Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 giugno 1987, n. 32
Titolo:Norme di attuazione nel territorio regionale della Legge 1 dicembre 1986, n. 879, avente ad oggetto: "Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità"
Pubblicazione:(B.u.r. 24 giugno 1987, n. 66)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario





1. La Regione provvede agli interventi stabiliti dalla legge 1 dicembre 1986, n. 879, a favore delle zone danneggiate dagli eventi sismici o dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, secondo le norme della presente legge, coordinando detti interventi con quanto stabilito dalla L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e dalla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.


1. Il comune di Ancona è delegato, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto regionale, a concedere ed erogare i contributi di cui al successivo articolo 3.
2. I rapporti finanziari tra Regione e comune sono regolati dall'articolo 16, ultimo comma, della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.


1. Ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili da demolire per la realizzazione dell'asse attrezzato previsto dagli strumenti urbanistici del comune di Ancona, e che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona, possono chiedere, in alternativa alla indennità di espropriazione stabilita a norma della legislazione vigente, un contributo determinato secondo i successivi articoli.

Art. 3 bis

Il Comune di Ancona è autorizzato ad utilizzare una quota, non superiore a 2.500 milioni, dello stanziamento previsto dall'articolo 33 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 per la costruzione o l'acquisto di alloggi da assegnare in locazione, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni agli inquilini degli immobili adibiti a civile abitazione e da demolire al fine della costruzione dell'opera stradale.

Nota relativa all'articolo 3 bis
Articolo aggiunto dall'art. 1, l.r. 19 luglio 1991, n. 21.


1. Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente articolo 3, presentano domanda al sindaco nel termine perentorio stabilito dal comune di Ancona.
2. Nella presentazione della domanda si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 3, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.


1. Ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, spetta il contributo determinato a norma dell'articolo 5, quinto comma e seguenti della legge 2 maggio 1983, n. 156, e dell'articolo 4, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma; dell'articolo 6; dell'articolo 8; dell'articolo 9 e dell'articolo 3, settimo comma, della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.
2. Agli effetti della presente legge, tra le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione sono comprese le unità di cui all'articolo 3, ultimo comma, della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41, nonchè gli uffici e studi privati.
3. Si osservano altresì per le rinunce al contributo, riferite a ciascuna unità immobiliare, le disposizioni di cui all'articolo 5, decimo, undicesimo e dodicesimo comma della legge 2 maggio 1983, n. 156, e agli articoli 7 e 10 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.
4. Il termine di cui all'articolo 7, secondo comma, della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41, agli effetti del presente articolo, è stabilito in un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


1. Ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento concernente immobili adibiti ad imprese industriali, commerciali, artigiani e agricole, nonchè di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, e degli immobili indicati nell'articolo 6, quarto comma della legge 2 maggio 1983, n. 156, spetta il contributo determinato ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, nonchè dell'articolo 4, quinto, sesto e settimo comma; dell'articolo 8 e dell'articolo 12 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.
2. Si osserva, altresì, l'articolo 6 della citata L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.