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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 2020, n. 36
Titolo:Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Tecnology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilitŕ dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove l'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia "Blockchain" e, più in generale, sulla tecnologia DTL "Distributed Ledger Tecnology" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei dati contenuti. La tecnologia su cui è realizzata la piattaforma è basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.


1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, previo parere della competente Commissione assembleare, redige entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, uno studio che definisce le caratteristiche della piattaforma di cui all'articolo 1 necessarie all'applicazione di questa legge, definendo la necessità di sviluppare una piattaforma regionale o di utilizzare una piattaforma già esistente. Lo studio individua in particolare:
a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità posseduti dalla piattaforma informatica multifunzionale da utilizzare;
b) i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni;
c) gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma;
d) le modalità di accesso e fruizione alla piattaforma;
e) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi attualmente esistenti;
f) i sistemi di gestione dei dati, i prodotti tipici e i comportamenti virtuosi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. L'adesione e l'accesso alla piattaforma informatica multifunzionale sono liberi e gratuiti e avvengono su base volontaria.


1. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma, la Regione sostiene in particolare l'applicazione del servizio:
a) ai sistemi di acquisizione, registrazione, verifica, conservazione, elaborazione e gestione dei dati utilizzati nei seguenti settori: fondi nazionali ed europei, erogazione di finanziamenti tramite l'emanazione di bandi, espletamento di concorsi pubblici, gestione rifiuti, turismo, trasporto pubblico e privato, sistema sanitario;
b) ai prodotti tipici regionali, anche agroalimentari con particolare attenzione a quelli certificati, al fine di favorire l'accesso alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva;
c) all'incentivazione di comportamenti virtuosi, adottati anche da parte dei cittadini, che una volta certificati, siano oggetto di premialità da parte della Regione; in particolare saranno incentivati comportamenti virtuosi sull'utilizzo del trasporto pubblico, sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla realizzazione dei principi dell'economia circolare, su pratiche eco-compatibili.



1. La Regione può promuovere l'utilizzo della piattaforma attraverso l'erogazione, ai soggetti utilizzatori rientranti nell'ambito dei prodotti tipici regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. A tal fine, con apposito atto da emanarsi entro centottanta giorni dall'adozione di questa legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce, in particolare:
a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
b) l'entità del contributo;
c) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione;
d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua anche gli specifici comportamenti virtuosi, le rispettive misure premiali con relativa quantificazione e le modalità di verifica del sistema di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.
3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.


1. La Regione favorisce la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché la partecipazione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, alle associazioni di categoria ed ai singoli cittadini.


1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione assembleare, un report contenente lo stato di attuazione di questa legge, specificando i settori di applicazione ed i contributi o premialità erogati, analizzando le difficoltà riscontrate e l'efficacia delle azioni intraprese o realizzate.


1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 30.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nelle missioni e programmi di seguito specificati:
a) per euro 10.000,00 nella Missione 07, Programma 01, capitolo 2070110020, nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) e successive modifiche ed integrazioni, "Contributo straordinario al Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della manifestazione di grande rilevanza storica, culturale e turistica "La Quintana di Ascoli";
b) per euro 20.000,00 nella Missione 10, Programma 02, capitolo 2100210129, nella voce autorizzata nella Tabella C della l.r. 41/2019 e successive modifiche ed integrazioni, "Contributo straordinario al Comune di Ussita per sperimentazione potenziamento TPL per comprensorio sciistico".

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.