Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 luglio 2024, n. 14
Titolo:Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei carnevali storici
Pubblicazione:(B.U. 25 luglio 2024, n. 66)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e in armonia con i principi della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società (legge di ratifica ed esecuzione 1 ottobre 2020, n. 133) e della Convenzione UNESCO 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (legge di ratifica ed esecuzione 27 settembre 2007, n. 167), riconosce i carnevali storici quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana, nonché quale strumento di valorizzazione del territorio anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale.
2. La Regione, in particolare, promuove e valorizza i carnevali storici al fine di:
a) conservare e diffondere la conoscenza della memoria storica e le tradizioni culturali del territorio;
b) sostenere la ricerca storica e culturale legata alle manifestazioni carnevalesche per salvaguardarne i caratteri peculiari;
c) favorire l'aggregazione sociale anche attraverso la valorizzazione del ruolo del volontariato e dell'associazionismo nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) sviluppare il turismo e animare i centri storici delle località in cui si svolgono le manifestazioni carnevalesche.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione promuove e sostiene:
a) il coordinamento delle campagne promozionali delle manifestazioni carnevalesche anche allo scopo di creare iniziative di rete tra i luoghi della cultura dei carnevali storici;
b) il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio.

4. Per la promozione, la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali.


1. Ai fini di questa legge per carnevale storico si intende la manifestazione carnevalesca le cui edizioni si sono svolte per almeno trenta anni nei quaranta anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. Lo svolgimento almeno trentennale della manifestazione è comprovato da idonea documentazione che ne attesta altresì il valore storico e culturale.
3. I carnevali storici possono essere organizzati da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro.


1. Ai fini di questa legge è istituito l'elenco regionale dei carnevali storici al quale possono essere iscritti i carnevali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'iscrizione nell'elenco consente l'utilizzo della denominazione di "Carnevale storico delle Marche".
3. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione, unitamente al calendario delle manifestazioni.


1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, sostiene la realizzazione e la promozione delle manifestazioni dei carnevali storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare permanente competente, stabilisce i criteri e le modalità di:
a) formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) concessione dei contributi di cui all'articolo 4 con particolare riguardo a:
1) rilevanza storico-culturale del carnevale;
2) capacità della manifestazione di ampliare la partecipazione delle comunità locali e potenziare l'integrazione con il territorio di riferimento;
3) valorizzazione delle competenze artigianali del territorio;
4) capacità di accrescere l'attrattività del territorio di riferimento anche a fini turistici;
5) attività collaterali di studio e ricerca anche mediante allestimento di spazi per la documentazione aperti al pubblico;
6) innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative della manifestazione e delle attività correlate.



1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta gli interventi attivati, i contributi concessi ed erogati, l'impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con particolare riferimento agli aspetti turistici e culturali.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge sono autorizzate, a carico della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, le seguenti spese:
a) per l'anno 2024, euro 100.000,00;
b) per l'anno 2025, euro 150.000,00;
c) per l'anno 2026, euro 50.000,00.

2. La copertura delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalle risorse regionali iscritte a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026 che si rendono disponibili a seguito del contestuale azzeramento dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026, relativa alla voce "Fondo regionale per il finanziamento dei carnevali storici", riportata nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1, della Tabella E della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)).
3. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
2. I contributi per l'anno 2024 sono erogati ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 che hanno ricevuto un contributo statale o regionale nel 2022 o 2023 per le manifestazioni di cui a questa legge, in proporzione alle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione.
3. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione delle manifestazioni carnevalesche si applica quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia.
4. Qualora l'attività di somministrazione di cui al comma 3 sia svolta da enti del terzo settore, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017.