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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 1991, n. 29
Titolo:Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, sia freschi che conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi.
Pubblicazione:( B.U. 21 marzo 1991, n. 30 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati

Sommario


Art. 1 (Definizione del mercato all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, sia freschi che conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi)
Art. 2 (Gestione del mercato)
Art. 3 (Commissione del mercato)
Art. 4 (Funzionamento e compiti della commissione del mercato)
Art. 5 (Direttore del mercato)
Art. 6 (Compiti del direttore del mercato)
Art. 7 (Personale addetto al mercato)
Art. 8 (Rilevazione statistiche e prezzi)
Art. 9 (Servizi)
Art. 10 (Vigilanza igienico-sanitaria)
Art. 11 (Servizio di pesatura e di verifica del peso)
Art. 12 (Servizio di facchinaggio)
Art. 13 (Corrispettivi e tariffe)
Art. 14 (Orario e calendario)
Art. 15 (Venditori e compratori)
Art. 16 (Responsabilità)
Art. 17 (Concessioni)
Art. 18 (Termine delle concessioni)
Art. 19 (Revoca delle concessioni)
Art. 20 (Assegnazione dei posteggi per l'esercizio della concessione)
Art. 21 (Carattere delle concessioni)
Art. 22 (Gestione del punto di vendita)
Art. 23 (Riconsegna dei posteggi)
Art. 24 (Minimi di attività)
Art. 25 (Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)
Art. 26 (Requisiti sanitari del personale addetto al mercato)
Art. 27 (Operazioni di vendita)
Art. 28 (Vendita dei prodotti)
Art. 29 (Merce in vendita)
Art. 30 (Vendita all'asta)
Art. 31 (Vendita per conto)
Art. 32 (Derrate affidate alla direzione del mercato)
Art. 33 (Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite)
Art. 34 (Circolazione dei veicoli)
Art. 35 (Ordine interno)
Art. 36 (Provvedimenti disciplinari e amministrativi)
NORME TRANSITORIE
Art. 37 (Concessione dei posteggi e dei servizi)
Art. 38 (Direttore del Mercato)
Art. 39 (Entrata in vigore del regolamento)
Art. 40 (Disposizione finale)
Allegati
Allegati



1. Il mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso, siti in ........................ Via ........................ di proprietà ........................ .
2. Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti agricoli-alimentari sia freschi che conservati o trasformati, e prodotti vitivinicoli, floricoli, delle piante e delle sementi, s'intende quello in cui le derrate sono vendute direttamente dai produttori, da cooperative tra produttori o loro consorzi o per conto degli stessi, nonchè da operatori commerciali all'ingrosso, dai commissionari e dai mandatari, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a ........................ .


1. Il mercato è gestito da ......................... secondo le norme di cui all'articolo 6 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
2. I proventi dalla gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti.
3. L'Ente gestore, che non sia l'amministrazione comunale, non può dare in concessione a terzi alcun servizio.


1. Presso il mercato è istituita la commissione del mercato presieduta dal sindaco del comune sede del mercato o da un suo delegato; ove si tratti di consorzi, da uno dei sindaci dei comuni consorziati o da un suo delegato.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale, sede del mercato, ed è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri:
1) due rappresentanti eletti dal consiglio comunale, del comune sede del mercato e due rappresentanti per ciascun comune consorziato, qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
2) un rappresentante dell'ente promotore dell'istituzione. Nel caso in cui l'ente promotore sia il comune o consorzio di comuni, questi s'intende già rappresentato nella persona del sindaco o suo delegato;
3) un rappresentante dell'ente gestore. Nel caso in cui l'ente gestore sia il comune o consorzio di comuni, questi s'intende già rappresentato nella persona del sindaco o suo delegato;
4) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
5) due rappresentanti del movimento cooperativo;
6) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
7) un rappresentante delle associazioni dei consumatori, previste dalla L.R. 30 agosoto 1986, n. 24;
8) due rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
9) un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti;
10) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso;
11) un rappresentante dei concessionari-commissionari del mercato, ove esistano;
12) un rappresentante dei facchini;
13) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
14) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
15) il respondabile del servizio igiene e sanità pubblica della USL o un suo delegato;
16) un funzionario dell'osservatorio per le malattie delle piante;
17) un rappresentante del servizio decentrato agricoltura e foreste e alimentazione competente per territorio, designato dalla giunta regionale;
18) un rappresentante dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

