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Atto:LEGGE REGIONALE 21 aprile 1987, n. 19
Titolo:Norme per il libero accesso all'informazione ambientale.
Pubblicazione:( B.U. 27 aprile 1987, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e in attuazione della direttiva CE del 28 gennaio 2003, n. 4, rende disponibile, a chiunque ne faccia richiesta e senza che il richiedente dichiari il proprio interesse, l'informazione ambientale da essa detenuta in qualunque forma, concernente, in particolare:
a)  lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
b)  i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
c)  gli atti legislativi e amministrativi, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
d)  le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e)  le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
f)   lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Nota relativa all'articolo 1
Cosě sostituito dall'art. 2, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.


1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della direttiva 2003/4/CE, per la Regione l'informazione ambientale è fornita dalle strutture competenti individuate dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della direttiva medesima.
2. Il diritto di accesso è negato nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale).
3. Gli enti e le agenzie dipendenti dalla Regione, le autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato e quelle in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'autorità di bacino regionale e le aziende del servizio sanitario regionale adottano disposizioni organizzative per l'attuazione dell'informazione ambientale in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art.2, l.r 16 dicembre 2008, n. 36.


1. L'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva fruibilità.
2. L'informazione ambientale comprende almeno:
a)  i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
b)  i piani e i programmi relativi all'ambiente;
c)  le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica;
d)  le relazioni sullo stato dell'ambiente;
e)  i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f)   le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
g)  gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. La Giunta regionale ed i soggetti di cui all'articolo 1 bis, comma 3, adottano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

Nota relativa all'articolo 1 ter
Aggiunto dall'art.2, l.r 16 dicembre 2008, n. 36.