Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 aprile 2024, n. 10 |
Titolo: | Celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924-2024) |
Pubblicazione: | (B.U. 25 aprile 2024, n. 36) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attivitŕ culturali – Celebrazioni |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Comitato promotore)
Art. 4 (Adempimenti della Giunta regionale)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Comitato promotore)
Art. 4 (Adempimenti della Giunta regionale)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924-2024).
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:
a) incontri, eventi, convegni, anche di carattere educativo e formativo, coinvolgendo le scuole e con particolare attenzione alle nuove generazioni, volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura e le opere di Paolo Volponi;
b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.
1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi;
b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
b) dall'Assessore regionale alla cultura o suo delegato;
c) da un Consigliere regionale;
d) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
e) dal Sindaco della città di Urbino;
f) dai Sindaci degli eventuali Comuni coinvolti;
g) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.