Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 30
Titolo:Attuazione della Legge 5 marzo 1982, n. 62. Smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1985, n. 60)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario




Art. 1

Lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione è effettuato, per ciascuno degli ambiti di smaltimento indicati nell'allegato A, nelle aree individuate dai comuni, compresi nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge, all' interno delle zone definite come idonee nelle planimetrie di cui agli allegati C, D, E e F, predisposti in attuazione dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 2

La individuazione delle aree di cui al precedente articolo 1 è effettuata dai comuni previa esecuzione di una indagine geologica per la verifica dell'idoneità del sito prescelto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante apposita deliberazione.

Art. 3

In caso di inadempienza dei comuni entro il termine previsto dal precedente articolo 2 la individuazione del sito idoneo allo smaltimento dei liquami e dei fanghi è effettuata dalla Regione nei successivi 60 giorni.

Art. 4

Le deliberazioni adottate dai comuni per la individuazione delle aree di cui all'articolo 2 della presente legge costituiscono variante dei piani urbanistici vigenti, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui all'articolo 1 sono acquisite mediante esproprio e attrezzate ai fini di cui al medesimo articolo 1 dai comuni mediante l'impiego degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge.

Art. 6

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi in conformità alle disposizioni della presente legge è corrisposto in sede di prima applicazione del provvedimento un contributo di lire 800 (ottocento) per ogni tonnellata di liquami e/ o fanghi smaltiti nell'anno antecedente o da smaltire nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
L'entità del contributo previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, è determinata, per gli anni successivi alla entrata in vigore della presente legge, in funzione degli ulteriori finanziamenti che verranno erogati dallo Stato per l'attuazione delle disposizioni relative.

Art. 7

Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo 6 è corrisposto dalla Regione entro 60 giorni dalla data di presentazione di idonea documentazione in merito al quantitativo dei liquami e/o fanghi effettivamente smaltiti o da smaltire.

Art. 8

La raccolta dei liquami e dei fanghi contenenti elementi tossici o nocivi è organizzata dai comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato B in appositi separati settori attrezzati in modo da garantire la impermeabilità del fondo, il controllo della tenuta dei recipienti adibiti allo scopo, la sicurezza e il controllo delle operazioni di stoccaggio.

Art. 9

I comuni e i privati che usufruiscono del servizio sono tenuti a versare al comune o all'ente gestore del servizio stesso il corrispettivo dei costi delle attività di smaltimento in proporzione al quantitativo dei liquami e dei fanghi conferiti secondo le modalità indicate in un apposito regolamento comunale.

Art. 10

Il regolamento comunale di cui al precedente articolo 9 dovrà contenere indicazioni circa i quantitativi ammessi al conferimento da parte dei comuni interessati, le caratteristiche dei liquami e dei fanghi da trattare e le condizioni tecniche di stoccaggio per i liquami e fanghi tossici o nocivi.
Il regolamento comunale di cui sopra dovrà inoltre prevedere la determinazione di una tassa proporzionale al quantitativo di liquame o fango trattato in misura tale da garantire il pareggio tra i costi di erogazione del servizio e il gettito globale della tassa di conferimento.

Art. 11

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 232.405.102.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2122205 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 con la denominazione "Contributi ai comuni per la costruzione ed ammodernamento delle opere necessarie allo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico" con la dotazione di competenza e di cassa di lire 232.405.102.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Allegato A


 


AMBITI DI SMALTIMENTO


1) Casteldelci, Pennabili, Sant'Agata Feltria, Maiolo, Novafeltria, Talamello, San Leo.


2) Sassofeltrio, Mercatino Conca, Monte Grimano, Monte Cerignone.


3) Monte Copiolo, Pietrarubbia, Macerata Feltria.


4) Carpegna, Frontino, Lunano, Piandimeleto, Belforte all'Isauro, Sassocorvaro.


5) Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Urbino, Fermignano.


6) Tavoleto, Auditore, Montecalvo in Foglia.


7) Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, Pesaro, Colbordolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Sant'Angelo in Lizzola, Montelabbate, Petriano.


8) Fano, San Costanzo, Mondolfo, Monte Porzio.


9) Cartoceto, Serrungarina, Saltara, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Orciano di Pesaro, Fossombrone, Sant'Ippolito, Barchi, Mondavio.


10-11) Apecchio, Piobbico, Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Pergola, Frontone, Serra Sant'Abbondio.


