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Atto:LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 27
Titolo:Trattamento di quiescenza al personale collocato a riposo nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della legge regionale 27.5.1974, n. 12.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 1980, n. 45)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario




Art. 1

La Regione assume la gestione diretta delle partite di pensione riguardanti i dipendenti regionali, trasferiti dallo Stato alla Regione in conseguenza del passaggio alla medesima delle funzioni amministrative statali, collocati a riposo o comunque cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della legge regionale 27-5-1974, n. 12.
La Regione liquida a favore degli interessati, o dei loro aventi causa, il trattamento pensionistico definitivo nella misura in cui tale trattamento sarebbe stato determinato dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali secondo l’ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
A tal fine, la Regione si intende sostituita alla citata cassa pensioni per gli adempimenti di carattere formale e sostanziale nella titolarietà dei rapporti finanziari con gli enti, gli istituti e le gestioni pensionistiche cui gli aventi titolo appartenevano prima dell’inquadramento nel ruolo regionale.
Rientrano tra gli adempimenti anzidetti, quelli previsti, nell’ambito dell’ordinamento CPDEL, per la ricongiunzione dei servizi e la conseguente ripartizione degli oneri pensionistici, da determinarsi ai sensi della legge 22-6-1954, n. 523 e del DPR 29-12-1973, n. 1092.
Ai trattamenti pensionistici concessi ai sensi del presente articolo si applicano, con la medesima decorrenza e con la stessa disciplina le variazioni disposte dalla cassa pensioni predetta per la riliquidazione e la perequazione delle pensioni a carico.

Art. 2

Ai dipendenti di cui al primo comma del precedente art. 1, compresi coloro che sono cessati dal servizio senza aver compiuto un anno intero di anzianità presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato secondo le norme previste dall’ordinamento della CPDEL con l’applicazione delle aliquote indicate nell’allegato A della legge 26-7-1965, n. 965:
a) prendendo a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio, quella corrispondente al livello retributivo funzionale attribuita al dipendente ai sensi delle leggi regionali 27-5-1974, n. 12 e 3-5-1976, n. 7 per effetto dell’inquadramento nel ruolo regionale;
b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte della predetta cassa pensioni.
All’atto della liquidazione si provvede al recupero delle anticipazioni disposte per lo stesso titolo.


Art. 3

Le somme occorrenti per il pagamento del trattamento di quiescenza al personale di cui trattasi pari, per il periodo dal 1-4-1972 al 31-12-1979, a L. 1.650.000.000 e per l’anno 1980 a L. 350.000.000, e così per complessive L. 2.000.000.000 sono stanziate per l’anno 1980, a carico del capitolo 1100317 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980, la cui dotazione di competenza e di cassa è stabilita in L. 2.000.000.000, e per gli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente.
All’onere derivante dall’applicazione anche presente legge si fa fronte:
a) per l’anno 1980, mediante riduzione di L. 2.000.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700101 - partita n. 3 dello stato di previsione della spesa di detto anno;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281 e successive modificazioni.