuovere la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori in materia di partecipazione deliberativa così come disciplinata dalla normativa statale vigente;
e) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
f) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;
g) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
h) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza.

3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.


1. Ai fini di questa legge si intendono:
a) per processo partecipativo, il percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di un progetto futuro o ad una futura norma o ad una politica di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione in funzione della scoperta di elementi di condivisione e di accordo;
b) per risultato del processo partecipativo, il documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni;
c) per ente responsabile, l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici.

CAPO II
Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi



1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, l'avvio di un processo partecipativo.
2. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali devono esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali.


1. Possono intervenire nei processi partecipativi previsti da questa legge:
a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che hanno interesse al processo partecipativo.



1. E' istituita la "Giornata della partecipazione" volta a promuovere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
2. La giornata si svolge a cadenza annuale secondo criteri e modalità determinati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.


1. La Giunta regionale:
a) può sviluppare processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
b) monitora le esperienze partecipative e la divulgazione dei processi;
c) pone in essere iniziative per favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi partecipativi ed ogni azione volta a realizzare le finalità indicate all'articolo 1;
d) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi previsti da questa legge.

2. Le azioni indicate al comma 1 nonché quelle di cui all'articolo 7 sono adottate sulla base di indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa entro centottanta giorni dall'inizio della legislatura.


1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa promuove la conoscenza di questa legge in particolare mediante iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.
2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.
CAPO III
Contributi regionali



1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui all'articolo 9 per l'attuazione di processi partecipativi realizzati secondo le modalità previste in questo Capo.
2. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.


1. I processi partecipativi possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.


1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo.
2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a quattro mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di sei mesi.


1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:
a) del processo partecipativo realizzato;
b) del documento di proposta partecipata.

2. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:
a) comunicare alla Giunta regionale il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando le motivazioni delle proprie decisioni nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica;
c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.



1. Ai fini della concessione del contributo regionale i progetti partecipativi devono contenere in particolare:
a) l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo nonché al rispetto di quanto previsto all'articolo 11;
b) la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio, potenzialmente interessate dal procedimento in discussione;
c) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di associazioni o comitati, sorti in relazione all'avvio del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo medesimo;
d) il ricorso alle competenze di facilitatori ed esperti di processi partecipativi, al fine di garantire l'opportuno supporto al processo partecipativo stesso;
e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso idonei strumenti telematici.

CAPO IV
Disposizioni finanziarie e finali



1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 25.000,00.
2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.
3. Per gli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.


1. La Giunta regionale adotta la deliberazione indicata all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.