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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 1989, n. 24
Titolo:Requisiti organizzativi e funzionali dei servizio di assistenza domiciliare di natura socio - assistenziale e sanitaria.
Pubblicazione:(B.U. 23 dicembre 1989, n. 139 - bis)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario, fra loro coordinati e integrati, erogati al domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per la cura di stati di malattia, per il governo della casa.
2. Il SAD, oltre ad erogare prestazioni a domicilio, ha la funzione di permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi sociali e sanitari assistenziali già operanti nel territorio e l'espletamento della vita di relazione.
3. Il SAD prevede infine l'erogazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali, limitatamente a quei casi in cui le condizioni psico-fisiche dell'utente o la sua situazione familiare non consentano la fruizione dei servizi esterni.
4. Il SAD si configura pertanto come parte integrante di un unico e complesso programma di interventi sul territorio e necessita in tal senso di un costante collegamento con gli altri servizi sociali, assistenziali e sanitari e l'utilizzazione di strutture quali centri diurni, servizi di mensa, lavanderia, stireria, servizi scolastici, centri ricreativi, ecc.
5. Il SAD si propone lo scopo di consentire ai suoi utenti di rimanere nel normale ambiente di vita, di mantenere le abituali modalità di esistenza, di conservare il ruolo e l'autonomia propri, di permanere nel contesto sociale nelle migliori condizioni di efficienza fisica e psichica e di evitare il ricorso all'istituzionalizzazione ed all'ospedalizzazione.
6. Il SAD opera nel rispettp del ruolo della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione di tutti i suoi membri, senza sostituirsi ad essa, salvo nei casi di sua manifesta e giustificata incapacità.
7. La riabilitazione psico-fisica e sociale dell'individuo è un aspetto fondamentale del SAD.
8. Il SAD deve caratteriszzarsi per moduli operativi di elevata elasticità e duttilità per adattarsi alle situazioni più diversificate e ai ritmi di vita dell'utente e del suo contesto familiare. Le prestazioni devono essere erogate quanto più possibile nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente, senza interruzioni e limitando la rotazione degli operatori onde evitare difficotlà di rapporto con l'utente.


1. Sono destinatari del SAD:
a) i soggetti con ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa, con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e/o della vita di relazione, in situazioni di abbandono, di solitudine e di isolamento psico-fisico;
b) i soggetti non ambulabili, i soggetti con patologie particolari cui si vuole evitare il ricovero, i soggetti con patologie di natura psichica, i portatori di handicap fisici,psichici e sensoriali, gli ospiti di residenze protette, i neonati con patologie particolari;
c) i nuclei familiari numerosi o con neonati o bambini piccoli o comprendenti soggetti a rishcio di emarginazione (anziani non auatosufficianti, handicappati fisici e psichici) o in difficoltà per situazioni di emergenza (presenza di adulti malati, ecc.);
d) le gestanti a rischio;
e) i minori carenti di valido supporto familiare.

2. Comunque gli interventi del servizio di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o a nuclei familiari che, per esigenze temporanee o permanenti, hanno necessità di aiuto per soddisfare, rimanendo nel proprio ambiente di vita, i bisogni essenziali.


