Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 41
Titolo:Riordino del servizio veterinario e norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria nelle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16 e 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 dicembre 1981, n. 132)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario


TITOLO I Finalità ed ambiti territoriali
Art. 1 (Principi e finalità)
Art. 2 (Ambiti territoriali)
Art. 3 (Presidi e servizi veterinari multizonali)
TITOLO II Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria
Art. 4 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, di polizia e profilassi veterinaria)
Art. 5 (Attribuzioni del sindaco)
Art. 6 (Attribuzioni delle unità sanitarie locali)
Art. 7 (Competenze della Regione)
Art. 8 (Commissioni, comitati ed altri organismi collegiali)
Art. 9 (Attività di vigilanza e controllo)
Art. 10 (Attività nell'interesse dei privati)
Art. 11 (Trasferimento dei beni)
TITOLO III Riordino del servizio veterinario
Art. 12 (Organizzazione del servizio veterinario delle unità sanitarie locali)
Art. 13 (Responsabile del servizio veterinario)
Art. 14 (Attività veterinarie di base)
Art. 15 (Assistenza zooiatrica)
Art. 16 (Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)
Art. 17 (Modificazioni alla legge regionale 6.6.1980, n. 50)
Art. 18 (Norme transitorie per i veterinari coadiutori)
Art. 19

TITOLO I
Finalità ed ambiti territoriali



La presente legge disciplina l'organizzazione e le attività del servizio veterinario nell'ambito delle unità sanitarie locali ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e degli artt. 16 e 32 della legge 23.12.1978, n. 833 e del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.


Il servizio veterinario è organizzato nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, la quale di norma assicura l'erogazione delle relative prestazioni di base nei singoli distretti previsti dall'art. 10 della L.R. 24.4.1980, n. 24.
Ciascuna unità sanitaria locale, può, tuttavia, erogare le prestazioni di base di cui al comma precedente in aree comprendenti il territorio di più distretti o l'intero territorio dell'unità sanitaria locale tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale.


In attuazione degli artt. 16 e 18 della legge 23.12.1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e/o specialistiche idonee a soddisfare particolari eventuali esigenze nell'ambito del territorio di più unità sanitarie locali, il piano sanitario regionale individua i presidi e i servizi veterinari multizonali e le relative attività.

Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale".

TITOLO II
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria



Le funzioni in materia veterinaria attribuite o delegate ai comuni da leggi dello Stato o della Regione sono esercitate dai comuni stessi mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. Tali funzioni comprendono in particolare:
a) la profilassi delle malattie infettive ed infestive diffusive degli animali e delle zoonosi, ivi compresa l'attuazione dei relativi piani di risanamento e di profilassi promossi dallo Stato, dalla Regione o da altri enti;
b) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria nell'ambito della sanità pubblica veterinaria;
c) la promozione, il coordinamento e l'attuazione di indagini epizootologiche su base locale;
d) la vigilanza sulle stalle di sosta, i mercati, le fiere e le esposizioni animali, i pubblici abbeveratoi, i concentramenti di animali e la raccolta e la lavorazione degli avanzi di origine animale;
e) la vigilanza sulla riproduzione animale;
f) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
g) la vigilanza sulla eventuale esecuzione di piani di profilassi di malattie degli animali gestiti da associazioni o da enti privati;
h) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
i) la vigilanza sull'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali, dei prodotti e degli avanzi di origine animale;
l) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
m) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;
n) la tutela igienico-sanitaria dell'alimentazione animale, con particolare riguardo alla produzione, deposito, commercio e somministrazione di mangimi;
o) la vigilanza sulla utilizzazione dei prodotti di origine animale da parte dell'industria opoterapica;
p) la vigilanza sull'impiego degli animali da esperimento;
q) l'ispezione e la vigilanza sugli animali destinati all'alimentazione umana;
r) l'ispezione degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nonchè la vigilanza sugli stessi nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;
s) la vigilanza sui macelli pubblici e privati, sui depositi ed impianti di produzione di alimenti di origine animale;
t) la vigilanza sull'esercizio della professione e delle arti veterinarie di cui al testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
u) la polizia veterinaria.

