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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 1998, n. 52
Titolo:Criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18.
Pubblicazione:( B.U. 12 novembre 1998, n. 95 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario





1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva (U.M.E.E.) e dell'età adulta (U.M.E.A.) ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della L.R. 4 giugno 1996, n 18.


1. Le unita multidisciplinari sono nuclei organici delle AUSL dotati di autonomia operativa collocate a livello distrettuale con compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti in situazione di handicap e degli altri soggetti indicati dal piano sanitario regionale nel capitolo relativo ai servizi integrati territoriali.

Nota relativa all'articolo 2
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole “piano sanitario”, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: “Piano socio-sanitario regionale”.



1. L'U.M.E.E. nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 18 del 1996 assicura l'integrazione socio-sanitaria ed opera in collegamento con il dipartimento materno-infantile, i servizi di pediatria di base ed ospedalieri e con gli altri servizi o dipartimenti comunque interessati, con i consultori familiari, con le strutture private, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accreditate ai sensi della normativa vigente, nonché con i servizi sociali dei Comuni, i provveditorati agli studi e le organizzazioni del privato sociale.
2. Ciascuna AUSL costituisce nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 18 del 1996, una U.M.E.E. ogni 80 disabili ovvero, indicativamente, ogni 50.000 abitanti.
3. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 2 le AUSL possono anche attivare accordi interaziendali tramite i distretti interessati, sia in relazione al numero di abitanti, sia alla configurazione del territorio.
4. La dotazione organica di ciascuna U.M.E.E. è individuata sulla base dei seguenti indicatori:
a) numero degli utenti disabili;
b) presenza di strutture scolastiche, educative, residenziali o semi residenziali;
c) densità della popolazione.

5. Ai fini della costituzione dell'U.M.E.E., la cui composizione è stabilita dall'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 18 del 1996, i direttori generali provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sulla base degli indicatori stabiliti dal comma 4 e in seguito all'analisi dei bisogni e dei carichi di lavoro, a determinare il numero dei tecnici della riabilitazione, nonché il numero e la specializzazione dei consulenti nella patologia segnalata. Determinano inoltre l'impegno orario dei singoli componenti dell'U.M.E.E. in modo da garantire l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 18 del 1996 e per quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.
6. Le figure professionali assegnate all'U.M.E.E. sono individuale tra il personale delle Aziende USL con competenze ed esperienze specifiche nel campo dell'età evolutiva, con la garanzia di stabilità dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.
7. I direttori generali provvedono altresì ad individuare un coordinatore all'interno dell'U.M.E.E., sentiti i componenti della medesima.
8. Le Aziende USL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure professionali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 18 del 1996, come previsto dal piano sanitario regionale.

Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole “piano sanitario”, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: “Piano socio-sanitario regionale”.



1. L'U.M.E.A. nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 18 del 1996 assicura l'integrazione socio-sanitaria ed opera in collegamento con il dipartimento di rieducazione funzionale, il reparto di neurologia, il dipartimento di salute mentale, i servizi di medicina di base, il servizio di Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), le residenze socio-sanitarie, i servizi sociali dei Comuni, gli organismi del privato sociale, le strutture sanitarie private di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accreditate ai sensi della normativa vigente.
2. Ciascuna AUSL costituisce nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 18 del 1996, una U.M.E.A. ogni 80 disabili ovvero, indicativamente, ogni 50.000 abitanti.
3. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 2 le AUSL possono anche attivare accordi interaziendali tramite i distretti interessati, sia in relazione al numero di abitanti, sia alla configurazione del territorio.
4. La dotazione organica di ciascuna U.M.E.A. è individuata sulla base dei seguenti indicatori:
a) numero degli utenti disabili;
b) presenza di strutture scolastiche, educative, residenziali o semi residenziali;
c) densità della popolazione.

5. Ai fini della costituzione dell'U.M.E.A., la cui composizione è stabilita dall'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 18 del 1996, i direttori generali di ciascuna AUSL provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sulla base degli indicatori stabiliti dal comma 4 e in seguito all'analisi dei bisogni e dei carichi di lavoro, a determinare il numero dei tecnici della riabilitazione, nonché il numero e la specializzazione degli specialisti e degli operatori competenti per singole situazioni o progetti. Determinano inoltre l'impegno orario dei singoli componenti dell'U.M.E.A. in modo da garantire l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 18 del 1996 e per quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.
6. Le figure professionali assegnate all'U.M.E.A. sono individuate tra il personale delle Aziende USL con competenze ed esperienze specifiche nel campo dell'età adulta con la garanzia di stabilità dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.
7. I direttori generali provvedono altresì ad individuare un coordinatore all'interno dell'U.M.E.A., sentiti i componenti della medesima.
8. Le Aziende USL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure professionali di cui all'articolo 11 della L.R. n. 18 del 1996, come previsto dal piano sanitario regionale.

Nota relativa all'articolo 4
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole “piano sanitario”, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: “Piano socio-sanitario regionale”.



1. I coordinatori delle unità multidisciplinari costituite presso ciascuna azienda USL e presso i centri e servizi di riabilitazione di cui all'articolo 6 si riuniscono periodicamente al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi, di verificare gli orientamenti generali dell'attività delle unità multidisciplinari e per meglio definire i percorsi metodologici e formativi, i flussi informativi e gli aspetti organizzativi e gestionali.


1. Le AUSL mediante accordi possono autorizzare i centri e i servizi di riabilitazione di cui all'articolo 25 della legge n. 833 del 1978 alla costituzione di proprie unità multidisciplinari. Tali unità si conformano per composizione e per l'esercizio delle funzioni a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della L.R. n. 18 del 1996, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994 e dal presente regolamento.
2. Le prestazioni erogate nell'esercizio delle funzioni delle unità multidisciplinari di cui al comma 1 sono parificate, ai fini economici, alle prestazioni ambulatoriali.


1. Nella fase del trasferimento delle competenze tra le U.M.E.E. e le U.M.E.A. ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 della L.R. n. 18 del 1996, le unita multidisciplinari delle aziende USL e quelle di cui all'articolo 6 devono assicurare la continuità nello svolgimento delle relative funzioni in favore dei soggetti portatori di handicap, con particolare riguardo a coloro che abbandonino la scuola dell'obbligo o comunque non proseguano gli studi o siano dimessi dai centri di riabilitazione o rinuncino all'inserimento in strutture educative diurne.


1. Le U.M.E.E. e le U.M.E.A., per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro affidate dal D.P.R. 24 febbraio 1994, dalla L.R. n. 18 del 1996 e dal presente regolamento, attuano l'integrazione socio-sanitaria a partire dal livello di distretto, con gli enti locali, i provveditorati agli studi, le organizzazioni del privato sociale ed ogni altro organismo cointeressato mediante accordi da stipulare comunque entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.