1. Le prestazioni del SAD sono:
a) di natura socio-assistenziale;
b) di natura sanitaria.



1. Tali prestazioni sono:
di tipo domestico-familiare
a) sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;
b) sono erogate dall'operatore sociale "assistente domiciliare e dei servizi tutelari";
c) si individuano come segue:
c1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilizzazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;
c2) prestazioni per il governo della casa e per lo sovlgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;
c3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;
c4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
c5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi prsenti nel territorio;
di tipo educativo-formativo
a) sono attività rivolte all'individuo per l'apprendimento di un corretto rapporto con se stesso, per l'acquisizione di abilità e comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente di vita; rivolte al minore in difficotlà a causa di condizioni personali e/o di situazioni familiari, per favorirne, sostenendo la famiglia e il suo ruolo e in collaborazione con essa, un armonico sviluppo;
b) vengono erogarte dall'operatore sociale "educatore professionale";
c) consistono nella realizzazione di progetti di intervento e trattamento mirati e individualizzati, formulati da una equipe compentente che segue il caso e dalla stessa verificati periodicamente sulla base di dati operativi forniti dall'educatore;
d) le prestazioni prevendono l'attuazione di tecniche e metodologie specifiche di intervento per l'apprendimento di fondamentali abilità di autonomia personale (capacità di vestirsi, alimentarsi, di cura della propria persona), di abilità di rapproto interpersonale (capacità di instaurare rapporti soddisfacenti, rispettare regole e vincoli sociali, ecc.), determinate abilità cognitive concrete ed astratte (capacità di discriminazione e generalizzazione, di apprendimento di concetti e regole, di risoluzione di problemi); per il coinvolgimento attivo della famiglia del minore all'interno del progetto educativo (aiutando i genitori e i familiari che sono in relazione significativa con il minore a modificare le modalità di rapporto negativo per faggiungere una coerenza nello stile educativo, ecc.).
di tipo integrativo
hanno lo scopo di integrare le già indicate prestazioni del SAD e si esemplificano in interventi del podologo, del parrucchiere e del barbiere; servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici e strutture sociali, ecc.



1. Tali prestazioni sono:
a) assistenza del medico di medicina generale convenzionato attraverso un numero di accessi autonomamente determinato garantendo, comunque, una frequenza mensile, fatte salve le visite per fenomeni acuti che vengono svolti nella normale attività convenzionale;
b) assistenza del medico pediatra convenzionato;
c) assistenza medica specialistica nella forme previste dalla convenzione;
d) assistenza infermieristica: controllo della situazione sanitaria del paziente, prevenzione delle piaghe da decubito, medicazioni, prelievi per esami ematochimici, controllo dei presidi medico chirurgici da un punto di vista igienico e funzionale, controllo dei parametri vitali, controllo dell'igiene personale e controllo dell'ambiente domestico, collegamenti con i servizi e gli operatori delle USL, somministrazione di terapia orale, intramuscolare, infusionale, verifica della dieta e controllo dello stato nutrizionale, registrazione giornaliera ai fini statistici;
e) assistenza riabilitativa;
f) sostegno psicologico.



1. Gli organismi erogatori sono: il comune e la USL.
2. Le prestazioni socio-assistenziali del SAD sono erogate dal comune che, per la relativa organizzazione e attuazione, può associarsi con uno o più comuni limitrofi.
3. Per la realizzazione di tali prestazioni, così come di tutti gli interventi assistenziali di sua competenza, l'ente locale si avvale di personale proprio, di personale con rapporto di lavoro a convenzione e a prestazione professionale, nonché utilizzando lo strumento della convenzione con strutture pubbliche o private di tipo qualificato.
4. Le attività del comune, nell'ambito delle funzioni per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza, per quanto in particolare concerne le prestazioni di tipo assistenziale del SAD, sono:
a) l'organizzazione del SAD e il suo funzionamento;
b) la rilevazione delle necessità, l'ammissione alla fruizione del servizio e l'individuazione delle specifiche prestazioni;
c) la determinazione del concorso dell'utente al costo del servizio;
d) la vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni e la verifica dell'idoneità e rispondenza al bisogno del fruitore;
e) la promozione del raccordo con le unità sanitarie locali e le altre istituzioni del territorio, per un intervento assistenziale rispondente ai bisogni dell'individuo considerato nella sua interezza;
f) la disciplina dell'apporto del volontariato.

5. Le prestazioni sanitarie del SAD sono erogate dalla USL ed in particolare dal distretto, demandato ad organizzare nel territorio di competenza il servizio, secondo le seguenti modalità:
a) il medico di famiglia, gli operatori dei servizi sociali e del volontariato, la famiglia, segnalano al distretto l'esistenza del caso, motivando larichiesta di assistenza;
b) il distretto attraverso il proprio personale verifica, qualora lo ritenga opportuno, la congruità della richiesta, autorizzando o negando l'assistenza entro un limite di tempo predeterminato;
c) il medico di famiglia imposta il piano di assistenza coordinando le prestazioni erogate a favore del singolo;
d) presso il domicilio del paziente deve essere attivato un "diario clinico" che contenga indicazioni su: le terapie in atto, gli eventuali fattori di rischio, gli accertamenti diagnostici eseguiti, ecc.;
e) l'organizzaizonae del SAD sanitario, a discrezione della USL, può essere grantita dal servizio ospedaliero qualora si effettui nei confronti di pazienti dimessi in fase post acuta;
f) il SAD sanitario deve funzionare tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, e per tutto l'arco della giornata; per ambiti multidistrettuali, la USL, per rispondere a areali esigenze, può garantire la continutià delle prestazioni anche durante le ore notturne.



