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Atto:LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1
Titolo:Autorizzizione all'esercizio provvisorio per l'anno 1988.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 gennaio 1988, n. 3)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato, per l'anno 1988 e per un periodo massimo di tre mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1987, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.
2. Il detto limite puň essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.