Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 2022, n. 3
Titolo:

Disciplina dell’attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021

Pubblicazione:(B.U. 16 giugno 2022, n. 50)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale approvato con d.g.r. n. 673 del 06/06/2022


Sommario


Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Indirizzi per i comuni)
Art. 3 (Raccordo tra enti e monitoraggio sistematico)
Art. 4 (Trasmissione dei dati)
Art. 5 (Divieto di uso della plastica)
Art. 6 (Esercizio dell'attività)
Art. 7 (Ulteriori disposizioni sui posteggi)
Art. 8 (Consumo immediato di prodotti)
Art. 9 (Concessioni temporanee)
Art. 10 (Normativa igienico - sanitaria)
Capo II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art. 11 (Abilitazione all'esercizio dell'attività)
Art. 12 (Identificativo elettronico)
Capo III MERCATI E FIERE
Art. 13 (Individuazione di nuovi mercati e fiere)
Art. 14 (Istituzione del mercato)
Art. 15 (Istituzione della fiera)
Art. 16 (Mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale)
Art. 17 (Trasferimento di sede dei mercati e delle fiere, modifiche)
Art. 18 (Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere)
Art. 19 (Procedura per l'assegnazione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati)
Art. 20 (Criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nei mercati isolati)
Art. 21 (Criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere)
Art. 22 (Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati)
Art. 23 (Operatore proveniente da uno stato europeo o extra europeo)
Art. 24 (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)
Art. 25 (Mercato agricolo)
Art. 26 (Posteggi isolati)
Art. 27 (Registro delle presenze)
Art. 28 (Svolgimento dell'attività da collaboratori)
Art. 29 (Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio)
Capo IV FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 30 (Attività su aree demaniali marittime)
Art. 31 (Attività su aree private)
Art. 32 (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)
Art. 33 (Attività in grandi e medie strutture di vendita, Centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)
Art. 34 (Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)
Art. 35 (Promozione del commercio equo e solidale)
Capo V MERCATI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO E MERCATINI DEGLI HOBBISTI E DEI CREATIVI
Art. 36 (Mercati)
Art. 37 (Istituzione dei mercati di cui all'art. 36)
Art. 38 (Assegnazione dei posteggi nei mercati)
Capo VI SUBENTRO, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Art. 39 (Subentro)
Art. 40 (Sospensione dell'attività)
Art. 41 (Revoca dell'autorizzazione e inibizione dell'attività)
Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42 (Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)
Art. 43 (Obblighi degli operatori)
Art. 44 (Consistenza degli esercizi)
Art. 45 (Norme transitorie e finali)
Art. 46 (Entrata in vigore)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI



1. Questo regolamento dà attuazione alle disposizioni del Titolo II, Capo II, della legge regionale 22/2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche), che disciplinano il commercio su aree pubbliche.


1. Le disposizioni relative al settore del commercio su aree pubbliche si attuano nel rispetto dei principi unionali di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi nonché semplificazione e tutela della concorrenza.
2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche nel rispetto del presente Regolamento con l'obiettivo dell'innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto delle peculiarità del loro territorio, nonché dell'esigenza di contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze.
3. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla promozione della: 
- qualità del lavoro;
- formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- trasparenza, qualità del mercato e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzo, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche;
b) tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, anche relativamente al commercio di prodotti usati o riciclati;
c) valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali nonché riequilibrio dei flussi di domanda attraverso una politica mirata a sostenere e rafforzare il commercio su aree pubbliche anche in zone degradate o nei Comuni interni, montani o rurali;
d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
e) efficacia e qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione dei mercati e delle fiere nel contesto sociale, ambientale e paesaggistico;
f) salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale;
g) salvaguardia e riqualificazione della rete dei mercati e delle fiere nelle zone meno densamente popolate, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori;
h) incentivazione della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale;
i) miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi pubblici;
j) potenziamento della tutela dell'ambiente e del diritto alla salute dei cittadini;
k) rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;
l) promozione di un'economia a basso impatto ambientale e a chilometro zero favorendo la commercializzazione e diffusione dei prodotti del territorio anche mediante l'utilizzo di sistemi di nuova generazione;
m) attuazione di misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di collaborazione tra enti;
n) attuazione di misure di semplificazione per la diffusione ed il sostegno dell'amministrazione digitale;
o) localizzazione delle aree mercatali e fieristiche in modo da consentire un facile accesso agli operatori e consumatori, il rispetto delle esigenze della popolazione residente, il rispetto dell'assetto e dei vincoli territoriali e delle attività esistenti.

4. Nei propri regolamenti, i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
5. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di propria competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per le attività effettuate su posteggi nei Comuni e nelle frazioni di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché nelle zone periferiche urbane.
6. Nello stabilire i criteri, le modalità e le procedure relative alle concessioni, autorizzazioni, alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e alle comunicazioni, i Comuni devono rispettare le finalità e i principi generali fissati dalla 22/2021 e da questo regolamento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale.