12) Arcevia, Sassoferrato, Rosora, Mergo, Serra San Quirico, Genga, Fabriano, Cerreto d'Esi, Matelica, Esanatoglia.


13) Cupramontana, Staffolo, Apiro, Poggio San Vicino, Cingoli.


14) Senigallia, Monterado, Castelcolonna, Ripe, Corinaldo, Castelleone di Suasa, Barbara, Ostra Vetere, Serra dè Conti, Montecarotto, Belvedere Ostrense, Ostra.


15a) Morro d'Alba, Monte San Vito, Chiaravalle, Montemarciano, Falconara Marittima.


15b) Poggio San Marcello, Castelplanio, Castelbellino, Maiolati Spontini, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, San Marcello, Monsano, Jesi, Santa Maria Nuova, Camerata Picena.


16) Ancona.


17) Agugliano, Polverigi, Offagna, Osimo, Filotrano, Camerano, Castelfidardo, Sirolo, Numana.


18) Fiuminata, Sefro, Pioraco, Castelraimondo, Gagliole, San Severino Marche, Treia.


19) Montefano, Recanati, Loreto, Porto Recanati.


20) Appignano, Montecassiano, Montelupone, Macerata, Pollenza, Morrovalle, Urbisaglia, Petriolo, Corridonia, Monte San Giusto, Mogliano.


21) Potenza Picena, Montecosaro, Civitanova Marche, Montegranaro, Monteurano, Sant'Elpidio a mare, Porto Sant'Elpidio.


22) Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Monte Cavallo, Pievetorina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Bolognola, Ussita, Visso, Castelsantangelo sul Nera.


23) Serrapetrona, Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Ripe San Ginesio, Colmurano, Loro Piceno, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San Martino.


24a) Torre San Patrizio, Rapagnano, Fermo, Porto San Giorgio, Ponzano di Fermo.


24b) Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Servigliano, Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Montottone, Grottazzolina, Montegiberto.


25) Montemonaco, Montefortino, Amandola, Comunanza, Smerillo, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Force, Rotella, Montedinove.


26) Lapedona, Altidona, Pedaso, Campofilone, Moresco, Montefiore dell'Aso, Massignano, Cupramarittima, Carassai, Cossignano, Montalto delle Marche, Monterinaldo, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monterubbiano.


27) Arquata del Tronto, Montegallo, Acquasanta Terme, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano.


28) Castignano, Offida, Appignano del Tronto, Castorano, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Castel di Lama, Colli del Tronto.


29) Ripatransone, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monteprandone.



Allegati

Allegato B



AREE DI SMALTIMENTO LIQUAMI E FANGHI
























































































































































































progr.
Zona di smaltimento
(comune)
Quantità fanghi civili
più fanghi industriali
(ton./anno)
Quantità fanghi
tossici e nocivi
(ton./anno)



1 Talamello 6.032 -
2 Montegrimano 18 -
3 Pietrarubbia 13 -
4 Lunano 1.271 -
5 Urbino 3.450 -
6 Montecalvo in Foglia 76 -
7 Pesaro 11.040 -
8 Fano 21.634 -
9 Barchi 10.684 348
10     -
11 Cagli 2.816 -
12 Fabriano 28.104 767
13 Apiro, Cingoli 875 -
14 Senigallia 25.224 -
15a Montemarciano 15.857 -
15b Jesi 30.627 -
16 Ancona 9.724 -
17 Osimo 5.722 -
18 San Severino Marche 6.151 -
19 Recanati 2.928 107
20 Macerata 11.935 -
21 S. Elpidio a Mare 10.983 107
22 Camerino, Muccia 4.286 -
23 Tolentino 13.718 -
24a Fermo 16.278 78
24b Montegiorgio 3.599 -
25 Amandola, Comunanza 444 -
26 Campofilone 2.604 -
27* Ascoli Piceno 15.439 -
28* Colli del Tronto 3.438 -
29* Monteprandone 16.279 -
   


    281.249 1.407



* Discariche controllate ricadenti in «Zona cassa per il mezzogiorno».


Allegati

Allegato C


Cartografia «Provincia di Pesaro Urbino»


Allegato acquisito in formato pdf



Allegati

Allegato D


Cartografia «Provincia di Ancona»


Allegato acquisito in formato pdf



Allegati

Allegato E


Cartografia «Provincia di Macerata»


Allegato acquisito in formato pdf



Allegati

Allegato F


Cartografia «Provincia di Ascoli Piceno»


Allegato acquisito in formato pdf