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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1978, n. 8
Titolo:Disciplina per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1978, n. 20)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria

Sommario




Art. 1

In attuazione del disposto dell'art. 45 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, i patronati scolastici sono soppressi.
Alle operazioni previste dalla presente legge per il passaggio dei beni e del personale dei patronati scolastici ai comuni provvede un commissario straordinario nominato dal consiglio comunale.

Art. 2

Il commissario straordinario per tali operazioni si avvale dell'ufficio del segretario comunale.
Con lo stesso atto di nomina del commissario straordinario, il consiglio comunale impartisce le direttive cui il commissario deve attenersi nell'esercizio delle sue funzioni.
La giunta comunale esercita il potere di vigilanza e, in caso di inosservanza delle direttive di cui al comma precedente, propone al consiglio comunale la revoca dell'incarico.
Tali operazioni non possono protrarsi oltre il novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Le funzioni svolte dal patronato scolastico sono attribuite al comune nel cui territorio ciascun ente ha sede.
I comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli enti soppressi, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.
Il consiglio comunale determina le procedure e competenze degli organi del comune in relazione alle funzioni di cui al presente articolo.
Fino al termine delle operazioni di passaggio dei beni e del personale al comune, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Commissario straordinario di cui all'art. 1 secondo le direttive del consiglio comunale e con la vigilanza della giunta comunale.

Art. 4

Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento e attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio del patronato scolastico, è attribuito al comune ove l'ente ha sede.
L'individuazione dei beni da attribuire ha luogo mediante apposito verbale da redigere contestualmente tra il commissario straordinario di cui all'art. 1 e il sindaco del comune destinatario.
Il commissario straordinario trasmette al comune, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2, unitamente al verbale suddetto, l'inventario del patrimonio immobiliare attribuito con i documenti e le posizioni di archivio relativi a ogni singola unità immobiliare esistente.
Nello stesso termine trasmette gli elenchi degli immobili, già attribuiti al comune, ai conservatori dei registri immobiliari i quali provvedono all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali che facevano capo al disciolto patronato scolastico.

Art. 5

Il personale di ruolo dei patronati scolastici in servizio alla data del 31- 12- 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.
I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli organici con decorrenza dall'1-1-1978 e secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale.
Fino all'inquadramento di cui al precedente comma al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla Cpdel e all'Inadel.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarietà già facente capo agli enti soppressi.
I comuni, per l'esercizio delle funzioni attribuite, si serviranno prioritariamente, nei limiti di eventuali necessità , del personale che alla data del 31-12-1977 aveva con i patronati scolastici un rapporto di lavoro subordinato di natura diversa da quelli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

I consorzi di patronati scolastici, in attuazione del disposto dell'art. 45 del DPR 24-7-1977, n. 616, sono soppressi.
Alle operazioni di liquidazione provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta regionale.
Le modalità e le procedure di liquidazione sono quelle stabilite dalla legge 4-12-1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Le operazioni di liquidazione devono concludersi entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2.
La Regione succede nei rapporti attivi e passivi non liquidati.
Le eventuali attività o passività risultanti dalle operazioni di liquidazione andranno ad incremento o decremento dello stanziamento di cui all'art. 133 del DPR 27-7-1977, n. 616.
Gli atti della liquidazione sono approvati dalla giunta regionale.

Art. 7

Il patrimonio immobiliare, gli arredamenti, le attrezzature e gli altri beni dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti ai comuni, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
L'individuazione dei beni da attribuire ha luogo mediante apposito verbale da redigere dal commissario straordinario di cui all'art. 6.
Il commissario straordinario trasmette alla giunta regionale, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2, unitamente al verbale suddetto, l'inventario del patrimonio immobiliare da trasferire, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Art. 8

Il personale di ruolo dei consorzi di patronati scolastici in servizio alla data del 31-12-1977 è trasferito ai comuni.
I comuni provvederanno all'inquadramento del personale di cui al precedente comma, con decorrenza dal 1-1-1978.
Fino all'inquadramento di cui al precedente comma al personale dei consorzi di patronati continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla Cpdel e all'Inadel.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.
Il commissario straordinario, unitamente al verbale di cui al precedente articolo, trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione contenente l'individuazione del personale di cui al presente articolo.

Art. 9

La giunta regionale determina, entro il 30-9-1978, sentiti i comuni interessati, la ripartizione tra gli stessi dei beni e del personale dei consorzi di patronati scolastici.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.