Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 25
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 e disposizioni urgenti in favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 giugno 1992, n. 55)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario





1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dalla L.R. 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di leasing mobiliare e l'accesso al credito a breve e medio periodo, da parte delle piccole e medie imprese, nonchè le azioni predisposte dalle direttive e dai regolamenti comunitari, è concesso un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 alla Finanziaria regionale Marche.
2. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 sono disposti ed effettuati dalla Finanziaria regionale Marche SpA rispetto a quanto disposto dalla citata L.R. 1 agosto 1989, n. 20.
3. Il riparto del finanziamento per i diversi servizi è determinato con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche SpA, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1. In attesa dell'approvazione di provvedimenti statali e a titolo di anticipazione delle relative provvidenze volte a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 7-10 aprile 1992, è istituito un fondo speciale di lire 5.000 milioni di cui:
a) 3.500 milioni destinati ad agevolare le operazioni di finanziamento a medio termine di interventi di ripristino dei beni immobili, di attrezzature e macchinari, nonchè per la ricostituzione di scorte distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del 7-10 aprile 1992, a favore delle aziende artigiane, industriali, turistiche, commerciali, di servizio e, limitatamente alle strutture a terra, della pesca o a favore dei proprietari degli immobili medesimi se diversi dal soggetto titolare dell'impresa. La durata del finanziamento è stabilita nel limite massimo di tre anni, la sua entità nel limite massimo del 90% del danno subito e comunque per un importo non superiore a 150 milioni, l'abbattimento del tasso è pari a 4,5 punti;
b) 1.500 milioni per la cosituzione di un fondo di garanzia sussidiaria fino all'80% del finanziamento a medio termine concesso ai sensi della presente legge ai soggetti e per le finalità di cui alla lettera a).

2. Le modalità per l'utilizzo del fondo di garanzia sussidiaria di cui alla lettera b) del comma 1, nonchè i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche Spa, alla quale il fondo è affidato in gestione da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per fruire dei benefici di cui al presente articolo i soggetti danneggiati devono produrre, allegata alla documentazione di cui al precedente comma 2, un attestazione del sindaco del comune dove insiste l'attività danneggiata dalla quale risulti che la stessa veniva svolta nelle località colpite dalle avversità atmosferiche in data anteriore al 9 aprile 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o dal tribunale competente.
4. L'ammontare dei danni deve risultare da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e giurata avanti il cancelliere della pretura competente.
5. La Società Finanziaria riferisce mensilmente alla Regione sugli interventi attivati con le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e presenta documentati rendiconti ogni semestre e al termine dell'attività.
6. Per gli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a provvedere con una quota parte pari al 70% delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito con la L.R. 2 gennaio 1980, n. 2 e con le modalità dalla stessa stabilite.


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 1.000 milioni, si provvede mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento rimasto inutilizzato alla data del 31 dicembre 1991, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 alla partita 4 dell'elenco 1.
2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 saranno iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.
3. Per l'erogazione del fondo speciale istituito con il comma 1 dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
4. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per effetto del comma 3 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione del bilancio 1992, per gli importi controindicati:
capitolo 3311101 lire 350 milioni
capitolo 3321101 lire 635 milioni
capitolo 3322101 lire 518 milioni
capitolo 3322102 lire 1.897 milioni
capitolo 3322113 lire 600 milioni
capitolo 5100202 (elenco 3 partita 13) lire 500 milioni
capitolo 5100203 (elenco 3 partita 7) lire 300 milioni
capitolo 2141102 lire 200 milioni
Nello stesso stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 3211209 con la denominazione "Assegnazione di fondi alla Finanziaria Marche SpA, per agevolare le operazioni di finanziamento finalizzate al ripristino dei beni mobili e immobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 7 - 10 aprile 1992 a favore delle aziende artigiane, industriali, turistiche, commerciali e della pesca" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

5. Le somme che saranno assegnate dallo Stato per analoghe finalità saranno recuperate dalla Regione fino all'importo di lire 5.000 milioni.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 45, l.r. 11 maggio 1993, n. 15.