Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 27 |
Titolo: | Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1990 e adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1990/1992. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 aprile 1990, n. 55) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
TITOLO I
Autorizzazione di spesa per lÂ’anno 1990 per lÂ’attuazione di provvedimenti che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Indennità di cui all’articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale)
Art. 3 (Spese per i comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi)
Art. 4 (Adesione a organismi associativi)
Art. 5 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza)
Art. 6 (Ufficio del difensore civico)
Art. 7 (Polizia municipale)
Art. 8 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 9 (Centro di ecologia e di climatologia di Macerata)
Art. 10 (Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico e acustico per le Marche)
Art. 11 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 12 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 13 (Formazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR))
Art. 14 (Contributi nelle spese per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali)
Art. 15 (Fondo regionale per l’ambiente)
Art. 16 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 17 (Potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 18 (Salvaguardia della flora marchigiana)
Art. 19 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 20 (Salvaguardia dei boschi dagli incendi)
Art. 21 (Formazione di un parco-progetti per la viabilità)
Art. 22 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 23 (Spese di gestione del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari)
Art. 24 (Accesso agli automezzi in servizio sulle autolinee in concessione)
Art. 25 (Centro Merci Intermodale delle Marche (CEMIM))
Art. 26 (Interventi per il miglioramento della funzionalità dei porti regionali)
Art. 27 (Opere pubbliche, programma 1990)
Art. 28 (Interventi per la difesa del suolo ed il risanamento delle acque)
Art. 29 (Contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
Art. 30 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 31 (Spese di funzionamento delle associazioni dei comuni)
Art. 32 (Redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo)
Art. 33 (Finanziamenti all’Ente di Sviluppo nelle Marche)
Art. 34 (Servizi di sviluppo agricolo)
Art. 35 (Tutela e valorizzazione dei funghi e dei tartufi)
Art. 36 (Incremento, tutela e miglioramento dell’apicoltura)
Art. 37 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 38 (Sviluppo della cooperazione in agricoltura)
Art. 39 (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia)
Art. 40 (Spese per l’osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 41 (Fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine)
Art. 42 (Incentivazione della imprenditorialità per favorire l’occupazione giovanile e femminile)
Art. 43 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 44 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra-agricoli e dei servizi)
Art. 45 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato marchigiano)
Art. 46 (Interventi in materia di artigianato in attuazione della legge 3 agosto 1985, n. 443)
Art. 47 (Promozione turistica)
Art. 48 (Integrazione dei bilanci degli enti turistici)
Art. 49 (Formazione professionale)
Art. 50 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 51 (Promozione delle attività culturali)
Art. 52 (Contributi all’associazione "Giutizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 53 (Biblioteche di enti locali e di interesse locale)
Art. 54 (Promozione e diffusione dell’informazione nelle scuole)
Art. 55 (Attività di educazione permanente)
Art. 56 (Prevenzione e sicurezza stradale)
Art. 57 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 58 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 59 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 60 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 61 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 62 (Dialisi domiciliare)
Art. 63 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 64 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 65 (Asili nido)
Art. 66 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 67 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 68 (Fondo regionale per gli interventi socio-assistenziali)
Art. 69 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 70 (Adeguamento dei centralini telefonici)
Art. 71 (Diritto allo studio universitario)
Art. 72 (Interventi a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie)
Art. 73 (Protezione civile)
Art. 74 (Fondi globali)
Art. 75 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 76 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 77 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 78 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 79 (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1990 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 80 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione. Esaurimento programmi 1987, 1988 e 1989)
Art. 81 (Reiscrizione, nel bilancio per l'anno 1990, degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1989 e non impegnati)
Art. 82 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui già autorizzati negli anni precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
Art. 83 (Entrate di natura tributaria)
Art. 84 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità Economica Europa e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 85 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 86 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 87 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 88 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 89 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 90 (Spese di amministrazione generale)
Art. 91 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 92 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 93 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 94 (Spese non ripartite)
Art. 95 (Estinzione di passività)
Art. 96 (Contabilità speciali)
Art. 97 (Stato di previsione della spesa)
Art. 98 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 99 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 100 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1990)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 101 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 102 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 103 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 104 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 105 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 106 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 107 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 108 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 109 (Capitoli aggiunti)
Art. 110 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 111 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992)
Art. 112 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Art. 1 (Indennità di cui all’articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale)
Art. 3 (Spese per i comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi)
Art. 4 (Adesione a organismi associativi)
Art. 5 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza)
Art. 6 (Ufficio del difensore civico)
Art. 7 (Polizia municipale)
Art. 8 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 9 (Centro di ecologia e di climatologia di Macerata)
Art. 10 (Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico e acustico per le Marche)
Art. 11 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 12 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 13 (Formazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR))
Art. 14 (Contributi nelle spese per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali)
Art. 15 (Fondo regionale per l’ambiente)
Art. 16 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 17 (Potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 18 (Salvaguardia della flora marchigiana)
Art. 19 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 20 (Salvaguardia dei boschi dagli incendi)
Art. 21 (Formazione di un parco-progetti per la viabilità)
Art. 22 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 23 (Spese di gestione del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari)
