Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 17 marzo 2021, n. 1 |
Titolo: | Disposizioni in materia di ittiturismo in attuazione dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo) |
Pubblicazione: | (B.U. 25 marzo 2021, n. 23) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Pesca - Acquacoltura |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 277 del 15/03/2021. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Definizioni e riferimenti normativi)
CAPO I Esercizio dell'attività di ittiturismo
Art. 3 (Ospitalità)
Art. 4 (Somministrazione e vendita di alimenti e bevande)
Art. 5 (Ubicazione e caratteristiche degli immobili e delle aree)
Art. 6 (Iniziative volte alla corretta fruizione degli eco-sistemi, delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico)
CAPO II Adempimenti per l'esercizio dell'attività
Art. 7 (Funzioni amministrative)
Art. 8 (Segnalazione certificata di inizio attività di ittiturismo)
Art. 9 (Variazioni, cambio di titolarità e cessazione dell'attività)
Art. 10 (Notifica di inizio attività)
Art. 11 (Disposizioni igienico-sanitarie)
Art. 12 (Obblighi e limitazioni all'esercizio dell'attività)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 13 (Elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo - Sezione ittiturismo)
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 2 (Definizioni e riferimenti normativi)
CAPO I Esercizio dell'attività di ittiturismo
Art. 3 (Ospitalità)
Art. 4 (Somministrazione e vendita di alimenti e bevande)
Art. 5 (Ubicazione e caratteristiche degli immobili e delle aree)
Art. 6 (Iniziative volte alla corretta fruizione degli eco-sistemi, delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico)
CAPO II Adempimenti per l'esercizio dell'attività
Art. 7 (Funzioni amministrative)
Art. 8 (Segnalazione certificata di inizio attività di ittiturismo)
Art. 9 (Variazioni, cambio di titolarità e cessazione dell'attività)
Art. 10 (Notifica di inizio attività)
Art. 11 (Disposizioni igienico-sanitarie)
Art. 12 (Obblighi e limitazioni all'esercizio dell'attività)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 13 (Elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo - Sezione ittiturismo)
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Questo regolamento, nel rispetto della normativa europea e statale, detta disposizioni in materia di ittiturismo in attuazione della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale medesima. In particolare questo regolamento definisce:
a) i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), compresa la relativa documentazione da presentare al Comune competente per territorio, nonché i limiti e gli obblighi per l'esercizio dell'attività;
b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo;
c) le modalità di iscrizione e cancellazione degli operatori del settore dall'elenco regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge, limitatamente alla sezione dell'ittiturismo.
1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di semplificazione e chiarezza espositiva, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali vigenti, si forniscono, per l'applicazione di questo regolamento, le seguenti definizioni e riferimenti normativi:
a) imprenditore ittico: il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura;
b) itturismo: l'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera a), del comma 1 di questo articolo, come definita dall'articolo 3 della l.r. 33/2019, nella quale sono ricomprese:
1) l'attività di ospitalità di cui all'articolo 3;
2) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 4;
3) le attività didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio- culturali delle imprese ittiche di cui all'articolo 6;
c) attività connesse:
1) le attività di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 4/2012, nonché all'articolo 4, comma 1, della l.r. 33/2019, connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa, effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica;
2) le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. 4/2012, esercitate da imprenditori di acquacoltura, singoli o associati, mediante l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore stesso, purché non prevalenti rispetto all'attività di acquacoltura medesima;
3) le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c), del d.lgs. 4/2012, connesse all'attività di acquacoltura, purché non prevalenti rispetto a questa, effettuate dall'acquacoltore.
d) criterio di prevalenza: criterio disciplinato dall'articolo 4, comma 1 bis, della l.r. 33/2019, ai sensi del quale il carattere di prevalenza si realizza quando il tempo di lavoro impiegato nell'attività principale nel corso dell'anno è superiore rispetto a quello impiegato nelle attività connesse. Il carattere di prevalenza si applica anche alle attività connesse svolte dall'acquacoltore in qualità di imprenditore ittico;
e) strutture funzionali all'attività di ittiturismo: qualsiasi struttura o spazio aperto nella disponibilità dell'imprenditore ittico, come definita dall'articolo 5 della l.r. 33/2019, ivi ricompresa l'abitazione dell'imprenditore ittico o, nel caso di società, l'abitazione del socio o dei soci;
f) porto base: porto del territorio nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorità marittima del medesimo porto ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 aprile 2017 (Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari);
g) disposizioni compatibili: ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), sono assimilate alle attività agrituristiche ed è ad esse applicabile la disciplina dell'agriturismo, le attività svolte dagli imprenditori ittici, relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse.