3. Oltre ai componenti sopra indicati, il consiglio comunale potrà integrare la commissione con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e degli operatori dell'esportazione, ove esistano.
4. La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico, presieduto dal presidente della commissione stessa o da un suo delegato.
5. La commissione determina le competenze e le norme relative alla durata in carica, nonché quelle necessarie al funzionamento del comitato tecnico. Alle sedute della commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.
6. La commissione e l'eventuale comitato tecnico durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
7. Ai lavori della commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
8. Un dipendente desiganto dal comune, sede di mercato, funge da segretario della commissione e del comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato dai rispettivi organismi e firmato dal presidente.
9. Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dal comitato tecnico è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta, al comune, sede del mercato, dall'ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.
10. Ai membri della commissione spetta una indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella stessa misura di quella prevista a favore dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
11. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.


1. La commissione del mercato, di cui al precedente articolo 3, è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno cinque suoi componenti o dall'ente gestore. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 ore.
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la preseza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti la commissione stessa.
3. I membri della commissione e del comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
5. La commissione del mercato ha il compito di:
1) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;
2) proporre agli enti interesati le modifiche ed i miglioramenti da portare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
3) esprimere il proprio parere all'ente gestore e all'amministrazione comunale, sede di mercato, per quanto di competenza:
a) sugli orari delle operazioni di mercato;
b) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
c) sui canoni di concessione dei punti di vendita;
d) sulle tariffe dei servizi di mercato;
e) sul regolamento del mercato, suggerendo eventuali modifiche;
f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;
g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
h) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie;
i) sul bilancio preventivo e consuntivo;
l) sull'istituzione di nuovi servizi di mercato;
4) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato e ratificare la sanzioane disposta - in casi gravi ed urgenti - dal direttore del mercato, in base alla normativa vigente.

6. La commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dalla L.R. 29/84, e dal presente regolamento.
7. La commissione del mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.


1. Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La nomina è di competenza dell'ente gestore.
2. Sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore del mercato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale o di titoli equipollenti.
3. Sono ammessi al concorso di cui al precedente comma, anche coloro che in assenza del diploma di laurea siano in possesso del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media superiore e che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di direttore di mercato da almeno cinque anni.
4. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal comune sede del mercato, sentita la commissione del mercato.
5. L'esame di concorso viene sostenuto innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta con atto del consiglio comunale sede di mercato.
6. Fra le materie d'esame del concorso secondo quanto verrà precisato nel bando stesso, devono essere comprese le seguenti: il commercio nei suoi diversi aspetti, la statistica, il trasporto, la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
7. Il direttore del mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, né di svolgere attività ritenute incompatibili dal comune sede del mercato con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
8. Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dal comune sede di mercato.
9. Comunque il trattamento economico del direttore dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari apicali dell'organico comunale.
10. Con le modalità previste dal presente articolo, può essere nominato un vicedirettore del mercato.
11. La nomina del vicedirettore è obbligatoria nei mercati di rilevanza regionale così classificati nella deliberazione n. 76/87.


1. Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'ente gestore e alle decisioni adottate dalla commissione del mercato nell'ambito della sua competenza.
2. Egli dirige il personale, sovraintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'ente gestore e all'amministrazione comunale sede del mercato le eventuali mancanze e inadempienze del personale secondo le norme contenute nei regolamenti.
3. Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
7) proporre all'ente gestore, al comune, sede del mercato, ed alla commissione del mercato, anche su segnalazione delgi operatori, le inziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9) vigilare sull'applicazione delle norme comunitarie sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della legge 13 maggio 1967, n. 268, e relativi regolamenti di attuazione;
10) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
11) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore, alla commissione del mercato e al comune, sede del mercato;
12) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzionae del mercato;
13) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
14) esercitare la polizia amministrativa del mercato a mezzo dei vigili urbani e agenti annonari messi a disposizione;
15) accertare a richiesta degli operatori alle vendite, assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la varietà e la quantità della merce;
16) vigilare perchè l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
17) curare nel quadro delle attrezzature del mercato la buona conservazione dei prodotti secondo le vigenti disposizioni;
18) controllare il regolare svolgimento del servizio di facchinaggio;
19) predisporre la vigilanza per impedire il manifestarsi di furti o di sottrazioni indebite di merci;
20) vigilare affinchè non vengano adoperati artifizi tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e affinchè vengano impedite eventuali frodi;
21) disporre, nei casi gravi ed urgenti, la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi, salvo ratifica prevista nell'articolo 4, comma 6, punto 4), di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lievi infrazioni, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
22) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
23) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, nonchè dal presente regolamento.

4. Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori nel mercato e del personale ad esso addetto.


1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'ente gestore o dal comune, sede del mercato, in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.
2. L'ente gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.
3. Il comando dei vigili urbani distaccherà presso il mercato un idoneo numero di vigili di particolare competenza in ordine ai servizi che l'amministrazione comunale, sentito il direttore del mercato, determinerà.
4. L'amministrazione comunale, sentito il direttore del mercato, determinerà il numero, il grado e il periodo di permanenza dei vigili urbani che dovranno essere distaccati dal comando per il servizio presso il mercato. Il comando, nella designazione dei vigili, opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio.
5. I vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. In particolare segnaleranno direttamente al direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.


1. Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché dall'Ente regionale di sviluppo agricolo. L'Ente regionale di sviluppo agricolo, per le finalità e le esigenze del proprio centro di informazione di mercato, può distaccare, presso la direzione, un proprio funzionario.
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità, della provenienza e del destinatario.
3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato giornalmente dalla direzione del mercato, a mezzo di personale qualificato, mediante il metodo della rilevazione e/o dell'intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.
4. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.
5. La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e i documenti attinenti alle vendite per fini statistici.
6. I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo ne essere utilizzati se non per quanto previsto dal presente regolamento.
7. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.
8. Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al comune, sede del mercato e all'unità sanitaria locale competente per territorio.


1. L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di dare concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:
1) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
2) il servizio di pulizia del mercato;
3) il servizio di bar e ristoro;
4) il servizio di frigorifero;
5) il servizio di presa e consegna di vagoni ferroviari e imballaggi;
6) il servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti;
7) il servizio di cassa del mercato;
8) il servizio di posteggio per i veicoli e automezzi;
9) il servizio della pubblicità;
10) il servizio di pesatura;
11) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza.


1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti messi nel mercato, provvedono i competenti organi sanitari della USL competente per territorio, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.
2. I detti organi, accertata la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, ne dispongono la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.
3. L'ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.


1. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.
3. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
c) bene in vista ai compratori.

4. Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.
5. Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione. Non verranno presi in considerazone reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.


1. Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dall'ente gestore, che può anche darle in concessione.
2. Nell'ambito dei propri posteggi e magazzini i concessionari possono svolgere le operazioni di scarico e carico (con esclusione della merce già venduta) personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.
3. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato.
4. Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari, ovvero servendosi di propri dipendenti.
5. Tutti i concessionari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla direzione del mercato entro il 30 settembre per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell'anno seguente, cone previsto dai commi successivi.
6. Ogni concessionario può affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane e ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini, i servizi di cui al comma 2 del presente articolo.
7. La convenzione è approvata dall'ente gestore ed è resa esecutiva dal direttore del mercato.
8. I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento della propria attvità. A tale fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato e del certificato previsto dall'articolo 121 del Testo Unico delle leggi P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Debbono inoltre dimostrare di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurtiva e previdenziale ad ogni effetto e dimostrare altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
9. L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il sessantesimo anno di età.
10. Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori, provvede l'ente gestore su proposta del direttore, sentiti la commissione del mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.
11. I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato e i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi ed approvata dal comitato provinciale dei prezzi.
12. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e il trasporto e non possono imporre la loro opera ne possono rifiutarla quando ne siano richiesti.
13. E' ad essi altresì vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.
14. Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini.
15. I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.
16. I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento dei mercati, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) la diffida scritta od orale disposta dal direttore;
b) la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal direttore, previa contestazione dell'addebito;
c) nei casi gravi, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato disposta dall'ente gestore, su proposta del direttore, sentita la commissione del mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

17. Durante il periodo di sospensione l'interessato non può accedere al mercato per nessun motivo.
18. Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.


1. I corrispettivi di uso dei posteggi, dei magazzini, delle attrezzature pubbliche sono deliberati dall'ente gestore sentito il parere della commissione del mercato.
2. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della commissione del mercato, ed approvate dal comitato provinciale dei prezzi.
3. Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della direzione del mercato, in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.
4. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiori a quelli stabiliti dal comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
5. Il direttore del mercato può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione del mercato.


1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dall'ente gestore su proposta del direttore, sentita la commissione del mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso.
2. L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.
3. Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni.


1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'articolo 3 della L.R. 29/84.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'articolo 2 della L.R. 29/84.
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'ufficio agricolo di zona, dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e firmata dallo stesso direttore.
5. Nella tessera devono essere indicate:
a) le generalità del titolare;
b) il titolo di ammissione al mercato;
c) il periodo di validità.

6. Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
7. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla commissione del mercato che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.
8. Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
9. Entro l'orario e con le modalità stabilite dal presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti.


1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato o comunque all'ente gestore.
3. A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.


1. Alle concessioni possono accedere gli operatori previsti dall'articolo 3 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
2. La concessione è un atto adottato dall'ente gestore sentita la commissione del mercato.
3. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite dall'ente gestore.
4. Le concessioni hanno la durata di cinque anni ed avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.
5. La nomina dei concessionari per la copertura del numero dei posteggi di vendita prefissati sarà fatta in base a graduatorie formulate dall'ente gestore fra tutti i concorrenti, in base a criteri prestabiliti, sentito il parere della commissione del mercato.
6. La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:
a) la capacità imprenditoriale del richiedente;
b) l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
c) i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
d) la gamma e qualità dei prodotti trattati.



1. Le concessioni cessano:
a) alla scadenza del periodo previsto;
b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
c) per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
d) per scioglimento della società concessionaria.



1. L'ente gestore del mercato all'ingrosso dovrà negare o revocare la concessione dei magazzini o dei posteggi:
1) a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
2) a chi è sottopsoto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3) a chi venga condannato per due volte qualunque sia l'entità delle rispettive pene per delitti in tema di:
a) turbata libertà degli incanti;
b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
c) frode nelle pubbliche forniture;
d) uso o detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
e) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
f) frode nell'esercizio del commercio;
g) vendita dei prodotti con segni mendaci;
h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

2. La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:
1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
2) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'ente gestore sentita la commissione del mercato;
3) accertate scorrettezze commerciali;
4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disicplina del mercato;
5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
6) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

3. La revoca è dichiarata dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.
4. La commissione del mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.


