Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 42
Titolo:Giornata Carlo Urbani
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione promuove la conoscenza e la divulgazione dell'opera e della vita del medico marchigiano Carlo Urbani, quale figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell'accesso alle cure mediche, delle azioni di contrasto alla diffusione delle pandemie, della solidarietà internazionale in campo sanitario.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1 è istituita la Giornata regionale Carlo Urbani, da celebrarsi il 29 marzo di ogni anno, volta a ricordare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative ed incontri che partendo dalla memoria della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed educazione sui temi che ne hanno caratterizzato la vita ed in particolare:
a) sulle misure per garantire parità di accesso ai farmaci e alle cure mediche con specifico riferimento alle aree a basse risorse;
b) sui modelli di sviluppo che contrastino la diffusione di epidemie e sulle metodologie per contenerle;
c) sulle buone pratiche adottate per garantire accesso alla salute alle popolazioni sfavorite.

3. La giornata è celebrata con iniziative promosse sul territorio dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale delle Marche.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 10.000,00, da iscrivere nella Missione 1, Programma 01.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte nella Missione 1, Programma 01, per euro 5.000,00 e nella Missione 4, Programma 02, per euro 5.000,00.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.