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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 46
Titolo:Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 al sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

Rettifica promulgazione in BUR n. 81 del 10 settembre 2020.


Sommario





1. Alle autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle C, D ed E allegate alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) sono apportate le variazioni di cui alle seguenti tabelle allegate a questa legge:
a) Tabella 1 - Variazioni alla Tabella C della I.r. 41/2019;
b) Tabella 2 - Variazioni alla Tabella D della I.r. 41/2019;
c) Tabella 3 - Variazioni alla Tabella E della I.r. 41/2019.

2. Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 - Variazioni alla Tabella A - I.r. 42/2019, allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri autorizzati dai commi 1 e 2 è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui alla I.r. 42/2019.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 1.274,02 inerente al pagamento di quota parte della fattura n. 7/E del 27/02/2020, emessa da una ditta per il saldo dei lavori di rimozione e rifacimento di una porzione del lastrico solare dell'immobile sito in via F.11i Moretti a Piediripa di Macerata.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per l'anno 2020, nella Missione 01, Programma 05, capitolo di spesa 2010520013.


1. Per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse regionale, individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3, è autorizzato per l'anno 2020 il contributo straordinario al Comune di Falconara Marittima di euro 2.843.380,45, iscritto a carico della Missione 18, Programma 1, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 dì cui alla l.r. 42/2019.
2. La copertura dell'onere autorizzato al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge per l'anno 2020 a carico del Titolo 3, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla I.r. 42/2019 a seguito dell'acquisizione delle risorse disponibili presso il Comune di Falconara Marittima erogate al sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 12 (Anticipazione finanziaria al Comune di Falconara Marittima), pari a complessivi euro 2.843.380,45.
3. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, lo schema di convenzione, da stipulare con il Comune di Falconara Marittima, recante l'individuazione degli interventi di cui al comma 1 e le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo del contributo e per la sua restituzione in caso di mancato rispetto da parte dello stesso Comune di quanto previsto nella convenzione medesima.


1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 4, l.r. 3 giugno 2020, n. 20.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 4, l.r. 3 giugno 2020, n. 20.
Il comma 3 sostituisce il comma 3 dell'art. 4, l.r. 3 giugno 2020, n. 20.
Nel BUR n. 81 del 10 settembre 2020 č stata pubblicata la seguente rettifica di promulgazione del comma 3 di questo articolo: le parole: "al Titolo 4", devono intendersi: "al Titolo 3".



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2020/2022 di cui alla I.r. 42/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 5 - Variazioni alle entrate del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui alla I.r. 42/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 6 - Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
3. In conseguenza delle variazioni di cui ai commi 1 e 2 è approvato l'Allegato di interesse del tesoriere di cui alla Tabella 7 allegata a questa legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

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