Sono altresì comprese le funzioni indicate alla lettera b) dell'art. 7 della legge 23.12.1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa sub-delegate ai comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24.4.1980, n. 24.
Ciascuna unità sanitaria locale assicura altresì il servizio di assistenza zooiatrica con le modalità di cui al successivo art. 15.


Il sindaco di ciascun comune esercita in materia veterinaria le funzioni che gli derivano da leggi dello Stato o della Regione in qualità di autorità sanitaria locale.
Ciascun sindaco emana le ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di polizia veterinaria ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833.
Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia veterinaria si avvale direttamente del servizio e dei presidi veterinari dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24.4.1980, n. 24.


Ciascuna unità sanitaria locale esercita le funzioni di propria competenza in materia veterinaria mediante il servizio veterinario di cui all'art. 14 della L.R. 24.4.1980, n. 24, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 15 della citata legge regionale.


Nella materia inerente il servizio veterinario la Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio.
In particolare:
a) esercita le attività previste dall'art. 5 della L.R. 24.4.1980, n. 24 in relazione alle funzioni subdelegate ai comuni;
b) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
c) esercita le funzioni previste dalla L.R. 12.12.1978, n. 25;
d) promuove, avvalendosi anche degli istituti universitari e dell'istituto zooprofilattico, l'aggiornamento professionale obbligatorio previsto dall'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

Il presidente della giunta regionale emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia veterinaria, nei casi in cui tali provvedimenti interessino il territorio di più comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833.
La Regione, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, previa intesa con i rispettivi comitati di gestione.


Nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consorziali sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale interessata.
Negli organismi collegiali di cui al precedente comma i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti dal corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organismi collegiali di cui al precedente comma, nonchè la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandati ai veterinari provinciali, sono effettuate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente. Nel caso di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali operanti a livello provinciale provvede il comitato avente sede nel capoluogo di provincia, di intesa con le altre unità sanitarie locali interessate.
Nelle commissioni regionali e compartimentali il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario della Regione o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale.
La giunta regionale e i competenti comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono alla nomina dei funzionari e degli organismi collegiali di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla nomina di tali organismi continuano ad operare nell'attuale composizione le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.


Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20.12.1979, n. 761, individua, nell'ambito del competente servizio veterinario e per ciascun settore di cui al successivo art. 12, il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e di controllo in materia veterinaria.
L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta, per ciascuno dei settori di cui al precedente comma, dal rispettivo veterinario dirigente, che si avvale del personale posto alle proprie dipendenze.
Il personale di cui ai commi precedenti, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei veterinari provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, dei veterinari comunali e consorziali e dei vigili sanitari comunali e provinciali e nei limiti del servizio di vigilanza e controllo cui è destinato, svolge le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria a questo conferite dalla legge.


Le tariffe per le certificazioni relative agli accertamenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletati a richiesta e nell'interesse dei privati dalle unità sanitarie locali sono approvate annualmente dalla giunta regionale entro i limiti fissati dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 35 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.


I rapporti attivi e passivi ed i diritti inerenti gli immobili sedi degli uffici dei veterinari provinciali, nonchè i relativi beni mobili e le attrezzature, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati detti uffici, con vincolo di destinazione alle rispettive unità sanitarie locali.
Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e con le pertinenze e le dotazioni.
Gli atti e i documenti esistenti presso gli stessi uffici sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi descrittivi. La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni atto che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.
La consegna dei beni mobili ed immobili è effettuata mediante la redazione di appositi verbali da un rappresentante della Regione con l'intervento dei rappresentanti dei comuni interessati.
TITOLO III
Riordino del servizio veterinario



Ciascuna unità sanitaria locale, mediante il regolamento di cui all'art. 15 della L.R. 24.4.1980, n. 24, individua le funzioni e le competenze del rispettivo servizio veterinario e ne disciplina le attività e le procedure, prevedendo l'articolazione dello stesso nei seguenti settori:
a) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Ognuno dei due settori può essere articolato in più ambiti operativi comprendenti attività veterinarie omogenee, in relazione ad obiettive esigenze funzionali.
Ad ognuno dei settori di cui al primo comma è preposto un dipendente dell'unità sanitaria locale avente la posizione funzionale di veterinario dirigente. Ad uno dei due dirigenti è attribuita la responsabilità del servizio, nel rispetto del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.