Esercizio dell'attività di ittiturismo
1. L'attività di ospitalità è costituita dall'offerta di pernottamento o alloggio nell'abitazione familiare dell'imprenditore ittico oppure in edifici in disponibilità dell'impresa stessa.
2. L'ospitalità è complessivamente ammessa nel limite di venti posti letto, fatta salva la presenza di eventuali culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini di età inferiore ai dodici anni che non rientrano nel suddetto limite e che non incidono sul numero dei posti letto dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 8.
3. Per il conteggio dei posti letto si prendono in considerazione solo gli spazi destinati al pernottamento, così come indicati nella SCIA. E' vietato l'utilizzo di altri spazi per aumentare, anche solo temporaneamente, il numero di posti letto.
1. L'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è principalmente finalizzata a valorizzare e promuovere l'utilizzazione dei prodotti aziendali.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo può essere effettuata sia la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto che la vendita di cibo da asporto.
3. I prodotti alimentari somministrati o commercializzati devono, in misura rilevante, derivare dall'attività dell'imprenditore ittico o dal territorio locale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) almeno il 30% del quantitativo annuo totale della materia prima ittica utilizzata deve originare dalla produzione dell'impresa ittica;
b) la restante materia prima ittica deve provenire da imprese ittiche aventi sede legale, o sede operativa, o porto base nella regione;
c) almeno l'80% dei quantitativi annui di vino, olio vergine ed extra-vergine di oliva, verdura, frutta e miele deve essere di provenienza regionale;
d) è consentita la somministrazione di carne e di prodotti a base di carne in quantità non superiore, su base annuale, al 10% della materia prima ittica utilizzata.
4. L'elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell'azienda deve essere esposto al pubblico.
5. In presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche o naturali che hanno colpito l'impresa ittica e che sono state accertate dai competenti organi statali e regionali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in deroga ai limiti percentuali indicati al comma 3, per la durata dell'evento che giustifica la deroga stessa. A tal fine, l'operatore invia apposita comunicazione al Comune dove hanno sede gli immobili. La deroga non può essere giustificata dall'arresto temporaneo delle attività di pesca stabilito dall'autorità competente per ragioni di tutela dell'ambiente e della risorsa.
6. Nel caso in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, con o senza servizio al tavolo, il numero massimo di posti a tavola è pari a cinquanta.
7. La somministrazione di alimenti e bevande può avvenire in locali al chiuso o in spazi esterni, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
1. Gli immobili utilizzati per l'attività di ittiturismo non possono trovarsi a una distanza superiore a quaranta chilometri rispetto ad almeno uno dei seguenti luoghi:
a) sede legale dell'Impresa ittica;
b) sede operativa dell'impresa ittica;
c) residenza anagrafica dell'imprenditore ittico.
2. L'utilizzo degli immobili per l'ittiturismo è subordinato al rispetto dei vincoli territoriali, urbanistici e ambientali.
3. I locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande devono avere dimensioni proporzionali al numero dei coperti. Se la somministrazione avviene in spazi esterni questi devono essere prossimi ai locali di preparazione e adeguatamente protetti da pericoli di contaminazione.
4. L'utilizzo delle strutture di cui al comma 3 per l'attività di ittiturismo è subordinato al rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'articolo 11.
1. Al fine di avvicinare la popolazione al mondo della pesca, alle sue tradizioni, alla sua cultura e all'ambiente circostante, l'impresa di ittiturismo può proporre e favorire lo svolgimento di attività volte alla corretta fruizione degli eco-sistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico in ambito ricreativo, didattico, culturale, di fornitura di beni e servizi.
2. In particolare, le attività volte alla corretta fruizione degli eco-sistemi e delle risorse della pesca volte a promuovere la conoscenza degli ambienti costieri, marini e fluviali in cui si svolge la pesca, possono consistere nell'organizzazione di iniziative quali visite guidate e incontri volti a diffondere la conoscenza dell'ecologia dei luoghi.
3. Le iniziative volte alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico sono finalizzate a promuovere la conoscenza dell'attività dell'impresa ittica, nonché a incentivare lo sviluppo della cultura per gli aspetti rilevanti del settore ittico, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto della conservazione delle tradizioni ittiche, incrementandone la fruibilità.
Adempimenti per l'esercizio dell'attività
1. I Comuni ricevono la SCIA di cui all'articolo 8 e vigilano sull'osservanza delle disposizioni di questo regolamento e delle norme di legge inerenti all'ittiturismo, ferme restando le competenze dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) per quanto riguarda i controlli sul rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui all'articolo 11.