1. Il SAD, per un'efficiente organizzazione e per l'efficacia degli interventi, deve organicamente collegarsi con i servizi e le strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per l'integrazione delle proprie prestazioni.
2. Tali servizi e strutture si esemplificano come segue:
a) il centro diurno (o centro di servizi aperti):
a1) si configura come luogo di accoglienza per persone che necessitano di assistenza, per offrire prestazioni socio asistenziali, quali servizio di consulenza e segretariato sociale, iniziative ricreative e socio-culturali, momenti di contatto sociale, servizio pasti caldi, stireria, lavanderia, bagni attrezzati, ecc.;
a2) può essere utilizzato dalla USL per l'erogazione di semplici prestazioni sanitarie;
b) i servizi consultoriali, ai fini di un intervento coordinato rivolto ai singoli e alle famiglie con problemi sociali, psicologici ed educativi;
c) i servizi scolastici integrativi, per il sostegno scolastico di minori che presentino difficoltà o disabilità di apprendimento;
d) i centri di aggregazione giovanile;
e) i centri ricreativi per l'educazione al tempo libero;
f) i centri sportivi;
g) i servizi di mensa, stireria, lavanderia;
h) i poliambulatori;
i) il centro di salute mentale;
l) l'ospedale;
m) l'ospedale di giorno;
n) i servizi e i centri di riabilitazione;
o) altri.



1. L'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie deve essere effettuata attraverso uno specifico accordo tra comnune e USL, che preveda l'affidamento di tutte le funzioni ad un solo soggetto istituzionale o la individuazione di un programma unico svolto dai due soggetti istituzionali prevedendo però la figura di un referente e la valutazione congiunta dei risultati.


1. L'assistente domiciliare e dei servizi tutelari è l'operatore preposto allo svolgimento di attività integrate che si qualificano come assistenza diretta alla persona, aiuto domestico, prestazioni igieniche, di supplenza alla carenza di autosufficienza dell'utente nelle funzioni personali essenziali e in quelle relazionali, di sostegno per il recupero o il potenziamento delle capacità residue di autonomia personale e per un'organizzazione regolare della vita quotidiana, di tramite con i servizi e risorse del territorio.
2. La delicatezza e la molteplicità delle mansioni da svolgere richiedono per l'operatore una specifica preparazione professionale.
3. Nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la Regione istituisce e finanzia corsi per la qualificazione, riqualificazione e formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.


1. L'educatore professionale è un operatore che, in base a una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico, svolge la propria attività nei riguardi di persone di diverse erà agendo nell'ambiente domestico-familiare e nell'ambito di servizi socio-educativi ed educativo-culturali extrascolastici.
2. Detta attività si esplica mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale.
3. Tali obiettivi si perseguono agendo nei confronti della famiglia e del contesto ambientale sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo.


1. Le prestazioni di natura sanitaria sono erogate dal personale dei distretti, così come indicato dal piano sanitario regionale:
a) medico di medicina generale e di medicina pediatrica (convenzionati);
b) infermiere professionale;
c) terapista della riabilitazione;
d) assistente sanitaria;
e) ostetrica;
f) assistente sociale.

2. A queste figure si aggiungono, secondo necessità, lo psicologo e i medici specialistici dei poliambulatori.

Nota relativa all'articolo 11
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole “piano sanitario”, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: “Piano socio-sanitario regionale”.



1. Le numerose variabili (pluralità dei bisogni, disomogeneità nel tempo delle necessità espresse dall'utenza, dispersione territoriale degli utenti) che incidono sul numero, sulla consistenza, sulla durata degli interventi, concorrono a rendere difficile la predeterminazione esatta dei bisogni e, di conseguenza, la quantificazione degli operatori necessari per soddisfarli.
2. Per l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari si ritiene che possa prevedersi almeno il seguente rapporto: 1 unità ogni 2.000 cittadini per una assistenza media di 3 ore settimanali per utente, di modo che 1 unità lavorativa possa assistere 10 utenti (prevedendo un'utenza dello 0,5%, cioè 1 utente ogni 200 cittadini).


