Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. 35 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1978. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 5 novembre 1979, n. 60) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1978)
Art. 2 (Modificazione dei residui passivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1978)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 1978)
Art. 4 (Modificazione dell’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1979)
Art. 5
Allegati
Art. 2 (Modificazione dei residui passivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1978)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 1978)
Art. 4 (Modificazione dell’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1979)
Art. 5
Allegati
I residui attivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1978 iscritti, ai sensi dell’articolo 3 - secondo comma n. 1 - della legge 19-5-1976, n. 335, sono modificati secondo le risultanze di cui all’allegata tabella A.
I residui passivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1978 iscritti ai sensi dell’articolo 3 - secondo comma, n. 1 - della legge 19-5-1976, n. 335, nello stato di previsione della spesa per l’anno 1979, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella B.
L’ammontare del saldo finanziario presunto stabilito al termine dell’esercizio 1978 iscritto, ai sensi dell’articolo 3 - quarto comma - primo alinea - della legge 19-5-1976, n. 335, nello stato di previsione dell’entrata per l’anno 1979 nell’importo di L. 35.341.133.805 č aumentato di L. 10.381.675.504 e resta quindi stabilito in L. 45.722.809.309.
Art. 4
(Modificazione dell’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1979)
(Modificazione dell’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1979)
L’ammontare della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1979 iscritto ai sensi dell’articolo 3 - quarto comma, secondo alinea - della legge 19-5-1976, n. 335, nello stato di previsione dell’entrate del bilancio per l’anno 1979 nell’importo presunto di L. 26.936.033.304 resta stabilito nello stesso importo, pari a quello accertato per effetto dell’articolo 10 - secondo comma della legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1978.
Nello stato di previsione della entrata per l’anno 1979 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella n. 1.
In conformitŕ al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, la spesa di L. 15 milioni autorizzata per effetto dell’art. 11 della legge regionale 18-5-1979, n. 20 per le attivitŕ previste dalla legge regionale 19-5-1976, n. 10 č aumentata, per l’anno 1979, di L. 9 milioni e resta quindi stabilita in L. 24 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.
TABELLA A - (Omissis).
TABELLA B - (Omissis).