2. I Comuni effettuano i controlli nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati dall'articolo 12 bis della l.r. 33/2019 e, in caso di rilevamento di violazioni, irrogano le sanzioni di cui al medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), l'ASUR esercita le funzioni inerenti ai controlli previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare e alimentazione e irroga le relative sanzioni amministrative.
1. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'imprenditore ittico intende avviare l'attività medesima.
2. La SCIA deve contenere:
a) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il possesso e il numero della partita IVA;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso della licenza di pesca professionale o allo svolgimento di attività di acquacoltura, con l'elenco delle imbarcazioni in armamento;
c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:
1) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), né le cause di divieto all'esercizio dell'attività previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
2) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto applicabili;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi del titolo di disponibilità dei locali e delle aree utilizzate per l'attività di ittiturismo. Nel caso in cui l'imprenditore non sia proprietario degli immobili, è necessaria l'autorizzazione del proprietario sia allo svolgimento dell'attività di ittiturismo sia alla realizzazione degli interventi eventualmente previsti dal piano di cui alla lettera e);
e) il piano aziendale, contenente, tra l'altro, l'attestazione relativa al rispetto del criterio di prevalenza di cui all'articolo 4, comma 1 bis, della l.r. 33/2019;
f) la relazione a firma di un tecnico abilitato attestante le caratteristiche degli immobili e la relativa conformità dei locali alle norme vigenti;
g) gli elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati gli spazi destinati all'ittiturismo con le relative destinazioni di utilizzo come: camere da letto, cucine, locali di somministrazione di alimenti e bevande;
h) il certificato o la segnalazione certificata di agibilità degli immobili, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), completi delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici. In alternativa, la documentazione progettuale relativa agli interventi previsti per il conseguimento dell'agibilità;
i) in caso di somministrazione di alimenti e bevande, la notifica sanitaria di cui all'articolo 10;
l) l'eventuale documentazione soggetta alla concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'articolo 19 bis della L. 241/1990.
3. Per le imprese ittiche in forma di cooperativa, società o consorzi, oltre alla documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), la SCIA deve essere corredata dalla copia conforme all'originale dello statuto e dell'elenco dei soci.
4. Il Comune, entro quindici giorni, comunica la ricezione della SCIA alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione automatica nell'elenco regionale degli operatori di ittiturismo di cui all'articolo 14. Il Comune comunica altresì l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della L. 241/1990, ai fini della cancellazione dal predetto elenco.
5. La Giunta regionale adotta il modello di SCIA e indica la forma e il contenuto minimo del Piano aziendale di cui al comma 2, lettera e).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, lettere c) e d), e dal comma 2 di questo articolo, l'imprenditore ittico comunica al Comune ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel piano aziendale entro il termine di dieci giorni dal suo verificarsi, allegando alla comunicazione l'eventuale documentazione aggiornata.
2. In caso di mutamento della titolarità dell'Impresa ittica o del suo trasferimento di sede, l'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione, da parte dell'imprenditore ittico subentrante, di una nuova SCIA corredata della documentazione di cui all'articolo 8.
3. La cessazione dell'attività di ittiturismo deve essere comunicata al Comune entro il termine di dieci giorni dal suo verificarsi. Il Comune provvede a comunicarla alla struttura regionale competente ai fini della cancellazione dell'attività di ittiturismo dall'elenco di cui all'articolo 13.
1. Le attività di ittiturismo che prevedono la somministrazione o la cessione a terzi di alimenti e bevande sono soggette a notifica sanitaria di inizio attività (NIA) nell'ambito del procedimento della SCIA ai sensi dell'atto di Giunta regionale in materia di sicurezza alimentare e segnalazione certificata di inizio attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario, nonché del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Igiene dei prodotti alimentari).
2. Con la presentazione della notifica di inizio attività di cui al comma 1, l'imprenditore autocertifica il possesso dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla vigente normativa.
1. Il titolare dell'attività di ittiturismo, in quanto responsabile della elaborazione e della gestione delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. CE 852/2004, e gli addetti alla manipolazione degli alimenti, devono essere in possesso di adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza alimentare ai sensi della normativa vigente in materia.
2. I locali, le attrezzature e le procedure utilizzati per la lavorazione e preparazione degli alimenti, devono essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa sull'igiene dei prodotti alimentari e in particolare, rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato II del Reg. CE 852/2004.
3. Ai locali utilizzati per l'ittiturismo si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento, le norme igienico-sanitarie relative ai locali per attività agrituristiche di cui all'allegato 6 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura").