1. Il numero dei posteggi di vendita sarà fissato dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.
2. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio del mercato si dovrà tenere conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio in rapporto allo sviluppo di una congrua attività commerciale.
3. Al concessionario sarà assegnato il posteggio di vendita, ed eventualmente un magazzino di deposito e lavorazione, ritenuiti più rispondenti alla sua capacità imprenditoriale.
4. Qualora per accertata necessità di riorganizzazione del mercato, a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, l'ente gestore, previo parere favorevole della commissione del mercato, ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi.
5. I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a caratteren saltuario, privilegiando le forme associative, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 15.
6. Ai produttori singoli o associati alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgono attività a carattere stagionale dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile.
7. Una superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali.
8. Le assegnazioni sono valide per il periodo corrispondente alla durata della concessione e per i produttori soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.
9. I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi indicati dal comma precedente, stabiliti con le modalità indicate nell'articolo 13, devono essere pagati anticipatamente.


1. Qualora la concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore e semprechè i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. La morte del concessionario da diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
3. Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere all'ente gestore di continuare nella concessione fino alla scadenza.
4. Il decesso del concessionario, come dei soci delle ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente all'ente gestore.
5. Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che la concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'ente gestore il quale, sentita la commissione del mercato, può autorizzare il trasferimento della concessione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale, sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
6. Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci preposti ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale nel mercato.
7. I concessionari che intendano apportare variazioni (recesso e/o immissione di soci, variazioni alla ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione all'ente gestore, precisando sempre i requisiti che i nei soci possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.
8. La costituzione di società, senza la prescritta autorizzazione, determinerà la revoca della concessione ai sensi del presente regolamento.
9. Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendano unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, l'ente gestore può sempre autorizzare l'unificazione e, in relazioane alle quantità commercializzate dagli interessati ed alle disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto, nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e le condizioni previste dal presente regolamento.
Qualora la concessione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la voltura dell'intestazione dall'uno all'altro rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione.


1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario della concessione che può tuttavia previa domanda motivata farsi rappresentare temporaneamente con l'autorizzazione del direttore da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
2. Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitino il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsbile delle infrazioni previste dall'articolo 19 del presente regolamento.
3. Con l'autorizzazione del direttore i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
4. La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca o la sospensione della concessione ai sensi del presente regolamento.
5. I concessionari, per i rapporti con l'ente gestore devono eleggere domicilio ad ogni effetto presso il rispettivo posteggio.
6. Ogni concessionario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con la relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del nome, cognome ed indirizzo del legale rappresentante.
7. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
8. I rifiuti debbono essere raccolti a cura degli interessati dei posteggi, in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.
9. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.
10. Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno può rimanere nei posteggi e nei magazzini salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
11. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportare modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore.


1. Cessata o revocata la concessione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati alla direzione del mercato, liberi da persone e cose, entro gli otto giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione della revoca.
2. In caso di inottemperanza si procede allo sgombro a cura della direzione del mercato ed a spesa degli interessati.
3. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio stesso nell'esercizio della concessione.


1. L'ente gestore, sentita la commissione del mercato fissa i minimi di attività annuali per i posteggi ed i magazzini assegnati.
2. Ogni biennio verrà riveduta l'attività svolta da ogni assegnatario e qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, l'ente gestore sentita la commissione del meracto, può provvedere al suo trasferimento in uno "stand" di minori proporzioni ed alla contestuale assegnazione dello "stand" resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso.
3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.


1. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente anche a mezzo di familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni agricoli, effettuano le vendite a mezzo di persone da esse designate purchè socie o dipendenti regolarmente assunti.
4. Non è consentito agli assegnatari dei posteggi l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso.
5. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal precedente articolo 22.
6. I mandatari e i commissionari, concessionari del mercato, ammessi ad operare nel mercato per le vendite e gli acquisti, debbono prestare all'ente gestore cauzione fruttifera non inferiore a lire 1.000.000 in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo stato al valore di borsa, oppure mediante fidejussione bancaria.
7. L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato. I commissionari ed i mandatari, operanti fuori mercato, debbono versare la cauzione al comune sede del mercato per l'importo e con le modalità da questo stabiliti, ai sensi delle norme vigenti.
8. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.


1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari ed al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato o dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.


1. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di derrate introdotte nel mercato.


1. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore.
2. Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'articolo 15 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.
3. Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.
4. A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
5. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.
6. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959, e successive modifiche.
7. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme di legge vigenti.
8. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artifizio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto a provvedimenti disciplinari, previsti dal successivo articolo 36 del presente regolamento.
9. Chi ponga in vendita la merce con eccesso di tara è sospeso, con contemporanea chiusura del posteggio, dal direttore del mercato secondo le disposizioni del presente regolamento e per il periodo minimo di un giorno. Della sospensione è data comunicazione dal direttore del mercato alla camera di commercio, competente per territorio.
10. Non è consentita la vendita al netto di tara di quei prodotti che sono in eccedenza delle percentuali consentite; non è consentita la vendita a collo dei prodotti in eccedenza di tara; non è consentita la vendita con abbuono della tara eccedente.
11. E' altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.
12. Non possono essere introdotte nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, per la vendita, altro che le qualità di funghi freschi ammesse dal civico ufficio di igiene.
13. Per i prodotti destinati all'esportazione dovrà essere tenuta presente la particolare normativa, compresa la regolamentazione, emanata dalla CEE.
14. I commercianti all'ingrosso devono rilasciare ai rivenditori, al momento dell'acquisto, una o più bollette ove risulti ben visibile il nominativo dell'acquirente, la varietà del prodotto, il quantitativo, il prezzo di acquisto e la tara.


1. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dall'apertura del mercato, senza dover per il ritiro stesso corrispondere alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e di trasporto già eventualmente rese.
3. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita, e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.
4. Tutte le partite poste nel posteggio e magazzini annessi si ritengono in vendita.


1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
2. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori di cui all'articolo 2 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria, la qualità ed il prezzo base della merce offerta.
4. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.
5. Se nessuna offerta viene presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
6. L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'ente gestore.
7. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.
8. L'ente gestore può, con particolare regolamentazione, istituire vendite con il sistema dell'astazione meccanica allo scopo di provvedere alle vendite dei prodotti che pervengono alla direzione da parte dei produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo di cui alla L.R. 29/84 che ne facciano richiesta.


1. Ai commissionari e ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge spetta una provvigione, da concordare preventivamente fra le parti, che non può superare il 10% del prezzo di vendita.
2. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato (compreso lo scarico, escluso il carico), nonché dello "star del credere".
3. Il commissionario potrà rivalersi sul committente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.
4. Delle operazioni medesime, il commissionario informerà il direttore del mercato ed il committente.
5. I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le merci vendute, non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare:
1) la natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli;
2) il prezzo di vendita;
3) il peso di ciascuna partita o collo venduti;
4) il netto ricavato da accreditare al committente o mandante.

6. I commissionari e i mandanti debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandatari.
7. Nel mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento


1. Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa del mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla commissione del mercato, alla vendita:
a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
c) delle derrate che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

2. I commissionari, i mandatari e la cassa del mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.
3. I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa del mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavato netto delle suddette vendite.
4. L'ente gestore e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittenti od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.


1. Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancante ammissione alle vendite delle merci non aventi requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le merci invendute che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
3. Per le merci non idonee all'alimentazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al produttore o al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.
5. Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.


1. I veicoli portanti i prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso ad iniziare dall'apertura del mercato stesso.
2. I veicoli dei compratori possono essere amessi dall'inizio dell'operazione di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.
3. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio.
4. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.
5. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dall'ente gestore sentita la commissione di mercato, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.
6. Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentita la commissione del mercato.
7. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.


1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio e di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni qualunque sia l'ente beneficiario;
d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
e) introdurre cani;
f) accendere fuochi;
g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.
3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.
4. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
5. I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchi, per esere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.


1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività nel mercato o chiusura dei magazzini, o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
b) sospensione da ogni attività nel mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi deliberate dalla commissione del mercato o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato, salvo successiva ratifica da parte della commissione del mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi disposta dall'ente gestore sentita la commissione del mercato.