1. Le Regioni in collaborazione con i Comuni, la Camere di Commercio, Anci, nonché assicurando il coinvolgimento delle associazioni di categoria, realizzano il monitoraggio delle attività di commercio su aree pubbliche al fine di rilevare le condizioni di efficienza del mercato e la rispondenza delle attività economiche alle esigenze di cittadini ed imprese prevedendo, altresì, la possibilità per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati di effettuare segnalazioni e rilevare criticità.
2. Al fine di attuare le attività di monitoraggio cui al comma 1, la Regione effettua una rilevazione sistematica dei dati attraverso una piattaforma digitale.


1. In un'ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l'analisi ed il monitoraggio dei dati relativi al commercio su aree pubbliche, i Comuni trasmettono in formato elettronico i titoli abilitativi ed ogni altro dato utile in loro possesso anche mediante l'uso della piattaforma regionale.
2. I dati trasmessi possono essere utilizzati anche ai fini del controllo sulle dichiarazioni rese ex art 46 e 47 d.p.r. 445/2000 dai soggetti beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi emanati dalla struttura regionale.
3. I Comuni trasmettono tempestivamente, in modalità informatica, i dati relativi alle manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche utili per l'aggiornamento del calendario regionale previsto dalla l.r. 22/2021.
4. I dati raccolti sono finalizzati ad orientare la programmazione regionale anche ai fini dell'attribuzione dei contributi economici. Le imprese commerciali ricadenti nei Comuni in regola con l'invio dei dati all'osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali hanno diritto ad una maggiorazione di punteggio.


1. Per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nonché per il consumo immediato nelle attività commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti alimentari è vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso non biodegradabile così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, quali posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, bicchieri, tazze, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti con o senza coperchio.


1. L'attività di commercio su aree pubbliche:
a) è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale da persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:
- nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e delle disposizioni comunali;
- senza limitazioni e divieti posti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale;
b) può essere svolta:
- su posteggi localizzati in area pubblica o privata data in utilizzo o disponibilità al Comune/Unione dei Comuni;
- su qualsiasi area pubblica o nelle aree private autorizzate in forma itinerante e solo per il tempo necessario per la vendita;
c) è subordinata:
- al possesso dei requisiti di onorabilità a cui si aggiungono quelli professionali, solo se si tratta di attività esercitata nel settore alimentare;
- al rilascio della concessione e contestuale autorizzazione, necessari se si tratta di posteggi nei mercati, nelle fiere o posteggi isolati dove l'esercente intende esercitare l'attività;
- se effettuata in forma itinerante, alla presentazione della comunicazione al SUAP competente nel territorio dove l'esercente intende avviare l'attività.

2. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, alla partecipazione alle fiere e alle c.d. spunte nei mercati e nei posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
3. Gli organi di vigilanza verificano l'identità dell'operatore ed eventuali deleghe nonché l'originale del titolo abilitativo presentato o rilasciato dal Comune territorialmente competente. Tale documento può essere sostituito con una copia del documento firmato digitalmente.
4. La modifica del settore merceologico o l'integrazione è soggetta a semplice comunicazione al SUAP competente per territorio ed al possesso dei requisiti professionali se si tratta di attività commerciale del settore alimentare.
5. E vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale o al ramo d'azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e da questo regolamento. Le presenze nei mercati e nelle fiere non possono essere cedute separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda riconducibile a uno specifico titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche
6. L'operatore che effettua la spunta e non occupa o lascia il posteggio assegnato prima dell'orario come individuato dal regolamento comunale, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore valutati dall'organo competente.
7. Il Comune può autorizzare lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche anche nelle giornate festive, in orario serali e/o notturni.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente in cui ha sede il posteggio. Il Comune rilascia per ogni posteggio l'autorizzazione e contestualmente la concessione preferibilmente mediante un titolo unico ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.
9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse, se non nel caso di rinuncia previsto dall'art. 73 l.r. 22/2021.


1. L'attività di commercio su posteggio nelle fiere, nei mercati e su posteggio isolato è prioritariamente riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo.
2. L'autorizzazione e la contestuale concessione è subordinata alla disponibilità del posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, alla partecipazione alle fiere, all'attività di commercio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato.
3. Uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di posteggi nei mercati e nelle fiere fino al limite massimo stabilito dall'articolo 59 comma 6, della l.r. 22/2021.
4. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione e relativa concessione che partecipano ai bandi comunali per le concessioni in scadenza possono chiedere al Comune, entro trenta giorni dal rilascio del nuovo titolo, la trascrizione in esso ovvero in altro titolo abilitativo a loro intestato delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nel territorio regionale.
5. Lo scambio consensuale dei posteggi previsto all'art. 60, comma 6, della l.r. 22/2021 è consentito anche nell'ambito dei mercati con le stesse modalità previste per le fiere. Lo scambio di posteggio effettuato mediante scrittura privata non autenticata viene comunicato al SUAP competente per territorio.