Il responsabile del servizio veterinario di ciascuna unità sanitaria locale coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare cura:
a) l'opportuno coordinamento con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, mediante l'ufficio di direzione di cui all'art. 17 della L.R. 24.4.1980, n. 24;
b) il collegamento con il servizio veterinario della Regione e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonchè con gli uffici di enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;
c) l'esercizio di funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio veterinario, per l'attuazione dei programmi;
d) l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile del servizio, inoltre, propone nei casi di urgenza al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 e procede, eventualmente, ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale.


In ciascun ambito territoriale distrettuale o interdistrettuale, di cui al precedente art. 2, le unità sanitarie locali assicurano lo svolgimento delle attività veterinarie, comprendenti in particolare:
a) la vigilanza su:
produzione, deposito, trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti di origine animale;
b) l'ispezione dei macelli pubblici e privati;
c) l'ispezione dei suini macellati per uso familiare e degli animali morti o macellati d'urgenza;
d) la vigilanza su: produzione, deposito, commercio ed impiego di mangimi per uso zootecnico, nonchè sull'impiego di farmaci per uso veterinario e sull'alimentazione zootecnica in generale, ed in particolare negli allevamenti a carattere intensivo;
e) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi di origine animale;
f) la polizia veterinaria;
g) la profilassi delle malattie infettive ed infestive degli animali, con particolare riguardo alle zoonosi, nonchè l'esecuzione dei piani di risanamento e delle vaccinazioni obbligatorie degli animali;
h) l'educazione sanitaria degli allevatori, delle popolazioni rurali e dei consumatori, particolarmente riferita alla sanità animale ed al consumo di alimenti di origine animale;
i) la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione animale;
l) la vigilanza sull'assistenza veterinaria e sugli animali destinati alla alimentazione umana;
m) l'assistenza zooiatrica;
n) la guardia veterinaria, mediante turni di reperibilità festivi e notturni, per assicurare le prestazioni veterinarie aventi carattere d'urgenza;
o) ogni altra attività veterinaria che per sua natura deve essere svolta a livello di base.

I veterinari che prestano la loro attività a livello di base operano secondo le direttive tecnico-funzionali di responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
Per esigenze tecnico-funzionali, con particolare riferimento all'entità dei parametri indicati nel secondo comma dell'art. 2, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche direttamente dagli uffici e presidi del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 15 della L.R. 24.4.1980, n. 24.


Nelle zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta garantita dalla libera attività professionale le unità sanitarie locali vi provvedono mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi professionisti.
Tale convenzione deve prevedere per i veterinari interessati l'obbligo di risiedere nel territorio di uno dei comuni compresi nell'unità sanitaria locale, onde garantire la reperibilità e l'erogazione del servizio.
Ove ciò non fosse possibile le unità sanitarie locali provvedono all'assistenza zooiatrica mediante veterinari propri dipendenti, fatte salve le incompatibilità legate agli interessi e ai fini istituzionali delle unità sanitarie medesime.


Le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche per quanto concerne le materie di sua competenza e in particolare per la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e infestive degli animali e per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.


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Nota relativa all'articolo 17
Modifica l'art. 6, l.r. 6 giugno 1980, n. 50.


Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali può confermare, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e fino a un triennio dall'espletamento dei primi concorsi per veterinari collaboratori banditi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. 761/1979, i rapporti convenzionali in atto con i veterinari coadiutori di cui agli artt. 1 e 6 del D.P.R. 11.2.1961, n. 264.
Nei pubblici concorsi di cui al comma precedente e per il periodo in esso indicato, i veterinari coadiutori sono esonerati dal requisito del limite di età.

Art. 19

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.