Art. 24 (Accesso agli automezzi in servizio sulle autolinee in concessione)
Art. 25 (Centro Merci Intermodale delle Marche (CEMIM))
Art. 26 (Interventi per il miglioramento della funzionalità dei porti regionali)
Art. 27 (Opere pubbliche, programma 1990)
Art. 28 (Interventi per la difesa del suolo ed il risanamento delle acque)
Art. 29 (Contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
Art. 30 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 31 (Spese di funzionamento delle associazioni dei comuni)
Art. 32 (Redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo)
Art. 33 (Finanziamenti all’Ente di Sviluppo nelle Marche)
Art. 34 (Servizi di sviluppo agricolo)
Art. 35 (Tutela e valorizzazione dei funghi e dei tartufi)
Art. 36 (Incremento, tutela e miglioramento dell’apicoltura)
Art. 37 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 38 (Sviluppo della cooperazione in agricoltura)
Art. 39 (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia)
Art. 40 (Spese per l’osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 41 (Fondo regionale per l’assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine)
Art. 42 (Incentivazione della imprenditorialità per favorire l’occupazione giovanile e femminile)
Art. 43 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 44 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra-agricoli e dei servizi)
Art. 45 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato marchigiano)
Art. 46 (Interventi in materia di artigianato in attuazione della legge 3 agosto 1985, n. 443)
Art. 47 (Promozione turistica)
Art. 48 (Integrazione dei bilanci degli enti turistici)
Art. 49 (Formazione professionale)
Art. 50 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 51 (Promozione delle attività culturali)
Art. 52 (Contributi all’associazione "Giutizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 53 (Biblioteche di enti locali e di interesse locale)
Art. 54 (Promozione e diffusione dell’informazione nelle scuole)
Art. 55 (Attività di educazione permanente)
Art. 56 (Prevenzione e sicurezza stradale)
Art. 57 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 58 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 59 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 60 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 61 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 62 (Dialisi domiciliare)
Art. 63 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 64 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 65 (Asili nido)
Art. 66 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 67 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 68 (Fondo regionale per gli interventi socio-assistenziali)
Art. 69 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 70 (Adeguamento dei centralini telefonici)
Art. 71 (Diritto allo studio universitario)
Art. 72 (Interventi a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie)
Art. 73 (Protezione civile)
Art. 74 (Fondi globali)
Art. 75 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 76 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 77 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 78 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 79 (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1990 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 80 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione. Esaurimento programmi 1987, 1988 e 1989)
Art. 81 (Reiscrizione, nel bilancio per l'anno 1990, degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1989 e non impegnati)
Art. 82 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui già autorizzati negli anni precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
Art. 83 (Entrate di natura tributaria)
Art. 84 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità Economica Europa e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 85 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 86 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 87 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 88 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 89 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 90 (Spese di amministrazione generale)
Art. 91 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 92 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 93 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 94 (Spese non ripartite)
Art. 95 (Estinzione di passività)
Art. 96 (Contabilità speciali)
Art. 97 (Stato di previsione della spesa)
Art. 98 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 99 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 100 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1990)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 101 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 102 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 103 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 104 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 105 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 106 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 107 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 108 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 109 (Capitoli aggiunti)
Art. 110 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 111 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992)
Art. 112 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Autorizzazione di spesa per lÂ’anno 1990 per lÂ’attuazione di provvedimenti che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 50 milioni per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. 19/83.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, modificata con la L.R. 3 maggio 1985, n. 28 e L.R. 4 febbraio 1988, n. 7 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 1.200 milioni per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 30 agosto 1986, n. 24 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 35 milioni per il rimborso alle province delle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate concernenti l'attività dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 1340129 dello stato di previsione della spesa.
1. In conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione a organismi associativi e istituti di studi e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1990, negli importi controindicati:
a) L.R. 18 ottobre 1974, n. 24, Consiglio dei comuni d'Europa, lire 15 milioni;
b) L.R. 18 ottobre 1974, n. 27, Fiera della pesca di Ancona, lire 50 milioni;
c) L.R. 18 ottobre 1974, n. 26, Comitato permanente regioni marittime d'Europa, lire 6 milioni;
d) L.R. 18 ottobre 1974, n. 25, Comunità dei porti adriatici, lire 5 milioni;
e) L.R. 18 marzo 1975, n. 15, Istituto nazionale di sociologia rurale, lire 1 milione;
f) L.R. 22 luglio 1977, n. 28, Istituto A. Olivetti, lire 150 milioni;
g) L.R. 8 aprile 1985, n. 11, Istituto Nazionale Urbanistica (INU), sezione regionale Marche, lire 5 milioni;
h) L.R. 19 maggio 1976, n. 10, Istituto regionale di storia del movimento di liberazione, lire 80 milioni.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1620101, 1620102, 1620103, 1620104, 1620105, 1620106, 1620110 e 4112102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 8 giugno 1983, n. 12 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 100 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla stessa L.R. 12/83.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1620109 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 58 milioni per l'ufficio del difensore civico.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 19, della L.R. 29 ottobre 1988, n. 38 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi agli enti locali nelle spese per iniziative di informazione propedeutica alla partecipazione ai concorsi per la copertura di posti vacanti nel ruolo del personale di polizie locali, articolo 12, lire 40 milioni;
b) per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale, articolo 13, lire 80 milioni;
c) per la concessione di contributi agli enti locali nelle spese di investimenti previste nei piani relativi all'esercizio, in forma associata, delle attività di polizia locale, comma 2, articolo 2, lire 80 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1910101, 1910102 e 1910201 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 9.000 milioni.
2. Lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 2113201, pari a lire 9.000 milioni, è destinato:
a) quanto a lire 3.000 milioni, al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1;
b) quanto a lire 6.000 milioni, al pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 15 della L.R. 23 dicembre 1989, n. 28.
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 19 gennaio 1987, n. 9 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi e la corresponsione della quota di adesione al centro di ecologia e di climatologia di Macerata.
2. La somma di lire 120 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2114105 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L.R. 31 luglio 1989, n. 19 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 200 milioni per le attività di studio e di ricerca sui temi dell'inquinamento atmosferico ed acustico, promosse dal Comitato regionale contro l'inquinamento per le Marche (CRIAM).
2. La somma di lire 200 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2114106 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della L.R. 19 maggio 1975, n. 35 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 2.200 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la formazione e aggiornamento della carta tecnica della Regione e lire 200 milioni per la gestione della stazione grafica interattiva; è autorizzata, altresì, la spesa di lire 150 milioni per il funzionamento del servizio informativo territoriale.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2114201, 2114202 e 2114102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 25 agosto 1977, n. 33, modificata con la L.R. 14 marzo 1980, n. 12 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 500 milioni per la redazione finale del piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui all'articolo 2 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26, delle relative discipline e atti complementari di cui all'articolo 3 della stessa L.R. 26/87.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione ai comuni di contributi per le spese occorrenti per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPAR, PIT e PTA.
2. La somma di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132202 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1989, n. 25 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il fondo regionale per l'ambiente è stabilito, per l'anno 1990, in lire 6.000 milioni ed è destinato:
a) per lire 1.500 milioni, ad interventi per la tutela, conservazione e recupero ambientale del patrimonio indisponibile della Regione (articolo 1, lettera a);
b) per lire 1.000 milioni, alla concessione di contributi per interventi e programmi per la conservazione e la valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali (articolo 1, lettera b);
c) per lire 2.500 milioni, alla realizzazione della carta geografica, dei relativi supporti cartografici ed informatici e di carte tematiche ambientali (articolo 1, lettera c);
d) per lire 1.000 milioni, all'acquisizione di terreni di elevato valore ambientale da includere nel patrimonio indisponibile della Regione (articolo 1 lettera d).
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2132206, 2132208, 2132205, 2132207 e 2132209 dello stato di previsione della spesa.
1. Per le finalità indicate nell'articolo 2 e per quelle indicate negli altri articoli della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, rispettivamente la spesa di lire 50 milioni e la spesa di lire 150 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 agosto 1983, n. 23 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 20 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione di zona del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni CAI operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 2 della stessa L.R. 23/83.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2133105.
1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 200 milioni per la prosecuzione del censimento delle piante di alto fusto dei boschi di interesse ambientale e per la produzione della cartografia delle aree boscate soggette a vincolo.
2. La somma di lire 200 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2133106 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione di contributi alle province nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana e delle opere di irrigazione, previste dall'articolo 30 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 1.200 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2141102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della L.R. 29 maggio 1980, n. 43 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per le attività dirette alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, lire 180 milioni;
b) per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1976, n. 47, alle persone comunque impiegate nello spegnimento degli incendi boschivi, lire 100 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2144102 e 2144104 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione agli enti locali di contributi per la formazione di documenti progettuali relativi a tratte viarie di rilevante interesse regionale, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 1.430 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2221101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi della lettera b) del quarto comma dell'articolo 3 della L.R. 4 gennaio 1979, n. 5 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L.R. 5 giugno 1988, n. 18 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 100 milioni per la concessione, al consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari delle Marche, di un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di gestione.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2213105 dello stato di previsione della spesa.
1. Per consentire alle persone all'uopo autorizzate l'accesso agli automezzi in servizio sulle autolinee in concessione, è autorizzata, per l'anno 1990, in applicazione del disposto del comma 5 dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1986, n. 41, la spesa di lire 20 milioni per l'acquisto di tessere di libera circolazione.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222105 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi della L.R. 23 giugno 1986, n. 15 e in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 7.000 milioni; per la concessione, alla società consortile per azioni CEMIM, di contributi nelle spese per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture nonchè per l'acquisizione delle aree per la realizzazione del centro merci intermodale delle Marche.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta, a carico del capitolo 2222220 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 3 maggio 1989, n. 3 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 5.300 milioni per il finanziamento di un secondo stralcio di opere per la ristrutturazione e il miglioramento dei porti regionali.
2. La somma di lire 5.300 milioni per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2223203 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, è autorizzata, per l'anno 1990, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche indicate negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q e R allegati alla presente legge.
2. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno venire a scadenza, in ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 per importi superiori, rispettivamente, a lire 351.054,8 milioni, a lire 125.984,3 milioni, a lire 20.069,3 milioni ed a lire 8.303,2 milioni in conformità alle indicazioni del bilancio pluriennale 1990/1992 ed alle risultanze del riepilogo degli elenchi di cui al comma 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nei singoli elenchi.