1. Nelle attività commerciali che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo sul posto solo all'interno dell'area mercatale definita sulla base della planimetria o perimetrazione comunale, su piani di appoggio/tavoli dedicati non apparecchiati, sgabelli, stoviglie e posate a perdere biodegradabili.
2. Per le attività di cui al comma 1 è consentita:
a) l'esposizione di cartelloni o lavagne in cui vengono indicati i prodotti offerti con l'indicazione dei relativi prezzi;
b) la vendita mediante distributori automatici per i prodotti che non sono di propria produzione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. E' vietata:
a) la somministrazione di alimenti e bevande mediante la preparazione e fornitura del prodotto nel contenitore utilizzato per il consumo ovvero l'attività di servizio assistito;
b) in caso di esercizio di un'attività artigianale, la vendita di bevande che non sono di produzione propria.

4. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessario.


1. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, spettacoli, feste comunali e patronali, il Comune può rilasciare concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico valide soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. La domanda su modulistica pubblica regionale o nazionale deve contenere pena l'inammissibilità della stessa:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, cooperative e consorzi la ragione sociale e la partita iva;
b) il settore o i settori merceologici;
c) il possesso dei requisiti di onorabilità;
d) il possesso dei requisiti professionali, se si tratta di attività commerciale nel settore alimentare;
e) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività.

3. Se pervengono più richieste rispetto ai posteggi disponibili, la concessione è rilasciata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
b) eventuali criteri previsti dal Comune;
c) sorteggio.



1. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti
2. Il commercio di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL o altre fonti energetiche sono soggetti al rispetto dell'apposita normativa in materia di sicurezza comprese le raccomandazioni tecniche o indicazioni tecniche di prevenzione incendi nonché le linee guida e/o circolari emanate per il contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche. Gli operatori in possesso della certificazione di conformità alla normativa in materia di sicurezza inclusa nell'omologazione del mezzo sono esclusi dalla presentazione della certificazione di corretta istallazione dell'impianto ad ogni partecipazione di attività di commercio su aree pubbliche.
Capo II
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE



1. L'esercizio dell'attività di commercio itinerante, la modifica o aggiunta del settore merceologico è soggetto alla presentazione di apposita comunicazione, su modulistica pubblica regionale o nazionale, al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività.
2. Il relativo procedimento è disciplinato in particolare dalla legge 241/1990, dalla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
3. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
4. La comunicazione deve indicare quanto previsto all'articolo 63, comma 3 e 4, della l.r. 22/2021. La limitazione non si estende alla cessione e/o gestione di titoli abilitativi esistenti.
5. La presentazione della comunicazione abilita il titolare proveniente dal una Regione italiana o dall'Unione Europea, ad esercitare l'attività di commercio in tutto il territorio nazionale e comunitario.
6. I possessori del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono abilitati a partecipare alle fiere, ai mercati anche se svolti in forma occasionali, e nei posteggi isolati.
7. Le società di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi possono presentare tante comunicazioni quanti sono i soci, a condizione che nella comunicazione sia nominativamente indicato il socio che opera.
8. Se le società di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi presentano un'unica comunicazione, possono essere inseriti a richiesta i nominativi dei soci che svolgono l'attività di vendita su aree pubbliche.
9. Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale stabilito dall'articolo 63, comma 8, della l.r. 22/2021, il Comune può indicare zone o vie o piazze dove non è possibile svolgere l'attività di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalità di esercizio particolari esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, pubblico interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e sosta veicolare, nonché, sentito il competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.
10. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche esercitata in forma itinerante deve essere comunicata al SUAP competente per territorio entro 30 giorni dalla cessazione.


1. Il SUAP, avvalendosi della collaborazione con altri enti, può informatizzare il procedimento di rilascio della concessioni/autorizzazioni agli operatori del commercio su aree pubbliche.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, il SUAP competente può rilasciare all'operatore che esercita attività di commercio su aree pubbliche un documento identificativo in formato elettronico in cui sono contenuti i dati dell'impresa ed i titoli abilitativi in suo possesso.
3. Il documento rilasciato può contenere anche un registro elettronico delle presenze/assenze dell'operatore. A tal fine, il Comune dovrà prevedere la relativa disciplina nel Regolamento di cui all'art. 64 della l.r. 22/2021.
Capo III
MERCATI E FIERE



1. L'individuazione delle aree da destinare a mercati, fiere e posteggi isolati avviene nel rispetto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Relativamente alla lettera a) il Comune territorialmente competente deve sentire la soprintendenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.


1. Il mercato è istituito dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie.
2. Nell'istituire un nuovo mercato il Comune, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, suddivide il nuovo mercato in tre settori distinti:
- settore alimentare;
- settore non alimentare;
- settore destinato alla vendita di merce usata;

3. Nel caso di vendita di merce promiscua, usata e nuova, il settore di appartenenza è quello della merce usata; l'operatore di commercio su aree pubbliche deve separare la zona dedicata alla vendita di merce usata da quella nuova.
4. Nei mercati già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, i Comuni prevedono l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare nelle seguenti fattispecie:
a) se non previsto la distinzione di cui al comma 2;
b) se la tipologia e la localizzazione del mercato non permette la distinzione nei tre settori.

