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Atto:LEGGE REGIONALE 7 maggio 1974, n. 11
Titolo:Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 maggio 1974, n. 18)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' approvato in L. 80.933.685.408 lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1974, annesso alla presente legge (tabella n. 1), ivi compreso il ricavato dalla contrazione dei mutui iscritti nel titolo V per l'importo complessivo di L. 4.428.385.408 condizionati alla emanazione delle leggi di autorizzazione alla contrazione dei mutui stessi.

Art. 2

Sono autorizzati secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione, e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1974, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al precedente art. 1.

Art. 3

E' approvato in L. 80.933.685.408 lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1974, annesso alla presente legge (tabella n. 2), ivi compresi gli stanziamenti di complessive L.4.428.385.408 descritti nell'elenco n. 6 allegato alla presente legge, la cui utilizzazione è condizionata alla contrazione dei mutui passivi di cui al precedente art. 1.

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1974 in conformità dello stato di previsione della spesa di cui al precedente art. 3, salvo quanto descritto nel successivo art. 6.

Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, annesso alla presente legge (tabella n. 3).

Art. 6

L'assunzione degli impegni di spesa a carico dei capitoli di cui all'elenco n. 7 allegato alla presente legge è subordinata all'accertamento delle entrate iscritte sui correlativi capitoli dello stato di previsione delle entrate, secondo la corrispondenza risultante dallo stesso elenco n. 7.

Art. 7

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui al capitolo 1144001, e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8

Per gli effetti di cui all'art. 41, secondo comma, del RD 18 novembre 1923 n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute a enti e istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, nel modo indicato al precedente art. 7, l'integrazione degli stanziamenti descritti nell'elenco n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, e a istituire nuovi capitoli destinati a finanziare oneri della stessa natura, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative purchè resti inalterato l'equilibrio del bilancio.

Art. 9

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi entro 15 giorni al consiglio, per la convalida con legge regionale e da pubblicarsi entro 60 giorni nel bollettino ufficiale della Regione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1145001 e la loro iscrizione ai vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui ai precedenti artt. 7 e 8, o a nuovi capitoli.

Art. 10

Quando non vi provveda direttamente la legge regionale, la giunta regionale è autorizzata a disporre nel modo indicato nel precedente art. 7, la istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza di nuovi cespiti non compresi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 11

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, in quanto applicabile, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

Art. 12

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione, al consiglio regionale, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 e che precisino l'entità delle spese e la denominazione dei capitoli.

Art. 13

In conformità all'art. 144 del RD 23 maggio 1924 n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, con atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione delle entrate e della spesa per l'anno finanziario 1974, per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono nel bilancio per l'anno 1974 i capitoli corrispondenti.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).



Allegati

(Omissis).