1. Sono approvati i programmi degli interventi per la difesa del suolo ed il risanamento delle acque, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, indicati negli elenchi H e I allegati alla presente legge.
2. L'assunzione delle obbligazioni per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 31, comma 5, della precitata legge 183/89.
3. Le obbligazioni di cui al comma 2, possono estendersi a tutto il biennio 1990/1991 fermo restando che le quote che verranno a scadenza in ciascuno degli anni 1990 e 1991 non dovranno eccedere l'importo delle somme che saranno assegnate per i rispettivi anni.
1. Per il proseguimento delle attività di studio e di ricerca previste dall'articolo 20 della L.R. 7 novembre 1984, n. 35, dirette a promuovere iniziative volte a favorire la razionalizzazione dell'uso e il contenimento del consumo di energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, è autorizzata, per l'anno 1990, in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la spesa di lire 100 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2228101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 1.058 milioni per la concessione di contributi alle associazioni dei comuni e alle comunità montane nelle spese di funzionamento degli organi statutari.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 3 bis della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, aggiunto per effetto della L.R. 24 aprile 1989, n. 6 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo del contributo della Regione nelle spese generali di amministrazione delle associazioni dei comuni è stabilito, per l'anno 1990, in lire 250 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2241102 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione ai comuni e alle comunità montane dei contributi per la redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 6 febbraio 1978, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 40 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3111101 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione all'Ente di Sviluppo nelle Marche dei contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 21 della L.R. 24 novembre 1979, n. 41, è autorizzata, per l'anno 1990, in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 25 aprile 1980, n. 25, la spesa di lire 2.650 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3111103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per le attività da svolgersi dall'Ente di Sviluppo nelle Marche, previste dall'articolo 3 della stessa L.R. 20/85, lire 1.300 milioni;
b) per le attività di difesa e miglioramento delle produzioni vegetali previste dall'articolo 5, da svolgersi a cura delle associazioni dei produttori e consorzi fitosanitari indicati dagli articoli 5 e 11 della stessa L.R. 20/85, lire 800 milioni;
c) per le attività di miglioramento e difesa delle produzioni animali previste dell'articolo 5 da svolgersi a cura delle associazioni dei produttori zootecnici e associazioni allevatori, indicati dagli articoli 5 e 11 della L.R. 20/85, lire 2.050 milioni;
d) per il finanziamento di progetti di assistenza e consulenza aziendale, previsti dell'articolo 6, lire 4.500 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3112104, 3113101, 3114202 e 3115103.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per il miglioramento e l'incremento delle tartufaie, per la micorizzazione delle piante, nonchè per iniziative rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico scientifiche sul tartufo, lire 250 milioni;
b) per la concessione di finanziamenti alle comunità montane per interventi rivolti a potenziare la vigilanza sull'applicazione della predetta L.R. 34/1987 e alla promozione della valorizzazione del tartufo, lire 150 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3112110 e 3112111 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 8 ottobre 1987, n. 36 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi agli apicoltori nelle spese per l'acquisto di alimenti per gli alveari, l'allevamento delle api regine selezionate, l'acquisto di fogli cerei, per i servizi di impollinazione, le attività promozionali, nonchè per l'acquisto di sementi e di piante nettarifere, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi alle associazioni di apicoltori per lo svolgimento di assistenza tenica, lire 100 milioni;
c) per la concessione di contributi nelle spese per la ristrutturazione, l'ammodernamento o il rinnovo degli apiari, l'adeguamento dei locali di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale comunitaria, nonchè per la sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, lire 250 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3114101, 3114105 e 3114201 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 30 aprile 1985, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1990, la concessione in favore delle associazioni provinciali degli allevatori, giuridicamente riconosciute, di anticipazioni sul contributo dello Stato per l'importo massimo di lire 1.550 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3114109 dello stato di previsione della spesa; le somme introitate per il recupero delle anticipazioni di cui al medesimo comma saranno imputate al capitolo 5004006 dello stato di previsione delle entrate.
1. Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) lire 600 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica, articolo 4;
b) lire 600 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e di programmi di assistenza tecnica alle cooperative, articolo 2;
c) lire 600 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione e per la utilizzazione di personale per lo svolgimento di programmi di avviamento e di sviluppo, articolo 5;
d) lire 6.500 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi a titolo di concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche, articolo 6.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3118101, 3118102, 3132101 e 3132102 dello stato di previsione della spesa
1. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 28 novembre 1988, n. 44 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 800 milioni per la concessione di contributi in conto quote sociali ai consorzi e alle cooperative agricole di garanzia a carattere collettivo.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3132111 dello stato di previsione della spesa, per lire 300 milioni e del capitolo 3132112 dello stesso stato di previsione per lire 500 milioni.
1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della L.R. 26 aprile 1982, n. 13 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 500 milioni per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3211101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la dotazione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine è integrata, per l'anno 1990, dell'importo di lire 3.200 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3211102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 modificata con L.R. 29 ottobre 1988, n. 39 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 2.400 milioni per la concessione di contributi triennale ai soggetti attuatori di progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3211106 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 e del quarto comma dell'articolo 2 della L.R. 12 agosto 1983, n. 21 ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative nelle spese per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica alle cooperative, lire 400 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per prestiti di esercizio, lire 400 milioni.