2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, disposti dal direttore del mercato, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione del mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati, entro tre giorni.
3. Ogni violazione del presente regolamento di mercato o della L.R. 31 agosto 1984, n. 29, sarà punita, alternativamente o congiuntamente all'azione disciplinare e amministrativa di cui al comma 1, con le sanzioni amministrative di cui all'allegata tabella A e/o da quelle previste dagli articoli 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché con le procedure previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.
NORME TRANSITORIE



La concessione dei posteggi e dei servizi in essere alla data di entrata in vigore del regolamento del mercato conservano validità fino alla scadenza precedentemente fissata. Nel caso in cui non esista scadenza prestabilita o il rapporto giuridico sia diverso da quello previsto dalla L.R. 31 agosto 1984, n. 29 e dal presente regolamento, l'ente gestore dovrà adeguarsi alle norme stesse entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.


Il direttore del mercato in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere confermato senza concorso, anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, purchè abbia dato buona prova di capacità e non ostino motivi disicplinari.


Il presente regolamento di mercato, dopo l'approvazione del consiglio comunale, viene pubblicato all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ed entra in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione.


E' revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento precedentemente vigente.

Allegati

allegato

Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari,

sia freschi che conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi.









































































































Norme inderogabili ai sensi della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29
* Articolo 1: secondo comma * Articolo 20: primo, sesto e settimo comma
* Articolo 2: tutto * Articolo 21: ottavo comma
* Articolo 3: primo, secondo, terzo, quinto, settimo, nono e decimo comma * Articolo 22: primo, quarto e sesto comma
* Articolo 4: tutto * Articolo 23: primo comma
* Articolo 5: tutto * Articolo 24: primo e secondo comma
* Articolo 6: primo e secondo comma * Articolo 25: primo e terzo comma
* Articolo 8: tutto * Articolo 26: tutto
* Articolo 10: tutto * Articolo 28: tutto
* Articolo 11: primo comma * Articolo 29: tutto
* Articolo 12: primo comma * Articolo 30: tutto
* Articolo 13: tutto * Articolo 31: tutto
* Articolo 14: primo comma * Articolo 32: tutto
* Articolo 15: primo e secondo comma * Articolo 34: primo comma
* Articolo 17: tutto * Articolo 35: tutto
* Articolo 18: tutto * Articolo 36: tutto
* Articolo 19: tutto * Tabella A: tutta



Allegati

tabella


Ammende per violazioni alle norme del presente
regolamento ed alla legge regionale 31 agosto 1984, n. 29





























































































































































































































































































































































































