1. Premesso che la situazione personale e familiare del soggetto, nonché la sua condizione socio-economica, segnalata direttamente dall'interessato o da altri, viene esaminata nella sua globalità per l'individuazione dei corrispondenti interventi, ai fini dell'ammissione alle prestazioni assistenziali del SAD, la rilevazione dovrebbe approfondire i seguenti aspetti:
a) convivenza (vive da solo, fon familiari, condizioni personali e possibilità di aiuto dei conviventi):
b) persona di riferimento e sue generalità;
c) alloggio (idoneità degli ambienti, dei serivizi igienico-sanitari, ecc.);
d) autonomia motoria del soggetto:
?- può camminare in casa
- può camminare fuori casa
- può salire o scendere le scale
- può camminare con protesi
- si sposta con carrozzella
- allettato ......... da quanto tempo .......
e) autonomia nella cura della persona:
- può vestirsi
- può lavarsi
- può fare il bagno
- può utilizzare i servizi igienici
- può mangiare
f) controllo degli sfinteri:
- incontinenza vescicale
- incontinenza anale
g) capacità di comunicazione:
- vede
- sente
- parla
- si esprime con lucidità
- è confuso
- legge
- scrive
h) autonomia nel governo della casa:
- è in grado di preparare i pasti
- è in grado di tenere pulita la casa
- è in grqdo di svolgere altri compiti domestici
- sa orientarsi nel proprio ambiente domestico
- sa organizzarsi la giornata
- sa organizzare il proprio tempo libero
i) autonomia nella vita di relazione:
- è isolato
- ha rapporti con parenti, amici, vicinato
- sa orientarsi nell'ambiente extradomestico
- è capace di usare il telefono
- è capace di prendere l'autobus
l) situazioni interne alla famiglia che possono favorire o condizionare l'integrità e/o lo sviluppo psico-fisico dell'utente:
- rapporti tra i vari membri del gruppo familiare, conviventi e non
- capacità e possibilità educative
m) altre condizioni .......................



1. Gli utenti delle prestazioni socio-assistenziali del SAD partecipano, secondo le loro disponibilità economiche e il concorso dei familiari tenuti al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al relativo costo così come a quello degli altri servizi socio-assistenziali, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Tali indirizzi riguarderanno i cespiti da prendere in considerazione per la determinazione del reddito, i livelli di reddito per il beneficio con spesa a totale o parziale carico dell'ente pubblico, per la fruizione con spesa a totale carico dell'utente
3. Gli utenti delle prestazioni sanitarie del SAD contribuiscono al pagamento del costo del servizio sulla base della normativa vigente.


1. L'apporto del volontariato costituisce un aspetto rilevante e qualificante del SAD e, d'altronde, l'ambito dell'assistenza domiciliare è particolarmente adatto ai moduli operativi, elastici e adattabili alle situazioni più diverse del volontariato.
2. L'attività del volontariato deve essere caratterizzata dalla presenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio, serietà professionale, efficienza, capacità di intervenire con modalità elastiche e duttili e con tempestività, attitudine all'autorganizzazione degli interventi.
3. L'intervento del volontariato non deve essere sostitutivo, ma integrativo di quello pubblico, conservando le sue connotazioni di gratuità e di spontaneità e le sue motivazioni ideali: spirito di solidarietà sociale ed autonomo concorcso al soddisfacimento dei bisogni.
4. La coesistenza dell'intervento pubblico e di quello privato, mentre prevede spazi di autonomia per il volontariato, postula l'esistenza di un piano globale degli interventi, alla cui stesura il volontariato da la sua collaborazione e al quale la sua attività deve nel complesso adeguarsi.
5. L'attività del volontariato è svolta secondo le norme della L.R. 13 dicembre 1982, n. 45 e della successiva normativa regionale attinente alla materia.


1. In attesa della formazione e riqualificazione delgi operatori del SAD agli enti preposti utilizzano il personale attualmente adibito a tali funzioni.