Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 2024, n. 1
Titolo:

Ordinamento del sistema fieristico regionale in attuazione degli articoli 16 e 128 della legge regionale n. 22/2021. Modifiche ai regolamenti regionali n. 7/2022, in materia di attività di distribuzione dei carburanti; n. 4/2022, in materia di attività di commercio in sede fissa; n. 2/2015, in materia di individuazione e censimento dei locali storici e n. 5/2018 in materia di sagre di qualità

Pubblicazione:(B.U. 19 dicembre 2024, n. 120)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1849 del 03/12/2024.
Nel BUR. n. 120/2024 non sono pubblicati gli allegati di questo regolamento regionale.


Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Indirizzi)
Art. 3 (Requisiti degli organizzatori delle manifestazioni fieristiche)
Art. 4 (Requisiti per il riconoscimento della qualifica internazionale alle manifestazioni)
Art. 5 (Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni)
Art. 6 (Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni)
Art. 7 (Prima edizione delle Manifestazioni internazionali, nazionali e regionali)
Art. 8 (Perdita della qualifica)
Art. 9 (Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e dei centri fieristici permanenti)
Art. 10 (Aree ed edifici adibiti temporaneamente a spazi fieristici)
Art. 11 (Modalità di verifica dei requisiti dei quartieri fieristici)
Art. 12 (Sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali)
Art. 13 (Modalità di certificazione dei dati delle manifestazioni)
Art. 14 (Oggetto di rilevazione dei dati)
Art. 15 (Meccanismi premiali della certificazione accreditata dei dati)
Art. 16 (Domanda per l'attribuzione della qualifica)
Art. 17 (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche)
Art. 18 (Calendario regionale)
Art. 19 (Modalità di iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici)
Art. 20 (Norme transitorie)
Art. 21 (Modifiche al Regolamento regionale 27 ottobre 2022 n. 6 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche)")
Art. 22 (Modifiche al Regolamento regionale 27 ottobre 2022 n. 7 "Disciplina delle attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione del Titolo IV della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche)")
Art. 23 (Modifiche al Regolamento regionale 7 giugno 2022 n. 4 "Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche)")
Art. 24 (Modifiche al Regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 "Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)")
Art. 25 (Modifiche al Regolamento regionale 6 agosto 2018 n. 5 "Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (sagre di qualità)")



1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, dà attuazione alle disposizioni del Titolo VI, della legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche), che disciplina il Sistema fieristico regionale.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
- i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 127;
- i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 129;
- le modalità di inserimento delle manifestazioni nel calendario di cui all'articolo 130;
- i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e le modalità di verifica degli stessi;
- i requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 131;
- le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.



1. La programmazione per lo sviluppo del settore fieristico regionale si espleta:
a. nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento, tutela della concorrenza, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità;
b. attraverso l'uso degli strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le amministrazioni e tra questi ed i privati finalizzata alla maggiore efficienza dell'attività;
c. nel rispetto della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e delle norme previste sulla tutela ambientale, paesaggistica e dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la conservazione del patrimonio storico ed artistico;
d. in un'ottica di partenariato con le altre autorità preposte, in conformità alle disposizioni costituzionali
e. attraverso la partecipazione e promozione di forme di coordinamento interregionale finalizzate allo sviluppo del settore fieristico;

2. Gli strumenti di attuazione non devono prevedere alcuno dei requisiti vietati dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno né introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi su tutto il territorio nazionale.


1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche sono soggetti pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche nella Regione, nel rispetto del principio di reciprocità di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Marche e della vigente normativa internazionale, statale e regionale.
3. Al fine di assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali, le competenze di calendarizzazione e attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.


1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale è riconosciuta alle manifestazioni che hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
a. In caso di auto rilevazione del dato o certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da un organismo europeo equivalente:
- partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti e indiretti provenienti dall'estero;
- provenienza dall'estero di almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero;
b. in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA o da un organismo equivalente riconosciuto da un provvedimento ministeriale per l'applicazione della norma ISO 25369-2008;
- partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero,
- provenienza dall'estero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici o professionali provenienti dall'estero.