2. Le somme di cui alcomma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3213103 e 3213204 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria (articolo 11), lire 250 milioni;
b) per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del capitale sociale e per il credito di esercizio (articoli 13 e 14), lire 3.500 milioni;
c) per la concessione di contributi a consorzi e associazioni di imprese per convenzioni e consulenze di personale altamente qualificato (lettera a), primo comma, articolo 19), lire 130 milioni;
d) per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, la realizzazione di reti di vendita e l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti (lettere b) e c), primo comma, articolo 19), lire 280 milioni;
e) per la concessione di contributi nelle spese di costituzione, avviamento e gestione di cooperative e consorzi di imprese artigiane (lettera d), primo comma, articolo 19), lire 100 milioni;
f) per la concessione di contributi alle imprese artigiane operanti nei settori artistico, tipico e tradizionale (articolo 30), lire 10 milioni;
g) per la concessione di contributi alle imprese artigiane colpite da eventi calamitosi (articolo 36), lire 5 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3222205, 3222101, 3221105, 3222206, 3213101, 3223203, 3222207 dello stato di previsione della spesa.
3. La quota spettante alla Regione Marche a titolo di ripartizione del fondo nazionale per l'artigianato, istituito con l'articolo 3 del D.L. 1 giugno 1987, n. 212, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, stimata, per l'anno 1990, in lire 3.071 milioni e per tale importo ascritta al capitolo 2003021 dello stato di previsione dell'entrata, è impiegata per la parziale copertura della spesa di lire 3.200 milioni autorizzata per effetto della lettera b) del comma 1.
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della L.R. 28 marzo 1988, n. 6 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali e nella commissione regionale per l'artigianato (articolo 19), lire 180 milioni;
b) per la istituzione e il funzionamento della banca dati per l'artigianato, comma 5, articolo 3, lire 200 milioni;
c) per il funzionamento e le attività delle commissioni provinciali e della commissione regionale dell'artigianato, articoli 10, 11 e 13, lire 1.200 milioni;
d) per le attività di documentazione e per le rilevazioni statistiche nel settore artigiano, lettera b), comma 8, articolo 13, lire 100 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3221107, 3221108, 3221109 e 3221110 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 21 novembre 1984, n. 36 e del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 6 giugno 1987, n. 25, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 5.000 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3231101 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei contributi previsti dalla legge 4 marzo 1964, n. 114 e dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) lire 1.557 milioni, per contributi agli enti provinciali del turismo;
b) lire 3.374 milioni, per contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3231102 e 3231103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della L.R. 23 agosto 1976, n. 24 e secondo comma dell'articolo 4 della L.R. 24 maggio 1980, n. 39 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1990, in lire 17.080.550.000, così ripartito:
a) lire 9.536.842.391, per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1989/1990 periodo dal 1 gennaio 1990 al 30 settembre 1990;
b) lire 5.677.817.109, per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1990/1991 periodo dall'1 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
c) lire 1.865.890.500, per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferito alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e utilizzato nelle strutture regionali ai sensi della L.R. 10 novembre 1981, n. 34.
2. Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli 3311101, 3321101, 3322101, 3322102 e 3322104 dello stato di previsione della spesa, per i rispettivi importi di lire 500.000.000, lire 1.020.000.000, lire 1.094.659.500, lire 12.600.000.000 e lire 1.865.890.500.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della L.R. 1 settembre 1979, n. 23 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa complessiva di lire 2.550 milioni così suddivisa:
a) lire 550 milioni, per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali, articoli 3, 9 e 10 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53;
b) lire 2.000 milioni, per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima L.R. 53/74.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della L.R. 13 luglio 1981, n. 16 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 4.200 milioni per la promozione di attività e iniziative culturali.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112105 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 3 della L.R. 16 dicembre 1981, n. 39 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 50 milioni per la concessione del contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
2, La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112106 dello stato di previsione della spesa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 10 dicembre 1987, n. 39, la spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1990 per effetto del comma 1 dell'articolo 29 della predetta legge, è destinata, in relazione alle opzioni del primo programma trimestrale previsto dall'articolo 27 della legge medesima, alle seguenti finalità:
a) istituzione della biblioteca regionale specializzata per lo sviluppo della informazione nelle biblioteche, nonchè per iniziative di catalogazione di fondi antichi e speciali, lire 600 milioni;
b) contributi alle province per l'avviamento di centri di coordinamento provinciali e la prima operatività dei sistemi bibliotecari locali, lire 400 milioni;
c) contributi agli enti locali per il funzionamento delle biblioteche ed archivi storici, nonchè ad altri soggetti proprietari di biblioteche di interesse locale, lire 700 milioni;
d) contributi straordinari agli enti locali ed altri soggetti proprietari di biblioteche di interesse locale per il raggiungimento dei requisiti minimi, lire 300 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4112123, 4112124, 4112125 e 4112126 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 2 marzo 1984, n. 3 e in coformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 200 milioni per la concessione ai comuni di contributi diretti a promuovere la diffusione nelle scuole della regione di periodici di interesse nazionale e locale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4113101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 19 maggio 1980, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) lire 600 milioni, per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 204 milioni, per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 29 agosto 1986, n. 23 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 40 milioni per iniziative educative ed informative finalizzate alla migliore conoscenza delle norme di comportamento stradale e per l'addestramento all'uso dei motocicli e ciclomotori.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4113112 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi della lettera d), primo comma dell'articolo 18 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli o associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, prevista dall'articolo 6 della stessa L.R. 46/80, lire 200 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'articolo 7 della medesima L.R. 46/80, lire 50 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, prevista dall'articolo 8 della stessa L.R. 46/80, lire 600 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono, rispettivamente, iscritte a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 novembre 1983, n. 36 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 10 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa L.R. 36/83.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4122104 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 46 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) lire 100 milioni, per la concessione ai comuni di contributi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina, articolo 16;
