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Atto:LEGGE REGIONALE 29 marzo 1990, n. 19
Titolo:Istituzione e disciplina dei servizi autonomi di Allergologia Respiratoria (AR).
Pubblicazione:(B.u.r. 30 marzo 1990, n. 43)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





1. La Regione con la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei servizi di Allergologia Respiratoria (AR) allo scopo di realizzare e sviluppare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie allergiche.
2. Nei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali 3, 10, 13, 15 e 24 sono istituiti i servizi di AR aggregati alle divisioni di pneumologia con funzioni di diagnostica e terapia ambulatoriale.
3. In particolare i servizi aggregati svolgono le seguenti attività:
a) compilazione e mantenimento della cartella clinica personale;
b) esecuzione allergometrica cutanea;
c) prescrizione di esami allergoimmunologici in vitro (ricerca lgE totali e specifiche) da effettuarsi presso i laboratori di analisi di riferimento;
d) prove di funzionalità respiratoria per la valutazione della broncoreattività;
e) rinoscopia;
f) prescrizioni di terapia farmacologica e/o immunoterapia specifica;
g) esecuzione immunoterapia specifica;
h) controlli clinici;
i) raccolta dati epidemiologici e loro trasmissione al secondo livello;
l) calendario pollinico.

4. Gli eventuali ricoveri prescritti dal responsabile del servizio sono effettuati presso la divisione di pneumologia.
5. I servizi aggregati di cui al secondo comma garantiscono le prestazioni e la consulenza anche alle altre unità sanitarie locali.


1. Presso la USL 12 è istituito il servizio autonomo di AR con funzioni di diagnostica, terapia ambulatoriale e day hospital.
2. Il servizio di cui al precedente comma svolge, oltre a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1, le seguenti attività:
a) esami allergoimmunologici in vitro di complessa esecuzione in collaborazione con il centro regionale di immunologia clinica ed il laboratorio di analisi cliniche;
b) rinomanometria; c) tests di provocazione bronchiale e congiuntivale specifici;
d) tests di esposizione e scatenamento per os con farmici ed additivi alimentari;
e) determinazione quantitativa dell'allergene nell'atmosfera e negli ambienti confinanti;
f) diagnosi e terapia per la patologia da veleno di imenotteri;
g) ricezione dei dati e mantenimento dei registri epidemiologici per le USL di riferimento;
h) proposta e coordinamento di progetti obiettivo, in particolare nel campo della prevenzione;
i) consulenza per i programmi indicati dal piano sanitario regionale;
l) esecuzione di protocolli di terapia iposensibilizzante "veloce" con conseguente disponibilità di almeno 4 posti letto di day-hospital.

3. I ricoveri, prescritti dal responsabile del servizio, sono effettuati presso la competente divisione di pneumologia.

Nota relativa all'articolo 2
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale".



1. L'organico dei servizi di cui al precedente articolo 1 è costituito da un aiuto corresponsabile ospedliero che svolge funzioni autonome nell'area del servizio, da un assistente e da due infermieri professionali.
2. L'organico del servizio di AR della USL 12 è costituito da un primario ospedaliero, da un aiuto corresponsabile, da due assistenti, da un chimico collaboratore, da un biologo collaboratore e da quattro infermieri professionali.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 29 marzo 1990, n. 20.


1. Allo scopo di realizzare un efficace sfera di prevenzione e cura nel territorio, tutti i servizi di AR di cui alla presente legge sono tenuti alla reciproca collaborazione ed informazione anche attraverso momenti periodici di coordinamento regionale.


1. La giunta regionale promuove la costituzione dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2.
2. Con l'attivazione dei servizi si intendono conseguentemente modificati i relativi piani annuali e triennali.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote del Fondo Sanitario Nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.