Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 29
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)
Pubblicazione:(B.U. 5 gennaio 2023, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario





1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 2 settembre 1997, n. 57.


1. L'ente di cui all'articolo 3 della l.r. 57/1997, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, subentra all'Unione montana dell'Esino-Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.


1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 14 maggio 2012, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 3, l.r. 14 maggio 2012, n. 13.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 14 maggio 2012, n. 13.



1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 1, l.r. 7 febbraio 2019, n. 2.
Il comma 2 abroga il comma 2 dell'art. 1, l.r. 7 febbraio 2019, n. 2.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l.r. 7 febbraio 2019, n. 2.



1. L'Unione montana dell'Esino Frasassi e il nuovo ente di gestione definiscono d'intesa i tempi e le modalità di subentro che deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
2. In caso di mancato accordo entro il termine indicato al comma 1, provvede la Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le disposizioni di questa legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.
4. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/2012.
5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale del Monte San Bartolo, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2023.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.