Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 giugno 1991, n. 16 |
Titolo: | Misure e provvedimenti a favore della Zootecnia. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 5 luglio 1991, n. 80) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Selezione, riproduzione e miglioramento)
Art. 3 (Commercializzazione e vendita prodotti)
Art. 4 (Misure interventi di credito)
Art. 5 (Finanziamento)
Art. 2 (Selezione, riproduzione e miglioramento)
Art. 3 (Commercializzazione e vendita prodotti)
Art. 4 (Misure interventi di credito)
Art. 5 (Finanziamento)
1. La Regione favorisce le imprese zootecniche singole od associate ed attua interventi volti al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, in sintonia agli aiuti previsti dalle legislazioni comunitaria, statale e regionale.
2. La Regione favorisce, inoltre, gli interventi destinati alla commercializzazione della produzione zootecnica.
1. La Regione, per favorire la conservazione e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico con particolare riguardo ai bovini, concede:
a) contributi ad integrazione delle assegnazioni statali, sino al 75% dell'importo non coperto dal contributo dello Stato, per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed all'effettuazione dei controllo funzionali del bestiame svolte dalle associazioni provinciali allevatori su indicazione delle rispettive associazioni nazionali di razza;
b) contributi:
b1) agli allevatori residenti nei territori non ricompresi nelle comunità montane, fino al 50% del costo della bolletta di fecondazione artificiale e naturale in pubbliche stazioni di monta bovina;
b2) alle comunità montane, fino al 70% della spesa, per la realizzazione di progetti specifici attinenti alla fecondazione artificiale e naturale in pubbliche stazioni di monta bovina, d'intesa con le associazioni provinciali allevatori;
b3) alle aziende con allevamenti bovini nella misura massima di lire 500.000 per ogni soggetto prescelto da locare presso il centro genetico di selezione;
b4) alle aziende con allevamenti ovini nella misura massima di lire 50.000 per ogni soggetto prescelto da locare presso il centro genetico di selezione.
2. I contributi concessi a percentuale come previsto dal comma 1 lettera b) si inquadrano nell'ambito del programma di settore approvato con L.R. 43/80 e sono limitati alla durata di cinque anni.
3. I contributi concessi nella misura fissa massima prevista, cone indicato dalle lettere b3) e b4) del comma 1, sono comunque erogati nel limite del 30% delle spese ammissibili.
1. A sostegno delle produzioni zootecniche ed a potenziamento delle strutture e degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, sono ammessi a finanziamento specifici programmi progettuali presentati e coordinati dalle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 da consorzi e cooperative.
2. In detti progetti dovrà specificarsi la validità economica anche ai fini della difesa, del consolidamento e dell'espansione del settore produttivo preso in considerazione, la zona, l'area interessata al progetto, la definizione degli impegni assunti dai soci, il piano degli investimenti da attuare.
3. Rientrano nelle iniziative da favorire anche quelle attuate dagli allevatori singoli od associati dirette alla costituzione di piccoli e medi punti di commercializzazione del proprio bestiame.
4. La Regione contribuisce con un tasso di sovvenzionamento fino al 50% o al 35% sui progetti che rispettivamente rientrano o meno nei programmi predisposti ai sensi del regolamento CEE 866/90 e nel rispetto della regolamentazione degli aiuti agli investimenti nel settore della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti lattieri (87/C302/06).
1. ...........................................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Modifica il secondo comma dell'art. 2, l.r. 30 maggio 1977, n. 21.
1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, la spesa di lire 1.000 milioni per un importo complessivo, nel triennio, di lire 3.000 milioni.
2. La spesa autorizzata per l'anno 1991 è destinata alle seguenti finalità:
a) per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 2, lire 250 milioni;
b) per la concessione dei contributi alle comunità montane previsti dalla lettera b) dell'articolo 2, lire 250 milioni;
c) per la concessione dei contributi agli altri soggetti previsti dalla lettera b) dell'articolo 2, lire 250 milioni;
d) per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, lire 250 milioni.
La ripartizione della spesa autorizzata per gli anni 1992 e 1993 sarà stabilita, per le medesime finalità, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 7;
b) per gli oneri di lire 1.000 milioni relativi a ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1991/1993, a carico dello stesso capitolo 5100208, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alla partita 2 dell'elenco 7.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui allo stesso comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1991, a carico di appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per le attività connesse alla tenuta dei libri genealogici ed alla effettuazione di controlli funzionali del bestiame", lire 250 milioni;
a2) "Contributi alle comunità montane per la realizzazione di progetti specifici attinenti alla fecondazione artificiale e naturale in pubbliche stazioni di monta bovina", lire 250 milioni;
a3) "Contributi agli allevatori residenti nei territori non ricompresi nelle comunità montane per abbattimento costi bolletta fecondazione in pubbliche stazioni di monta", lire 250 milioni;
a4) "Contributi alle associazioni produttori, consorzi e cooperative per il finanziamento dei programmi a sostegno delle produzioni zootecniche ed al potenziamento delle strutture e impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici", lire 250 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 sono ridotti di lire 1.000 milioni.