b) lire 250 milioni, per la concessione alle province di contributi per la costituzione di fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina, articolo 17;
c) lire 150 milioni, per l'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione delle normative sulla caccia, nonchè per la preparazione tecnica per gli aspiranti cacciatori, articolo 24;
d) lire 20 milioni, per la concessione ai comuni di contributi per il rilascio dei tesserini di caccia, articolo 27;
e) lire 25 milioni, per i corsi di qualificazione e di aggiornamento degli agenti venatori, articolo 39;
f) lire 60 milioni, per la predisposizione dei tesserini di caccia, sesto comma, articolo 27;
g) lire 200 milioni, per la concessione alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche, di contributi per la organizzazione di gare, mostre ed esposizioni e di concorsi nelle spese sostenute dalle medesime per la gestione faunistica e la tutela ambientale, articolo 43;
h) lire 900 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate, articolo 45;
i) lire 100 milioni, per la concessione di contributi agli allevatori di selvaggina per uso alimentare e ripopolamento, articolo 34.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4123110, 4123111, 4123112, 4123113, 4123114, 4123115, 4123116, 4123117 e 4123201.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) lire 30 milioni, per la divulgazione delle normative sulla pesca nelle acque interne e per l'attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale e delle specie in esso viventi, articolo 1;
b) lire 100 milioni, per la formazione della carta ittica regionale, articolo 4;
c) lire 30 milioni, per studi e ricerche sui corpi ittici per la immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale, articolo 28;
d) lire 15 milioni, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione e di aggiornamento per gli agenti ittici, articolo 40;
e) lire 70 milioni, per la concessione alle associazioni pescatorie nazionali operanti a livello regionale, di contributi per interventi attinenti l'attività di pesca sportiva, articolo 41;
f) lire 245.500.000, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate, articolo 44.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4123118, 4123119, 4123120, 4123121, 4123122 e 4123123 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 2 novembre 1978, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 80 milioni per la concessione alla unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto 1° di Ancona.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221160 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni, per lo svolgimento di corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni, per l'attività di ricerca epidemiologica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221159 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, modificata dalla L.R. 22 aprile 1987, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4222160 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso le strutture sanitarie pubbliche site fuori dal territorio regionale, lire 400 milioni;
b) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dagli accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera a), lire 200 milioni.
2. La somma di lire 400 milioni di cui alla lettera a), comma 1, è compresa nello stanziamento del capitolo 4221159 dello stato di previsione della spesa; la somma di lire 200 milioni di cui alla lettera b), è iscritta a carico del capitolo 4222109 dello stesso stato di previsione.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli articoli 11 e 13 della stessa legge è determinata, per l'anno 1990, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nelle spese di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento degli asili nido previsti dalla lettera a) dell'articolo 8, lire 300 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) dell'articolo 8, lire 2.300.000 per ogni posto-bambino autorizzato e per un numero di posti autorizzabili non superiore a 3.045.
2. E' autorizzata, per l'anno 1990 la spesa di lire 1.000 milioni per i contributi di cui alla lettera a) e la spesa di lire 7.000 milioni, per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera b).
3. Le somme di lire 1.000 milioni e di 7.000 milioni di cui al comma 2 sono iscritte a carico dei capitoli 2253207 e 4231101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della L.R. 12 maggio 1982, n. 18 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 6.000 milioni per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione; della predetta somma, una quota non superiore a lire 200 milioni è destinata all'attuazione degli interventi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 8 della stessa L.R. 18/82.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 30 aprile 1985, n. 24 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati, vittime civili di guerra e portatori di handicaps.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234104 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 e 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo regionale per gli interventi socio-assistenziali è stabilito, per l'anno 1990, in lire 41.530 milioni, di cui lire 40.530 milioni per la quota relativa alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48 e lire 1.000 milioni per la quota relativa alla lettera b).
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato:
a) per la quota di 830 milioni, pari al 2% del fondo, alle attività di competenza della Regione indicate nell'articolo 10 della stessa L.R. 43/88 (lettera a), comma 1, articolo 50);
b) per la quota di lire 40.700 milioni, al finanziamento delle spese di parte corrente dei servizi socio-assistenziali, in concorso con le opere stanziate dai comuni e dalle province (lettera b), comma 1, articolo 50).
3. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4234105 e 4234106 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della L.R. 18 aprile 1986, n. 9 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1990, la spesa di lire 200 milioni per la concessione alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di finanziamenti per l'espletamento dei propri compiti.