5. In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l'avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti, fermo restando l'obbligo di esposizione del cartello indicante che si tratta di merce usata. Il Comune stabilisce nel proprio Regolamento modalità e caratteristiche del cartello.
6. Nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti:
a) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari;
b) gli esercenti operanti nel settore non alimentare possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari;
c) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari nella zona loro riservata con un operatore del settore non alimentare;
d) gli esercenti operanti nel settore non alimentare, anche associato al settore alimentare, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari nella zona loro riservata con un operatore del settore alimentare;
e) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare. Ugualmente, gli esercenti operanti nel settore non alimentare, anche associato al settore alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore non alimentare;
f) gli esercenti operanti nel settore destinato alla vendita di merce usata, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata alla vendita di merce usata; tale disposizione si osserva anche nel caso di scambio consensuale del posteggio e durante le operazioni di spunta.



1. La fiera è istituita dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie.
2. Nell'istituire una nuova fiera, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il Comune suddivide la nuova fiera in almeno tre settori distinti:
- settore alimentare;
- settore non alimentare;
- settore destinato alla vendita di merce usata.

3. Nel caso di vendita di merce promiscua, usata e nuova, il settore di appartenenza è quello della merce usata; l'operatore di commercio su aree pubbliche deve separare la zona dedicata alla vendita di merce usata da quella nuova.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 3 del presente Regolamento.


1. Il Comune può istituire mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
2. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal Comune che tengono conto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, semplificazione e celerità.
3. Terminato il periodo sperimentale il Comune, se intende istituire il mercato, la fiera o il posteggio isolato in via definitiva, si attiene alle disposizioni della l.r. 22/2021 e del presente Regolamento. In particolare, si applicano i criteri di selezione di cui all'articolo 20 del Regolamento e le presenze maturate durante il periodo sperimentale non vengono computate ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione.


1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 65 della l.r. 22/2021, il Comune relativamente al trasferimento in una nuova area del mercato e fiera:
- provvede a comunicare, con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi di urgenza o impedimento per cause di forza maggiore, alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed agli operatori titolari di posteggio, la nuova area in cui si intende trasferire il mercato;
- cura la predisposizione della relativa planimetria ed effettua l'assegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dai medesimi operatori, i quali sono chiamati a scegliere in base all'ordine derivante dall'applicazione dei seguenti criteri in ordine cronologico:
a) dell'anzianità di presenza su base annua nel mercato o nella fiera;
b) in caso di parità di presenze, si considera l'anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla Camera di Commercio;
c) per le fattispecie di subentro, compreso quello nell'attività fra famigliari, e nel caso di acquisto, affitto e affidamento dell'azienda o del ramo di azienda si applica l'articolo 65 comma 3 della l.r. 22/2021.

2. Il Comune può modificare la giornata di svolgimento del mercato o della fiera, la dislocazione dei posteggi, aumentare o diminuire gli stessi ovvero ampliarne la superficie, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.


1. La durata delle autorizzazioni e contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati è fissata dal Comune in base a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.
2. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione è vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni e relative concessioni rilasciate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri enti hanno, in ogni caso, una validità non superiore alla durata della relativa concessione rilasciata dall'ente proprietario dell'area demaniale.
4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, la durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio è rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dal Comune.


1. Ai fini dell'assegnazione di posteggi nei mercati o di posteggi isolati, il Comune predispone appositi bandi nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, celerità, concorrenza ed evidenza pubblica.
2. Il bando, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al Registro di cui all'art. 7 della l.r. 15/2021, è approvato entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica della disponibilità di posteggi.
3. Il bando deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art 60 della l.r. 22/2021 e dal Regolamento comunale:
a) il numero dei posteggi, le dimensioni dei posteggi e dell'area di mercato, i settori merceologici;
b) il termine per l'invio dell'istanza di partecipazione, non inferiore a 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul BUR e sull'Albo Pretorio del Comune;
c) l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso richiedente. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, il richiedente deve indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

4. Il bando è pubblicato sul B.U.R. e sull'Albo Pretorio del Comune procedente.
5. La graduatoria è formata sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 20 del presente Regolamento.