1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale è riconosciuta, sulla base dell'auto rilevazione del dato, alle manifestazioni che hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
a. partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane esclusa la Regione Marche;
b. partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane esclusa la Regione Marche;

2. Si può derogare ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.


1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza regionale è riconosciuta alle manifestazioni che nelle ultime due edizioni hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni in caso di auto rilevazione del dato:
a. provenienza superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori provenienti da almeno 3 province diverse da quelle in cui si svolge l'iniziativa;
b. provenienza superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di visitatori provenienti da almeno 3 province diverse da quelle in cui si svolge l'iniziativa;
c. partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.



1. La manifestazione fieristica può essere riconosciuta sin dalla prima edizione internazionale, nazionale e regionale quando:
a. si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dagli articoli 4 o 5 del presente regolamento e che sia organizzata in sedi fieristiche che abbiamo i requisiti corrispondenti alla qualifica e che siano gestiti dai rispettivi soggetti gestori;
b. si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.



1. La qualifica "internazionale", "nazionale" o "regionale" non viene più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.
2. Ai fini del mantenimento della qualifica, l'organizzatore deve trasmettere alla struttura regionale competente il monitoraggio dei dati ai sensi degli articoli 12 e 16, comma 5, del presente regolamento.


1. I quartieri fieristici devono essere conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sicurezza ambientale e sul lavoro.
2. I requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche si differenziano a seconda delle tipologie.
a. I quartieri fieristici e centri fieristici permanenti per lo svolgimento di fiere internazionali sono dotati di:
1. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. disponibilità di parcheggi esterni;
3. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. sale convegni;
5. servizio di prenotazione viaggi ed alberghi;
6. servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. servizi bancari;
8. servizi di ristoro;
9. servizio stampa;
10. servizio di pronto soccorso;
11. servizio di ordine pubblico;
12. spedizioniere;
13. centro affari (servizio informazioni in generale; centro accoglimento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);
14. servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
15. statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
16. sistemi informatizzati;
17. servizi igienici per utenti anche in condizione di disabilità.
b. I quartieri fieristici e centri fieristici permanenti per lo svolgimento di fiere nazionali sono dotati di:
1. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. disponibilità di parcheggi esterni;
3. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisisti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. sale convegni;
5. servizio di prenotazione viaggi ed alberghi;
6. servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. servizi bancari;
8. servizi di ristoro;
9. servizio stampa;
10. servizio di pronto soccorso;
11. servizio di ordine pubblico;
12. servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
13. statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
14. servizi igienici per utenti anche in condizione di disabilità.
c. I quartieri fieristici e centri fieristici permanenti per lo svolgimento di fiere regionali sono dotati di:
1. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. disponibilità di parcheggi esterni;
3. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. sale convegni;
5. servizi bancari;
6. servizi di ristoro;
7. servizio di pronto soccorso;
8. servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa personal card);
9. statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
10. servizi igienici per utenti anche in condizione di disabilità.

3. Per le manifestazioni fieristiche con rilevanza locale, le sedi fieristiche in cui si svolgono le manifestazioni devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal comune relativamente agli aspetti della sicurezza, dell'ordine pubblico, dell'agibilità degli impianti, delle strutture, infrastrutture ed aree utilizzate.


1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree ed edifici che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree e immobili di particolare pregio storico, architettonico, centri storici, piazze, strade, parcheggi, parchi e strutture ricettive, oppure spazi appositamente attrezzati quali tensostrutture e similari.
2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche negli spazi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità e nel rispetto della normativa vigente di settore nel caso di utilizzo di aree rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, collocati in spazi fieristici non permanenti, i servizi, previsti tra i requisiti di idoneità di cui all'articolo 9 che precede, possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze non oltre una distanza di 500 metri. I parcheggi esterni possono essere resi disponibili anche mediante convenzione.


1. Il comune verifica la conformità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti ai requisiti di cui al presente regolamento.
2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento può continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilità, a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall'accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
3. Se entro un anno dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 2 le irregolarità non sono sanate, nel quartiere o spazio interessato è vietato lo svolgimento di manifestazioni per le quali lo stesso non risulta conforme ai requisiti richiesti.


1. Ai fini della creazione e del funzionamento di un sistema omogeno di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, gli organizzatori sono tenuti alla rilevazione e alla certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori con le modalità stabilite dalla struttura organizzativa regionale competente di cui all'allegato 1.
2. La rilevazione dei dati attinenti i visitatori avviene anche tramite biglietterie elettroniche integrate con il sistema di rilevazione degli accessi, istallate a cura del soggetto gestore del quartiere fieristico o dell'organizzatore della manifestazione.


1. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche è attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori.
2. La certificazione è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore, accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto dal Governo. Accanto a tale modalità, rimane ferma la possibilità di produrre a cura dell'organizzatore, un'autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, approvata in sede in Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 6 febbraio 2014 "Intesa tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 131/2003 per la disciplina unitaria della materia fieristica.
3. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi è effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel periodo di svolgimento della stessa e deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica.
4. L'attestato di certificazione rilasciato dal certificatore al soggetto organizzatore della manifestazione deve essere trasmesso alla direzione regionale competente in materia fieristica.


1. In caso di autodichiarazione del dato si fa riferimento alla compilazione della scheda di rilevazione dati di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.
2. In caso di certificazione del dato si fa riferimento ai dati previsti dal certificato emesso da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA o da un organismo equivalente riconosciuto da un provvedimento ministeriale per la norma ISO 25639:2008


1. Le manifestazioni fieristiche internazionali che si dotano del riconoscimento a mezzo di certificazione accreditata dei dati godranno delle seguenti premialità:
a. riconoscimento di priorità nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del sistema fieristico gestite dal Ministero competente e dalle Regioni;
b. riconoscimento di punteggi superiori a favore delle manifestazioni certificate nell'accesso ai contributi finanziari delle Regioni e Camere di Commercio;
c. riconoscimento di premialità, anche mediante assegnazione di punteggi superiori nell'accesso ai contributi finanziari delle Regioni, a favore delle manifestazioni rivolte alla promozione del turismo regionale;
d. iniziative a sostegno delle start - up innovative o della riconversione delle manifestazioni esistenti secondo linee di sviluppo innovativo nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico gestite dal Ministero di competenza e dalle Regioni;
e. procedura semplificata ai fini della concessione del patrocinio del Ministero di competenza e della Conferenza delle Regioni e Province autonome alla manifestazione certificata;
f. evidenziazione degli eventi certificati nel calendario fieristico italiano e nelle statistiche annuali curate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella comunicazione all'UFI (Unione Fiere Internazionali) e nei rapporti annuali relativi al settore;
g. sezione dedicata del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali;
h. mutuo riconoscimento della qualifica di fiera internazionale "certificata" su tutto il territorio nazionale.



1. La domanda per l'attribuzione della qualifica della manifestazione fieristica è presentata dal legale rappresentante dell'organizzatore:
a. per la qualifica internazionale, nazionale o regionale a mezzo pec alla struttura organizzativa regionale competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione;
b. per la qualifica locale, al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.

2. La domanda di cui al comma 1, lettera a), è corredata di:
a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzatore, nonché del regolamento della manifestazione;
b. attestazione del possesso dei requisiti corrispondenti alla qualifica richiesta indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova o impegno a conseguirli entro la successiva annualità pena la revoca;
c. documentazione che attesta la conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
d. dichiarazione relativa all'esercizio dell'attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni, dichiarazione ovvero certificazione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

3. La domanda di cui al comma 1, lettera b), è corredata di:
a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzatore. Nel caso di società, attestazione dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. attestazione del possesso dei requisiti corrispondenti alla qualifica richiesta, indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ovvero certificazione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
c. documentazione che attesta la conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La documentazione può essere sostituita anche da un'autocertificazione ex DPR 445/2000.

4. La qualifica è revocata se l'organizzatore non effettua la manifestazione per due anni consecutivi. E' consentita la sospensione per massimo due anni previa comunicazione alla struttura regionale competente.
5. Ai fini del mantenimento della qualifica, l'organizzatore deve trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente o al comune, a seconda della tipologia di qualifica attribuita, il monitoraggio dei dati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.
6. Qualora la domanda sia presentata oltre i termini di cui al comma 1, la stessa sarà valutata ai fini dell'attribuzione della qualifica e l'inserimento nel calendario avverrà con il primo aggiornamento utile.