2. La somma di lire 200 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234110 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la corresponsione ai datori di lavoro dei contributi nelle spese occorse per la trasformazione di centralini telefonici, finalizzati all'impiego di non vedenti, previsti dall'articolo 8 della legge 28 marzo 1986, n. 113, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 30 milioni.
2. La somma di lire 30 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234201 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 2 maggio 1989, n. 7 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
a) per la concessione agli enti regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario di contributi nelle spese correnti, lire 7.000 milioni;
b) per la concessione agli stessi enti di finanziamenti e contributi per investimenti, lire 2.000 milioni.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4236101 e 4236201 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 2 novembre 1988, n. 40 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 900 milioni per interventi in favore dei lavoratori emigrati ed immigrati.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 19 ottobre 1983, n. 31 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 500 milioni quale apporto, a carico del bilancio, al fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 13.990.750.000;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti le funzioni normali, finanziati con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione", lire 1.400 milioni;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali", lire 2.400 milioni;
d) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", lire 5.400 milioni.
2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 1, 2 e 3 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 5100101, 5100102, 5100201 e 5100202 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1990, in lire 9.410.068.670 di cui lire 9.000 milioni per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.
2. Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della L.R. 25/80, quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 7 allegato alla presente legge.
1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1990, in lire 30 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 57 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1990, in lire 98.220 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 3 novembre 1987, n. 44 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità della contribuzione per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stabilita in lire 1.000 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.
1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea con vincolo di destinazione, stimate, per l'anno 1990, negli importi indicati nel prospetto G allegato alla presente legge ed ascritto ai controindicati capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto G.
Trasferimento all'anno 1990 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto di cui al primo comma dell'articolo 23 della L.R. 25/80, è autorizzata per l'anno 1990, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese negli elenchi: A, B e F annessi alla L.R. 18 maggio 1987, n. 24, D, E e I annessi alla L.R. 4 giugno 1988, n. 17 e B, E, F, G, H, I e L annessi alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21, per le quali alla data del 31 dicembre 1989 non sono state assunte le relative obbligazioni.
2. Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere i seguenti importi:
a) lire 1.500.000.000 per le opere comprese nell'elenco A annesso al bilancio 1987 (capitolo 2223201);
b) lire 4.000.000.000 per le opere comprese nell'elenco A annesso al bilancio 1987 (capitolo 2223202);
c) lire 970.000.000 per le opere comprese nell'elenco B annesso al bilancio 1987 (capitolo 2111204);
d) lire 845.000.000 per le opere comprese nell'elenco F annesso al bilancio 1987 (capitolo 2227215);
e) lire 1.880.000.000 per le opere comprese nell'elenco D annesso al bilancio 1988 (capitolo 2223201);
f) lire 5.340.000.000 per le opere comprese nell'elenco D annesso al bilancio 1988 (capitolo 2223202);
g) lire 670.000.000 per le opere comprese nell'elenco E annesso al bilancio 1988 (capitolo 2227215);
h) lire 80.000.000 per le opere comprese nell'elenco I annesso al bilancio 1988 (capitolo 2227215);
i) lire 2.500.000.000 per le opere comprese nell'elenco B annesso al bilancio 1989 (capitolo 4111201);
l) lire 1.785.700.000 per le opere comprese nell'elenco E annesso al bilancio 1989 (capitolo 2227215);
m) lire 500.000.000 per le opere comprese nell'elenco F annesso al bilancio 1989 (capitolo 2227215);
n) lire 328.620.000 per le opere comprese nell'elenco G annesso al bilancio 1989 (capitolo 2227215);
o) lire 494.925.000 per le opere comprese nell'elenco H annesso al bilancio 1989 (capitolo 2227215);
p) lire 818.900.000 per le opere comprese nell'elenco I annesso al bilancio 1989 (capitolo 2227215);
q) lire 11.000.000.000 per le opere comprese nell'elenco L annesso al bilancio 1989 (capitolo 2223203).
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, non sono comunque rinnovabili.
1. Gli stanziamenti, o quote di essi, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco 12, allegato alla presente legge, non impegnate entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario 1989 ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1990, a carico dei capitoli compresi nell'elenco, in aggiunta alle somme iscritte a carico di detti capitoli, quali ulteriori assegnazioni per l'anno 1990.
2. Le somme reiscritte per effetto del comma 1 nella competenza del bilancio per l'anno 1990 costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1989; a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo del detto esercizio e restano destinate alle finalità indicate nella denominazione dei capitoli a carico dei quali sono reiscritte, secondo le risultanze dell'elenco n. 12.
3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori per le finalità indicate nei capitoli sui quali si sono verificate le economie di cui al comma 2, si intendono rinnovate per l'anno 1990 per importi pari a quelli delle somme reiscritte.
4. Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1989.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui già stabilite, per effetto degli articoli 77 e 95 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 412.554.074.678 sono stabilite nel nuovo importo di lire 299.707.921.869 e sono rinnovate per l'anno 1990.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato al capitolo 5002226 dello stato di previsione dell'entrata.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 265.016.200.000 e di lire 240.009.917.230, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della Comunità Economica Europea sono previste, per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 2.177.930.153.917 e di lire 2.354.444.113.107 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 6.608.000.000 e di lire 28.562.651.481, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 2.505 milioni e di lire 2.505 milioni rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 729.768.173.250 e di lire 303.128.596.558, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 38.725.000.000 e di lire 3.058.042.883.426, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.
