Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 giugno 2025, n. 10 |
Titolo: | Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca |
Pubblicazione: | (B.U. 19 giugno 2025, n. 53) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalitŕ)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Punteggio aggiuntivo per il titolo di dottore di ricerca)
Art. 4 (Incentivi alla ricerca e alla formazione)
Art. 5 (Monitoraggio e valutazione)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Punteggio aggiuntivo per il titolo di dottore di ricerca)
Art. 4 (Incentivi alla ricerca e alla formazione)
Art. 5 (Monitoraggio e valutazione)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
1. Questa legge ha l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale da parte della Regione. QuestaLa presente legge intende favorire la selezione di candidati altamente qualificati e incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione all'interno delle istituzioni pubbliche regionali.
Nota relativa all'articolo 1
Si riporta il testo del comma 1 di questo articolo come pubblicato nel BUR n. 53 del 19 giugno 2025.
1. Ai fini di questa legge, si intende per:
a) dottore di ricerca: una persona che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in una disciplina accademica riconosciuta;
b) concorso pubblico: una procedura selettiva per l'assunzione di personale da parte della Regione o da essa gestita.
1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione per l'assunzione di personale, ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca verrà assegnato un punteggio aggiuntivo nel rispetto delle norme di parità di genere.
1. La Regione promuove l'accesso dei dottori di ricerca alle opportunità di ricerca, formazione e sviluppo professionale all'interno delle istituzioni pubbliche regionali.
2. Sono predisposti programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, al fine di favorire il loro sviluppo professionale continuo.
1. La Regione istituisce una commissione incaricata di monitorare l'attuazione di questa legge e di valutarne l'impatto sulla selezione del personale e sulla promozione della ricerca scientifica nella regione.
2. La commissione predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, la quale contiene un'analisi dettagliata dell'applicazione della legge e le raccomandazioni per eventuali miglioramenti.
3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.