1. Nelle procedure di selezione per l'assegnazione su area pubblica di posteggi nei mercati o di posteggi isolati, si tiene conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:
a) anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L'anzianità, riferita alla ditta individuale (individuata mediante partita iva o codice fiscale nel caso in cui alla ditta non sia associata la partita iva) del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del titolo abilitativo ed è calcolata con i seguenti punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 5 punti;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 10 punti;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 15 punti;
b) qualità dell'offerta FINO A PUNTI 15:
l'operatore deve essere in possesso di almeno due dei seguenti criteri relativi alla qualità del prodotto: "prodotti biologici", appartenenti al "distretto biologico unico" o realizzati con "metodo biologico", a "filiera corta", a "chilometro zero", prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, prodotti "Made in Italy" (prodotti di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine e di quella nazionale) ovvero "100% made in Italy", "100% Italia", o similari realizzati interamente in Italia, prodotti dell'artigianato artistico o dell'artigianato locale gli stessi criteri si applicano alla valutazione qualitativa dell'offerta relativa a prodotti che utilizzano metodi di produzione analoghi basati sulla valorizzazione dell'identità nazionale o della provenienza; prodotti che valorizzano la biodiversità e sostenibilità, partecipazione ai c.d. mercati della terra ovvero mercati che valorizzano le piccole filiere locali.
c) tipologia del servizio fornito FINO A PUNTI 8:
l servizio fornito deve prevedere almeno una delle modalità di seguito proposte: ampia possibilità di scelta per il consumatore finale anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione del prodotto; iniziative di marketing, tracciabilità dei prodotti, impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio; vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela o di prodotti mancanti; vendita informatizzata o on-line; disponibilità a turni di orario alternativi o supplementari; vendita dei prodotti, in particolare nelle zone interne o montane o nei c.d. "borghi diffusi"; capacità di interazione del progetto con il sistema turistico-ricettivo del territorio locale.
d) presentazione di progetti innovativi FINO A PUNTI 8:
il progetto presentato deve prevedere almeno una delle caratteristiche di seguito proposte: la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (come ad es. le strutture in legno per i mercati nelle zone montane), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto; il risparmio energetico; l'utilizzo di energie pulite o di automezzi a basso impatto ambientale; la vendita di prodotti ottenuti da attività di riciclo, riuso, rigenerazione di materiali nonché confezionati attraverso sistemi a basso impatto ambientale ovvero sfusi ed alla spina; la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile e femminile; la valorizzazione delle nuove realtà imprenditoriali che si fondano su modelli di impresa a specializzazione intelligente, la promozione di iniziative solidaristiche mediante la donazione di merci invendute; creazione di reti per la promozione e la condivisione di iniziative o servizi tra coloro che effettuano attività di commercio nella stessa località. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b), c) e d) può essere comprovato mediante certificazioni, attestati o dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
e) della maggiore professionalità acquisita dall'impresa nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ricavabile dalle presenze nei mercati e nelle fiere, anche in modo discontinuo, fino ad un massimo di 30 punti proporzionalmente calcolati rispetto al punteggio massimo.

2. Per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore: oltre ai criteri di cui alle lettere b) c) d), il Comune può valutare l'impegno dell'operatore a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai Comuni territorialmente competenti d'intesa con il Soprintendente. In tale caso, oltre ai criteri e punteggi di cui al comma 1, si attribuisce un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti nel caso in cui l'operatore aggiudicatario si impegni ad onorare l'impegno, entro il termine previsto dal bando, di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari, quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai Comuni territorialmente competenti.
3. I punteggi di cui al comma 1 possono essere integrati fino ad un massimo di 3 punti sulla base della valorizzazione dell'investimento effettuato, dimostrata dal know how dell'impresa o dal valore riferito all'avviamento commerciale.
4. A parità di punteggio totale si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Il criterio di cui alla lettera e) può essere applicato anche a coloro che effettuano la spunta: in questo caso si considera l'anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato; vengono attribuiti 15 punti a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.
6. L'esercente deve rispettare i criteri indicati nel presente articolo o nel Regolamento comunale sia essi obbligatori o facoltativi per tutta la durata dell'autorizzazione; al momento della presentazione della domanda il richiedente sottoscrive un atto di impegno nei confronti del Comune.
7. In caso di subingresso, il cessionario a sua volta deve sottoscrivere un atto unilaterale di impegno da presentare a corredo della comunicazione di subingresso.
8. Il Comune effettua verifiche periodiche sul rispetto dei presenti criteri da parte dell'operatore, provvedendo, in caso di inottemperanza, ad un invito a regolarizzarsi entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia sanato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.
9. I Comuni possono integrare i criteri previsti al comma 1 fino ad un massimo di 3 punti nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente ed al fine di valorizzare le esigenze e peculiarità locali.
10. La Regione predispone la modulistica per la domanda di partecipazione al bando di assegnazione dei posteggi nei mercati, fiere e nei posteggi isolati.
11. Il Comune, nel proprio regolamento, valuta la possibilità di fissare i criteri, le modalità e i parametri per il riconoscimento dell'avviamento commerciale all'ex titolare della concessione di posteggio.
12. Il Comune, ad integrazione di quanto previsto al comma precedente, qualora si tratti di concessioni di posteggi su box o altri manufatti, stabilisce i criteri, le modalità e i parametri per il riconoscimento dei costi per la realizzazione e/o il miglioramento dello stesso e delle attrezzature ivi presenti all' ex titolare di autorizzazione/concessione.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 32, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.


1. ll Comune può assegnare annualmente i posteggi nelle fiere in base ad una graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) l'anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese della Camera di Commercio. L'anzianità, riferita alla ditta individuale (individuata mediante partita iva o codice fiscale nel caso in cui alla ditta non sia associata la partita iva) del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio ed è calcolata con i seguenti punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 5 punti;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 10 punti;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 15 punti.
b) criteri elencati all'articolo 20, comma 1, lettere b) c) d) ove compatibili e rispettivi punteggi;
c) professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ricavabile dalle presenze maturate nella fiera.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 comma da 2 a 11 ove compatibili.
3. Il Comune stabilisce nel bando la durata della concessione del posteggio nella fiera che non può essere inferiore a cinque anni.


