Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 maggio 1989, n. 9
Titolo:Interventi per il miglioramento della funzionalità dei porti di Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto della parte pubblica del porto di Porto S. Giorgio, nonchè per la realizzazione del porto di Porto Recanati e delle spiagge attrezzate
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1989, n. 48)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Porti - Aeroporti e aviosuperfici

Sommario




Art. 1

1. La Regione, nel rispetto delle previsioni del piano regionale dei trasporti, interviene per la ristrutturazione e miglioramento:
a) del porto di Fano;
b) del porto di Senigallia;
c) del porto di Civitanova Marche, in qualità di porto di seconda categoria, quarta classe, ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 2 aprile 1985, n. 3095;
d) del porto di S. Benedetto del Tronto, per la parte turistica dello stesso;
e) del porto turistico peschereccio di Porto Recanati;
f) del porto di Porto S. Giorgio, per la parte pubblica dello stesso;
g) delle spiagge attrezzate regionali.

2. Il fabbisogno per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in attesa della approvazione del piano regionale dei trasporti, è valutato in lire 55.000 milioni ed è così suddiviso:
a) porto di Fano 18.000 milioni;
b) porto di Senigallia 7.000 milioni;
c) porto di Civitanova Marche 9.000 milioni;
d) porto di San Benedetto Tronto 5.000 milioni;
e) porto di Porto Recanati 8.000 milioni;
f) porto di Porto S. Giorgio 4.000 milioni;
g) spiagge attrezzate 4.000 milioni.


Art. 2

1. Agli adempimenti relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 provvede la Regione.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono affidati, su loro richiesta, ai comuni interessati; i rapporti tra Regione e Comuni sono regolati da apposita convenzione.
3. I progetti delle opere di cui all'articolo 1 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale da parte dei servizi regionali che ne verificano anche la compatibilità con il piano paesistico ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.

Art. 3

1. Per l'attuazione di un primo stralcio degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 11.000 milioni. Nel programma dell'anno 1989 relativo al finanziamento delle opere pubbliche da realizzarsi a totale carico della Regione di cui all'articolo 3 della L.R. n. 17/79, sono indicati gli interventi da realizzarsi in detto anno.
2. Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1990 sarà assicurato il finanziamento di un secondo stralcio.
3. Per ciascuno degli anni seguenti l'entità dei successivi stralci annuali sarà stabilita in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 25/80.
4. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 4.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 saranno iscritte a carico di un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 con la denominazione "Ristrutturazione e miglioramento dei porti di Fano, Senigallia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, e per la parte pubblica di Porto San Giorgio, nonchè per la realizzazione del porto turistico-peschereccio di Porto Recanati e delle spiagge attrezzate".