Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 1 settembre 1986, n. 25
Titolo:Delega al Comune di Urbino delle funzioni in materia di opere ed interventi previsti dalla L. 22 agosto 1985, n. 462.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 settembre 1986, n. 92)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





La Regione, con la presente legge, delega al comune di Urbino le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 462.


Le funzioni delegate hanno ad oggetto, tra l'altro, le seguenti opere:
a) completamento delle opere di consolidamento del centro abitato, da attuarsi in via prioritaria ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 462;
b) altri interventi di consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;
c) ripristino e costruzione di fognature;
d) sistemazione di strade di accesso al centro storico;
e) costruzione di strade e realizzazione di altri interventi di interesse turistico e ambientale.



Il comune di Urbino, sentita la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche e il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, secondo le rispettive competenze, approva un programma organico delle opere di cui all'articolo precedente.
Il programma organico di cui sopra e il piano dei lavori di cui al seguente art. 4, sono approvati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


Il comune di Urbino è tenuto ad impiegare almeno un decimo della somma di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 462, per i lavori eseguiti a carico dei privati e relativi ad opere di:
1) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;
2) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma del presente articolo, il comune di Urbino è autorizzato a concedere contributi del 40 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria, quanto ai lavori di cui al punto 1), e contributi ventennali del 4 per cento, entro il limite di impegno di L. 20 milioni, sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria, quanto lavori di cui al punto 2).
Il sindaco, entro il primo trimestre di ogni anno, approva il piano dei lavori a carico dei privati da finanziare ai sensi del presente articolo, indicando i termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.
I contributi ventennali sono erogati dal comune agli aventi diritto in unica soluzione previa attualizzazione dei contributi medesimi con applicazione del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della loro concessione.


Il comune di Urbino, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, può affidare la progettazione e la direzione dei lavori, di cui al precedente art. 2, al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente, qualora non possa provvedere con i propri uffici.


Per quanto non previsto della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme della L.R. 18 aprile 1979, 17.


La giunta regionale dispone l'erogazione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge all'atto della presentazione da parte del comune di Urbino di un preventivo dei fabbisogni di cassa, subordinatamente all'erogazione dei fondi medesimi da parte dello Stato.


Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 10 miliardi da erogarsi al comune di Urbino.
Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata dalla presente legge fanno carico al cap. 2227214 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986.