1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, sulla base della graduatoria redatta dal Comune in base al più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal Regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.
3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi salvo autorizzazione da parte del titolare.


1. In caso di partecipazione alle procedure da parte di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità, nel rispetto del principio di reciprocità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, sottintende una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.
2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure da parte di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli e delle professioni.


1. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 62 lr 22/2021 nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. All'interno del mercato o fiera può essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio, fatti salvi quelli concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il posteggio riservato è legato direttamente ai soggetti di cui al comma 1 e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento, a eccezione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli o agli artigiani che possono essere trasferiti solo con l'azienda. Se l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune
3. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio può essere assegnato giornalmente in base al seguente ordine di priorità:
a) soggetti aventi gli stessi requisiti;
b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.



1. Il Comune può istituire un mercato agricolo riservato agli imprenditori agricoli, ai produttori agricoli o agli operatori agricoli.
2. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal Comune che tengono conto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, semplificazione e celerità.


1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai mercati contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.
3. I posteggi isolati possono essere assegnati anche a più operatori e per periodi determinati in base a quanto previsto nel Regolamento comunale al fine di tenere conto della stagionalità dei prodotti e della rotazione delle merci.
4. Il Comune, nell'assegnare i posteggi secondo il criterio di cui al comma 3 del presente articolo, può prevedere che la vendita del prodotto sia associata in base ai criteri di tipicità e specializzazione.


1. Il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, delle presenze. Nel registro sono riportati i seguenti dati:
a) nome e cognome dell'operatore o, nel caso di società, ragione sociale e nome del legale rappresentante;
b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa o titolo equipollente ovvero estremi della SCIA o della comunicazione di subentro;
c) indicazione delle assenze e presenze dell'operatore;
c- bis) numero del posteggio.

2. Il Comune, può inserire le presenze e le assenze giornaliere anche su supporto elettronico cui il privato accede mediante credenziali personali.
3. Nel caso in cui il Comune detenga un registro cartaceo, il Comune su richiesta dell'interessato è tenuto a fornire entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni l'elenco delle assenze e presenze giornaliere.


1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta in assenza del titolare dell'autorizzazione da un collaboratore nel rispetto delle norme regolanti le collaborazioni lavorative in generale.


1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività su aree pubbliche di tipo commerciali, artigianali, turistico ricettive, artistiche, la promozione dei prodotti enogastronomici, della sapienza artigianale e della capacità imprenditoriale e la riqualificazione del tessuto urbano, il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate e previo parere della Soprintendenza può selezionare aree del territorio nelle quali avviare percorsi innovativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate sulla base:
a) del valore o pregio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e culturale;
b) della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di spopolamento e desertificazione commerciale;
c) del valore strategico dal punto di vista commerciale e ricettivo delle aree;
d) del collegamento o vicinanza dell'area ad un borgo diffuso o appartenenza ad un distretto del commercio.

3. Nel rispetto di libertà di iniziativa economica, proporzionalità, non discriminazione, concorrenza, tutela dei beni culturali e paesaggistici ed altri principi di rilievo costituzionale il Comune, nelle aree di cui al comma 1 può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità;
b) favorire forme di accordi tra pubblico privato o lo sviluppo di convenzioni che prevedono l'offerta di maggiori servizi al fine di agevolare la fruizione delle zone degradate o soggette a rischio di desertificazione;
c) promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa tra i Comuni, le reti di imprese, le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le competenti Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per il rafforzamento dei controlli e l'attivazione di mezzi e misure di dissuasione nelle aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dalla illegalità diffusa;
d) creare spazi commerciali Comuni mediante la riqualificazione di mercati coperti degradati o in disuso esistenti;
e) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi attraverso l'accesso facilitato al credito o la riduzione delle imposte comunali;
f) integrare l'attività di commercio su aree pubbliche con altri progetti comunali o eventi finalizzati alla promozione della città, allo sviluppo del turismo e dell'attrattività anche mediante la diffusione dei prodotti del territorio o di eccellenze locali (artistico, artigianali, eventi, workshop, showcooking;
g) incentivare l'attività commerciale nelle aree interne, meno accessibili e lontane dai centri urbani e dai distretti commerciali, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
h) prevedere una riqualificazione delle aree mercatali mediante l'adeguamento delle aree stesse ai posteggi effettivamente occupati;
i) anche al fine di tenere conto delle mutate esigenze connesse alle attrezzature per il lavoro, prevedere un adeguamento dei posteggi ai metraggi dei mezzi utilizzati per l'attività di vendita.

Capo IV
FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell'autorità competente. Il nulla osta in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'esercizio dell'attività è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.


1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato.
2. Il privato può mettere a disposizione del Comune l'area interessata. Il Comune istituisce il mercato o la fiera ovvero posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'assegnazione dei posteggi è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.


1. E vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni, nelle autostrade e nelle autostazioni senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. Il permesso in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza. Copia dello stesso è trasmessa al Comune di competenza a cura del soggetto proprietario o gestore. E` vietato, altresì, il commercio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, inteso come estensione di area pubblica di cui al capo IV in argomento.
2. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.