1. E' approvato in lire 4.154.899.442.253 in termini di competenza e in lire 6.634.885.224.456 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1990 annesse alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1990, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
1. L'ammontare degli stanziamenti per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1990, in complessive lire 143.778.638.895, di cui lire 4.856.462.925 per spese in conto capitale ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica 2 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1990, in complessive lire 1.224.189.093.193 di cui lire 121.421.179.684 per spese da parte corrente e lire 1.102.767.913.509 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica 3 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1990, in complessive lire 423.825.172.096 di cui lire 201.912.793.947 per spese di parte corrente e lire 221.912.378.149 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica 4 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1990, in complessive lire 2.044.937.618.676, di cui lire 1.828.669.338.504 per le spese di parte corrente e lire 216.268.280.172 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1990, attengono:
a) quanto a lire 9.410.068.670 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 30.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 13.990.750.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 1.400.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti le funzioni normali, finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione;
e) quanto a lire 2.400.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
f) quanto a lire 5.400.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo;
g) quanto a lire 53.235.540.792 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti, parte corrente ed altre spese non attribuibili.
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1990 risulta determinato in complessive lire 85.866.359.462 di cui lire 78.066.359.462 per spese di parte corrente e lire 7.800.000.000 per spese in conto capitale.
1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1990 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nelle seguenti rubriche:
1) Amministrazione generale L. zero
2) Territorio e ambiente L. 118.827.794.472
3) Produzione L. 45.551.173.159
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi lire 29.100.000.000
c) all'ammortamento di mutui passivi lire 98.592.300.
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1990 in lire 193.577.559.931.
1. Le spese per contabilità speciali sono previste per l'anno 1990, nei complessivi importi di lire 38.725.000.000 e lire 2.778.860.764.759 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.
1. E' approvato in lire 4.154.899.442.253 in termini di competenza ed in lire 5.991.921.969.115 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1990 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1990 annesso alla presente legge (tabella n. 3).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1990 annesso alla presente legge (tabella n. 4).
1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1990, quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 9 e n. 10, è autorizzata, ai sensi del primo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 176.827.251.381 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 100.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate.
Disposizioni diverse
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 80 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1990, in lire 5.000.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1990, in lire 500 milioni.
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 82 e 100, fino all'importo massimo di lire 476.535.173.250 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore a 20 anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore al 12 per cento annuo, oneri fiscali esclusi;
d) inizio dell'ammortamento non anteriore all'anno 1991.
2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi del nono comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1990, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
1. Il termine del 31 dicembre fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26 per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1990.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1990 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.
1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1990, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 115 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della CEE sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) unità organizzativa pluridisciplinare competente in materia di sviluppo agricolo e delle aree rurali, sistema agro-industriale e alimentare, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM Marche), di cui al regolamento CEE n. 2088/85;
b) servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
c) servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo Orientamento e Garanzia (FEOGA).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1990, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le relative eventuali modificazioni.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea, nonchè per la iscrizione delle relative spese.
1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 100 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro trenta giorni dall'adozione, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1990, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1990, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
1. Ai sensi delle disposizioni degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicati nei seguenti elenchi allegati alla presente legge, da realizzarsi nell'anno 1990:
- elenco "A" - Ristrutturazione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili, per l'importo di lire 2.800 milioni;
- elenco "B" - Sistemazione e ristrutturazione dei teatri storici e della tradizione, per l'importo di lire 10.000 milioni;
- elenco "C" - Strutture per servizi sociali, per l'importo di lire 9.500 milioni;
- elenco "D" - Infrastrutture al servizio del sistema di trasporto (CEMIM), per l'importo di lire 7.000 milioni;
- elenco "E" - Porti regionali (L.R. 9/89), per l'importo di lire 5.300 milioni;
- elenco "F" - Opere di difesa del litorale, per l'importo di lire 3.800 milioni;
- elenco "G" - Interventi vari di interesse generale, per l'importo di lire 1.300 milioni;
- elenco "H" - Opere idrauliche (legge 183/89), per l'importo di lire 12.100 milioni;
- elenco "I" - Piani di bacino - Consolidamenti (legge 183/89), per l'importo di lire 23.320 milioni;
- elenco "L" - Consolidamenti a difesa degli abitati, per l'importo di lire 25.750 milioni;
- elenco "M" - Opere acquedottistiche e igienico sanitarie, per l'importo di lire 30.050 milioni;
- elenco "N" - Altre opere, per l'importo di lire 1.800 milioni;
- elenco "O" - Approvvigionamento idropotabile in dipendenza dell'inquinamento da diserbanti (D.L. 16/90), per l'importo di lire 55.749,8 milioni;
- elenco "P" - Smaltimento rifiuti - Disinquinamento e risanamento centri storici (legge 77/1988 - FIO 1988-1989), per l'importo di lire 115.340 milioni;
- elenco "Q" - Ristrutturazione tecnologica del patrimonio sanitario e residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti (legge 67/88, articolo 20), per l'importo di lire 104.845 milioni;
- elenco "R" - Metanodotti, per l'importo di lire 3.000 milioni.
1. E' adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992 annesso alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).