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Atto:LEGGE REGIONALE 30 marzo 1990, n. 21
Titolo:Realizzazione di un complesso immobiliare da destinare agli uffici della Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 marzo 1990, n. 43)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:DEMANIO E PATRIMONIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Ai fini della costruzione del complesso immobiliare da destinare a sede degli uffici del consiglio e della giunta regionale e da realizzarsi dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni Contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sui fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di giunta che ne stabilisce condizioni, termini e modalità, un contratto di vendita di un'area di proprietà della Regione della superficie di non più di 25 mila mq. sita in Ancona, località "Cittadella", come sarà meglio identificata nel relativo atto, con la società impegnata nei confronti dell'INAIL a costruire e vendere il predetto immobile.
2. Il prezzo di vendita dell'area è fissato, sulla base delle avvenute determinazioni dell'UTE, in lire centoquarantamila per mq. Ove il contratto di vendita non venga stipulato entro il 31 dicembre 1990, il prezzo è rivalutato sulla base dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT rispetto a tale data.
3. Il presidente della giunta regionale è altresì autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di giunta che ne stabilisce condizioni, termini e modalità, un contratto preliminare con l'INAIL per la locazione del predetto complesso immobiliare al fine di destinarlo a sede degli uffici.
4. Il canone di locazione non può essere superiore a 5% del costo complessivo dell'opera per la cui determinazione e verifica saranno previste apposite clausole nel medesimo contratto preliminare.
5. Alla copertura dell'onere relativo al canone di affitto del complesso immobiliare di cui al comma 1, valutato in lire 2.150 milioni annue, si provvede, per una quota parte, con le economie derivanti dalla cessazione dei canoni di affitto in atto dovuti per gli uffici che troveranno collocazione nella nuova sede e, per la quota restante, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

1. I proventi derivanti dalla vendita dell'area di cui all'articolo 1, comma 1, stimati in lire 3.500 milioni sono destinati:
a) quanto a lire 2.000 milioni per l'arredamento della nuova sede e per l'acquisizione delle occorrenti attrezzature tecnologiche;
b) quanto a lire 1.000 milioni per il finanziamento dei lavori, non compresi nel progetto, di sistemazione delle pertinenze insistenti nell'area residua di proprietà regionale, che comunque rimane vincolata al servizio del realizzando complesso immobiliare;
c) quanto a lire 500 milioni per un primo contributo finnziario a favore del Comune di Ancona riguardante gli interventi di recupero e ristrutturazioni funzionali del complesso immobiliare denominato Cittadella Sangallo;
tale stanziamento viene utilizzato dal Comune di Ancona per la predisposizione del relativo progetto esecutivo.

2. Nel bilancio di previsione per l'anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) nello stato di previsione delle entrate gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4001003 sono aumentati di lire 3.500 milioni;
b) nello stato di previsione della spesa vengono istituiti:
b1) il capitolo 1310201 con la denominazione "Spese per l'arredamento della nuova sede e per l'acquisizione delle occorrenti attrezzature tecnologiche", con stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;
b2) il capitolo 1310202 con la denominazione "Spese per i lavori di sistemazione delle pertinenze della nuova sede e degli uffici del consiglio e della giunta regionale, insistenti nell'area residuale di proprietà della Regione", con stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
b3) il capitolo 1310203 con la denominazione "Contributo al Comune di Ancona per gli interventi di recupero e ristrutturazione funzionale del complesso immobiliare denominato Cittadella Sangallo", con uno stanziamento di competenza e di cassa di lire 500 milioni.


Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.