1. Le grandi e medie strutture di vendita e i Centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all'interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, può autorizzare mercati sia all'interno che all'esterno delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture superiori a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di Centro commerciale. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri per l'organizzazione di tali mercati. E' fatto salvo, nel caso di utilizzo del parcheggio di pertinenza, il rispetto dei parametri previsti per il commercio in sede fissa.
3. E' vietata l'attività itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei Centri commerciali.
4. E' vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.


1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 57, comma 1, lettera o), della l.r. 22/2021 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera p), del medesimo articolo, alle quali possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:
a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
b) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
c) gli operatori del commercio equo e solidale;
d) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, purché iscritti nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio.

2. Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienicosanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l'autorizzazione o la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell'evento, con i criteri e le modalità fissati nel Regolamento comunale o in assenza nel Regolamento dell'organizzazione responsabile della manifestazione.
3. Il Comune, in ragione del fine promozionale e di visibilità turistica della manifestazione, può prevedere casi di fiscalità agevolata ai sensi dell'art. 2, comma 5 del presente Regolamento.


1. I Comuni, sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:
a) prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
b) prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato ai relativi operatori provenienti anche da altre Regioni italiane, altri Stati membri dell'Unione europea e Paesi extra UE;
c) riservando agli operatori del commercio equo e solidale posteggi nei mercati e nelle fiere fino a un massimo del 10 per cento.

2. I Comuni stabiliscono i criteri e le modalità per la promozione del commercio di cui a questo articolo.
Capo V
MERCATI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO E MERCATINI DEGLI HOBBISTI E DEI CREATIVI



1. Ad integrazione di quanto previsto all'art 57, lettera i) della l.r. 22/2021 ed art. 68 della medesima legge, possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione.
2. E' ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:
a) oggetti di antiquariato, ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) cose usate, ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) articoli di modernariato e collezionismo;
d) prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione e che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.

3. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant'anni.
4. Possono partecipare ai mercati di cui al presente articolo, gli hobbisti ed i creativi definiti all'art 68 comma 2 delle l.r. 22/2021.
5. Il Comune con proprio regolamento stabilisce che il tesserino di hobbista o creativo è valido per cinque anni dalla data del rilascio, anche non consecutivi.

Nota relativa all'articolo 36
Così modificato dall'art. 32, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.


1. II Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, istituisce e regolamenta i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, determinandone:
a) l'ampiezza complessiva;
b) la periodicità;
c) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
e) i posteggi eventualmente riservati;
f) la tipologia;
g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
i) l'orario di apertura e chiusura.

2. Il Comune entro il 30 novembre di ogni anno trasmette alla Regione Marche, in forma telematica mediante il portale regionale i dati relativi ai mercati di cui al presente articolo ai fini del monitoraggio del commercio.


1. I posteggi di cui all'articolo 37 del presente Regolamento sono assegnati con le procedure, le tempistiche e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 22/2021 e del presente Regolamento a:
a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;
b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
d) artisti e creativi che espongono per la vendita le proprie opere anche d'ingegno.

2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al SUAP competente per territorio entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni comunali dell'anno successivo.
3. Le domande di partecipazione devono contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale;
b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
c) il recapito telefonico;
d) la dimensione del posteggio richiesto;
e) l'esatta indicazione della merce trattata;
f) ogni altra informazione ritenuta utile.

4. La graduatoria ha validità annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato.
5. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorità.
6. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno devono essere presentate almeno 10 giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato.
7. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con riferimento alla merceologia trattata.
8. Non possono essere accolte le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione.
Capo VI
SUBENTRO, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA



1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, gli aventi diritto presentano una comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato entro trenta giorni dal trasferimento, allegando l'originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cessione o gestione d'azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove necessari.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svolgere l'attività su posteggio esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera entro 30 giorni dal decesso, allegando l'originale del titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove necessari.
4. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 3, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, unitamente all'originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell'eredità ovvero per la durata di gestione provvisoria dell'impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente all'originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l'attività presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario unitamente all'originale del titolo abilitativo.
5. Il Comune sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 3, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo e al contestuale rilascio della concessione di posteggio a favore del subentrante.
6. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli aventi diritto trasmettono, entro trenta giorni dal trasferimento, una comunicazione al SUAP competente nel territorio in cui è stato rilasciato il titolo abilitativo in base alle disposizioni regionali previgenti ovvero al SUAP al quale è stata presentata la SCIA o comunicazione per l'esercizio dell'attività, allegando copia del contratto di cessione o gestione d'azienda, originale del titolo abilitativo o copia dichiarata conforme della SCIA o comunicazione ed autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali.
7. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 6, gli aventi diritto possono svolgere l'attività itinerante esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale del titolo abilitativo o copia conforme della SCIA o della comunicazione.
8. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli aventi diritto trasmettono, entro trenta giorni dal decesso, una comunicazione al SUAP competente nel territorio in cui è stato rilasciato il titolo abilitativo in base alle disposizioni regionali previgenti ovvero al SUAP al quale è stata presentata la SCIA o la comunicazione per l'esercizio dell'attività, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, originale dell'autorizzazione o copia conforme della SCIA o della comunicazione e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali.
9. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 8, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, unitamente all'originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell'eredità ovvero per la durata di gestione provvisoria dell'impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente all'originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l'attività presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario unitamente all'originale del titolo abilitativo.
10. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro trenta giorni provvede alla verifica di quanto comunicato ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo e prende atto dell'avvenuto subentro.
11. Nel caso di subentrante in un titolo abilitativo rilasciato in altra Regione che intende avviare l'attività nel territorio regionale, il Comune provvede ad acquisire:
a) copia dell'atto di cessione;
b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.

12. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.
13. Anche nel caso di subentro si osservano i limiti massimi di concessioni stabiliti all'art. 59 comma 6 l.r. 22/2021


1. L'operatore che svolge l'attività di commercio su aree pubbliche può presentare al SUAP competente per territorio, comunicazione di sospensione dell'attività medesima per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salva proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, da Comunicare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di sospensione già indicato.
2. La sospensione non può comunque superare i termini di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio. Il Comune, quando la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1.
3. Le assenze nei periodi di sospensione di cui al comma 1 non sono computate al fine della revoca.
4. Il Comune sospende il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività su posteggio o l'attività itinerante esercitata in base a SCIA o comunicazione nei casi previsti dall'articolo 71 comma 1 della legge 22/2021.


1. Per la revoca dell'autorizzazione o l'inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 2, della l.r. 22/2021.
2. In riferimento a quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell'autorizzazione e della concessione, anche se l'azienda è gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell'azienda o del ramo di azienda con relativa concessione di posteggio, il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al titolare il verificarsi delle assenze che potrebbero portare alla revoca dell'autorizzazione e della concessione;
b) non sono computate le assenze dovute a condizioni meteorologiche proibitive o dovute a motivi di salute pubblica comprovati dalla dichiarazione dello stato di emergenza (comprovate da ordinanza sindacale recante restrizioni alle attività economico - sociale o altro provvedimento, norma regionale o nazionale);
c) la documentazione giustificativa delle assenze deve essere presentata o inviata al Comune entro quindici giorni dall'inizio delle assenze stesse.

3. Il Comune può revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari senza oneri per il Comune medesimo. Il posteggio concesso in sostituzione, salva diversa indicazione da parte dell'operatore, non può avere una superficie inferiore al precedente e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza avente la medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.
4. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono o l'attività esercitata in base a SCIA o comunicazione è inibita in particolare:
a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente Regolamento e dalla legge regionale 22/2021;
b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all'articolo 39, comma 1, del presente Regolamento.

5. La revoca, inibizione, decadenza ai sensi dell'art. 71 comma 2, n. 1) della l.r. 22/2021 è disposta anche se il mancato utilizzo del posteggio è conseguenza della sospensione dell'autorizzazione o dell'attività ai sensi dell'art. 71 comma 1 della medesima legge. La revoca, inibizione, decadenza ai sensi dell'art. 71 comma 2, n. 1) della .r. 22/2021 è disposta, in relazione all'art 71, comma 2, lettera b) della medesima legge anche per il mancato esercizio dell'attività in forma itinerante.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.
2. Spettano comunque al Comune:
a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
b) l'attività di vigilanza e controllo.



1. Agli operatori è fatto obbligo di:
a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;
b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e non installare alcun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, né l'attività di battitore;
d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
e) disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni comunali al riguardo;
f) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti secondo le modalità definite dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

2. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e rispettare le norme tecniche di settore ed in materia di sicurezza. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4 e 5, art. 15 comma 3 e art. 43, comma 1 del presente Regolamento e del Regolamento comunale si applicano le sanzioni di cui all'art. 72 comma 4 della l.r. 22/2021.
4. La Regione Marche nell'ambito dell'attività formativa diretta agli operatori di polizia locale prevederà uno specifico modulo sulle disposizioni relative alla vendita di merce usata.


1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente i dati relativi alle autorizzazioni e concessioni rilasciate, alle SCIA e comunicazioni ricevute e a ogni provvedimento adottato, in base alle modalità individuate dal dirigente della struttura medesima.


1. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali ed europee in vigore e sopravvenute alla data di entrata in vigore del presente testo e relative alle stesse materie. In caso di contrasto tra norme nazionali, europee e le disposizioni del presente Regolamento, prevalgono le prime con conseguente disapplicazione delle norme incompatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo, non è più consentito il rilascio di autorizzazioni per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ma l'attività è soggetta alla presentazione di comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi ubicati in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per anni 12.
4. Le modalità attuative sono illustrate nelle linee guida emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e allegato "A", nonché nella Deliberazione delle Giunta regionale n. 1560 del 14/12/2020 e relativo allegato.
5. I comuni adeguano i propri regolamenti alle presenti disposizioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni vigenti in quanto compatibili.
6. La modulistica standardizzata è aggiornata o emanata ex novo dalla struttura regionale competente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BUR Marche.


1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.