Articolo 1, comma 3
* vendere o acquistare quantitativi inferiori a quelli previsti L. 50.000
Articolo 8
* non denunciare o denunciare solo in parte i quantitativi delle derrate introdotte nel mercato L. 50.000
* non fornire alla direzione del mercato gli elementi necessari alla rilevazione dei prezzi o fornire informazioni non veritiere L. 50.000
Articolo 9, comma 4
* concedere in sub-concessione il servizio, assunto, oltre alla decadenza dalla concessione comporta l'ammenda di L. 1.000.000
Articolo 10
* infrazioni alle disposizioni ordinate dal servizio di vigilanza igienico-sanitaria L. 500.000
Articolo 11
* non sottostare ai controlli sulla esattezza delle pesature L 50.000
* mantenere non puliti, non regolati, non in perfette condizioni o non bene in vista gli strumenti di pesatura L. 30.000
Articolo 12
* esercitare il facchinaggio senza la prescritta autorizzazione L. 100.000
* farsi aiutare nell'attività di facchinaggio da persone non autorizzate L. 100.000
* inosservanza di ogni altra norma dell'articolo 12 L. 20.000
Articolo 13, comma 4
* imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato L 1.000.000
* imporre pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite L. 5.000.000
Articolo 14
* anticipare o ritardare la contrattazione al di fuori dell'orario fissato L. 100.000
Articolo 15
* non essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la targhetta di accesso al mercato L. 20.000
* non possedere la targhetta di accesso al mercato in quanto non rinnovata o mai posseduta L. 50.000
Articolo 21
* inosservanza delle norme sulla concessione L. 1.000.000
Articolo 22, comma 6
* mancata indicazione del nome, cognome, indirizzo, ditta o ragione sociale e legale rappresentante L. 50.000
Articolo 22, comma 7
* mancata pulizia o giacenza dei rifiuti nei posteggi e annessi (scale, magazzini, ecc.) L. 30.000
Articolo 22, comma 8
* mancanza utilizzo dei recipienti per la raccolta dei rifiuti L. 30.000
Articolo 22, comma 9
* adibire i posteggi, i magazzini e tutte le aree a deposito di imballaggi vuoti e di qualsiasi altro materiale non consentito L. 50.000
Articolo 22, comma 10
* rimanere nel mercato durante le ore di chiusura L. 30.000
Articolo 22, comma 11
* apportare modifiche negli impianti senza la preventiva autorizzazione L. 1.000.000
Articolo 23
* mancata riconsegna dei posteggi L. 500.000
Articolo 25
* vendere derrate di produzione non propria da parte di produttori L. 300.000
* acquistare merci nel mercato da parte degli assegnatari dei L. 800.000
* ogni altra infrazione alla disciplina degli operatori L. 500.000
Articolo 26
* mancanza del libretto sanitario L. 40.000
* libretto sanitario non aggiornato L. 20.000
Articolo 28, comma 4
* svolgere nel mercato attività di produttore o negoziante da parte del mercato stesso o avere interesse, sia direttamente o per conto terzi o per interposta persona L. 1.000.000
Articolo 28, comma 7
* utilizzare imballaggi non conformi alle norme di legge vigenti L. 1.000.000
Articolo 28, comma 8
* utilizzare il peso dei contenitori L. 800.000
Articolo 28, comma 9
* porre in vendita la merce con eccesso di tara L. 1.000.000
Articolo 28, comma 10
* vendita dei prodotti non conforme alle norme del comma 10 L. 300.000
Articolo 28, comma 11
* vendita e detenzione di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata L. 500.000
Articolo 28, comma 12
* introduzione di funghi non ammessi all'ufficio di igiene L. 1.000.000
Articolo 28, comma 14
* non rilasciare da parte del venditore, al momento della vendita, l'apposita bolletta regolamentare compilata in ogni sua parte L. 50.000
Articolo 29
* inosservanza delle norme relative alla merce in vendita L. 30.000
Articolo 31, comma 6
* non essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate L. 300.000
* ogni altra inadempienza L. 100.000
Articolo 34
* effettuare operazioni di carico e scarico ed il trasporto interno delle merci in orari diversi da quelli stabiliti L. 30.000
* l'utilizzo di veicoli, senza la prescritta autorizzazione, per il trasporto interno delle merci L. 30.000
* ogni altra infrazione sulla circolazione dei veicoli L. 20.000
Articolo 35, comma 1
* a) ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la circolazione L. 15.000
  b) attirare i compratori con grida e schiamazzi L. 10.000
  c) sollecitare offerte o sottoscrizioni L. 15.000
  d) esercitare commercio senza autorizzazione L. 100.000
  e) f) introdurre cani e/o accendere fuochi L. 10.000
  g) accettare e/o offrire mance L. 10.000
  h) gettare derrate avariate L. 30.000
  i) l) infrazioni sulla disciplina del mercato, delle contrattazioni, sulla decenza, ordine e sicurezza L. 50.000
Articolo 35, comma 3, 4 e 5
* infrazioni sulla pulizia dei locali, strade, posteggi e annessi L. 40.000
  Per ogni altra infrazione al regolamento del mercato non espressamente richiamata L. 15.000