1. Entro il 31 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale, il legale rappresentante del soggetto organizzatore presenta, tramite PEC, la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione, alla struttura regionale competente per materia.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Dirigente regionale competente contiene:
a. la denominazione, la qualifica e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b. il luogo, gli orari di svolgimento, la tipologia della manifestazione, nonché i settori merceologici coinvolti e, nel caso di fiere specializzate, i giorni dell'eventuale apertura al pubblico;
c. l'indicazione dell'area totale interessata dalla manifestazione e della superficie espositiva;
d. la dichiarazione relativa alla disponibilità degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore;
e. limitatamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale, l'indicazione delle eventuali azioni adottate per la riduzione dei consumi di materia ed energia e alla mobilità sostenibile.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve, altresì, contenere una dichiarazione sostitutiva che attesti la permanenza dei requisiti attinenti alla qualifica attribuita, nonché la sussistenza dei seguenti requisiti:
a. svolgimento della manifestazione all'interno di un quartiere fieristico o di spazi fieristici non permanenti aventi i requisiti prescritti ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
b. pari opportunità di accesso agli espositori;
c. garanzia di condizioni contrattuali nei confronti dei singoli espositori che rispondono a criteri di trasparenza, che non contengono clausole discriminatorie e che prevedono tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

4. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati:
a. il regolamento della manifestazione indicante i criteri di ammissibilità degli espositori e l'ammontare delle quote per la partecipazione;
b. il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, seminari e altri eventi collegati.



1. La Regione predispone annualmente il calendario regionale comprendente le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale nell'anno successivo.
2. Il calendario è costituito da due sezioni, una relativa alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e una relativa alle manifestazioni fieristiche locali.
3. L'inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali avviene sulla base della comunicazione presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica e dell'attribuzione della relativa qualifica
4. Ai fini dell'inserimento, nel calendario regionale, delle manifestazioni fieristiche locali che si svolgono nel territorio regionale, i Comuni, trasmettono alla Regione i dati relativi alle suddette manifestazioni entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di svolgimento.
5. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali è adottato con Decreto dirigenziale entro il mese di novembre di ogni anno ed è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La Regione, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali, al fine della pubblicazione delle stesse nel calendario fieristico italiano, che viene pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (www.regioni.it), entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni.


1. La domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici dotati di personalità giuridica è presentata dal legale rappresentante dell'ente fieristico alla struttura organizzativa regionale competente corredata dalla seguente documentazione:
a. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
b. relazione sull'attività svolta nel settore fieristico.

2. L'elenco è costituito e aggiornato annualmente con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.


1. I soggetti organizzatori, già in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del mantenimento della qualifica stessa devono presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento (allegato 2).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 che precede può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro e non oltre 60 giorni. I soggetti organizzatori che non adempiono entro i termini previsti dal presente comma perdono d'ufficio la qualifica.
3. Gli enti fieristici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 131 della legge 22/2021. L'iscrizione avviene previa presentazione di una comunicazione contenente i requisiti di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato si far ferimento all'INTESA 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52.
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Nota relativa all'articolo 20
Il comma 5 abroga il r.r. 16 febbraio 2011, n. 1.


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Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 15, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'art. 18, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 22, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 26, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.



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Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 1, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 2 abroga la lettera g) del comma 1 dell'art. 2, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 10, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 4 abroga la lettera e) del comma 6 dell'art. 12, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 5 modifica il comma 9 dell'art. 18, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 6 modifica il comma 1 dell'art. 19, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 7 aggiunge il comma 1 bis all'art. 23, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.
Il comma 8 aggiunge il comma 4 bis all'art. 31, r.r. 27 ottobre 2022 n. 7.



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Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 abroga la lettera c) del comma 5 dell'art. 9, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.
Il comma 2 modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 23, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.
Il comma 3 modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 23, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.
Il comma 4 modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 23, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.
Il comma 5 modifica il comma 3 dell'art. 27, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.
Il comma 6 modifica il comma 3 dell'art. 27, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.
Il comma 7 modifica il comma 6 dell'art. 53, r.r. 7 giugno 2022 n. 4.



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Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 aggiunge il comma 6 bis all'art. 3, r.r. 2 marzo 2015, n. 2.


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Nota relativa all'articolo 25
Modifiche al Regolamento regionale 6 agosto 2018 n. 5 "Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (sagre di qualità)"Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 4, r.r. 6 agosto 2018 n. 5.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all'art. 4, r.r. 6 agosto 2018 n. 5.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 6, r.r. 6 agosto 2018 n. 5.
Il comma 4 aggiunge il comma 1 bis all'art. 6, r.r. 6 agosto 2018 n. 5.
Il comma 5 abroga il comma 3 dell'art. 6, r.r. 6 agosto 2018 n. 5.