4. La conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali, degli spazi, delle attrezzature e delle procedure, attestata nella SCIA di cui all'articolo 8, è verificata dai Servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Aree Vaste di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).
5. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito al comma 2, può stabilire specifiche norme igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività di ittiturismo.
1. L'imprenditore ittico è tenuto ad avviare l'attività di ittiturismo entro un anno dalla presentazione della SCIA di cui all'articolo 8. In caso di mancato rispetto del termine, l'imprenditore decade dal diritto di esercitare l'attività ittituristica e il Comune ne dà tempestiva informazione alla struttura organizzativa regionale competente al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 13.
2. L'imprenditore espone in modo ben visibile, nei locali in cui viene esercitata l'attività di ittiturismo, copia della SCIA e la targa conforme al modello disponibile nella pagina del sito internet regionale gestito dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di ittiturismo, recante la sigla identificativa attribuita all'impresa come risultante dall'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 13.
3. L'apertura al pubblico dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore a quarantacinque giorni l'anno.
4. I consorzi di imprenditori ittici possono esercitare l'attività di ittiturismo se costituiti unicamente da imprenditori ittici iscritti al Registro delle imprese di pesca.
5. L'imprenditore è tenuto a comunicare:
a) all'Autorità di pubblica sicurezza, le generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, gli arrivi e le partenze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese successivo;
c) al Comune, i prezzi minimi e massimi praticati relativamente all'attività di ospitalità di cui all'articolo 3, nonché i periodi e gli orari di apertura validi per l'anno successivo, entro il 1° ottobre di ogni anno;
d) al Comune, eventuali variazioni nel corso dell'anno delle giornate e degli orari di apertura, con almeno cinque giorni di anticipo. Le variazioni comunicate restano valide fino a diversa comunicazione.
Disposizioni finali
1. L'elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo di cui all'articolo 7 della l.r. 33/2019, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di ittiturismo, è diviso in due sezioni: pescaturismo e ittiturismo.
2. L'elenco regionale di cui al comma 1, sezione ittiturismo, è costituito sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Comuni alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ittiturismo.
3. L'elenco di cui al comma 2 è consultabile nell'apposita pagina del sito internet regionale ed è aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di ittiturismo.
4. L'elenco di cui al comma 2 contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici che esercitano le attività di ittiturismo. In particolare sono riportati:
a) sigla regionale identificativa dell'imprenditore ittico che esercita l'ittiturismo, attribuita dalla Regione all'atto dell'Inserimento nell'elenco;
b) denominazione dell'impresa;
c) codice fiscale e partita IVA;
d) descrizione sintetica dell'attività di pesca professionale o acquacoltura;
e) indirizzo e dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all'attività di ittiturismo;
f) dati identificativi delle concessioni demaniali eventualmente utilizzate;
g) data di presentazione della SCIA al Comune di competenza;
h) estremi dei provvedimenti amministrativi inerenti all'attività di ittiturismo (quali variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione)
i) descrizione dell'attività di ittiturismo: numero di posti letto, numero massimo di posti a tavola, attività didattiche, ricreative, culturali e di servizi, giorni e orari di apertura.
5. A seguito dell'inserimento nell'elenco, la struttura organizzativa regionale competente comunica all'interessato e al Comune la sigla identificativa regionale attribuita.
6. L'inserimento nell'elenco soddisfa il requisito del titolo abilitativo previsto dagli articoli 7 e 12 della L. 96/2006.
7. Il mutamento della titolarità di un'impresa di ittiturismo, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, è considerato una nuova iscrizione.
8. Le strutture organizzative regionali competenti in materia di ittiturismo e di turismo adeguano le proprie procedure e banche dati al fine di consentire l'iscrizione degli imprenditori ittici che offrono il servizio di ospitalità anche nel Registro regionale delle strutture extra-alberghiere di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 bis, della l.r. 33/2019, gli atti e la relativa modulistica necessari all'attuazione delle disposizioni di questo regolamento sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Fino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, laddove compatibili, le disposizioni degli atti adottati ai sensi della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).
3. Alla data di entrata in vigore di questo regolamento, gli operatori ittituristici già iscritti nell'elenco regionale di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 5 aprile 2007, n. 288 (Disciplina attuativa in materia di ittiturismo adottata ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 11/2004 e s.m.i. recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura") e 16 giugno 2008, n. 797 (Interpretazione autentica DGR n. 228/2007 concernente: "Disciplina attuativa in materia di ittiturismo adottata ai sensi dell'art. 12 della LR n. 11/2004 e s.m.i. recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura"), sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 13.