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Atto:LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 12
Titolo:

Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi

Pubblicazione:(B.U. 28 giugno 2021, n. 50)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:

Errata corrige in BUR n. 66 del 26 agosto 2021.


Sommario





1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022.
2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/2017 ed in conformità comunque alla normativa statale vigente in materia, la Giunta regionale individua le aree di pesca dei molluschi bivalvi e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 6/2009.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 3
Nel BUR n. 66 del 26 agosto 2021 č stato pubblicato il seguente errata corrige di questo articolo: le parole “Questa legge” sono da sostituire con le seguenti: “1. Questa legge".