Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 settembre 1992, n. 38 |
Titolo: | Soppressione delle associazioni dei Comuni. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 8 settembre 1992, n. 75) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
1. In attuazione dell'articolo 61, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le associazioni dei comuni, costituite ai sensi della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1993 e le relative funzioni sono delegate o attribuite agli enti locali indicati dal successivo articolo 3.
1. Dalla data di cui all'articolo 1 decadono tutti gli organi delle associazioni dei comuni, ad eccezione dell'assemblea generale che rimane in carica esclusivamente per i compiti previsti dall'articolo 5, comma 2.
2. Il presidente dell'associazione assume le funzioni di commissario per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di commissario sono svolte dal sindaco del comune già sede dell'associazione.
3. Al commissario competono le indennità già spettanti al presidente dell'associazione dei comuni.
1. Le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dei funghi e tartufi, già delegate ai comuni con l'obbligo di esercitarle in forma associata tramite associazione dei comuni, sono attribuite alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province con decorrenza dal 1° gennaio 1993.
2. In attesa della riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le altre funzioni ed i compiti già spettanti alle associazioni dei comuni sono delegate alle comunità montane e, per il restante territorio, ai comuni.
3. Al fine di promuovere il mantenimento della gestione in forma associata delle funzioni in atto delegate dalla Regione o affidate dai comuni stessi all'associazione, l'ufficio di presidenza, entro il 31 dicembre 1992, su conforme parere dei sindaci dei comuni riuniti in assemblea, predispone un apposito programma da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali competenti. Fino a quando non diventino operative le conseguenti determinazioni dei comuni, il commissario assicura l'esercizio delle funzioni delegate già dalla Regione e la continuità dei servizi già affidati dai comuni all'associazione. Il commissario cessa comunque dalle funzioni il 30 giugno 1993.
4. Restano ferme le funzioni delegate, dalla Regione o affidate dai comuni alle comunità montane.
1. Entro il 31 dicembre 1992 l'ufficio di presidenza dell'associazione, sentiti i sindaci, approva un piano di liquidazione dell'associazione.
2. Il personale assegnato all'associazione riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza entro il 30 giugno 1993.
3. Il personale di ruolo dell'associazione è trasferito nel ruolo unico regionale con decorrenza dalla data di soppressione delle associazioni di comuni.
4. Alla cessazione delle funzioni del commissario, di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni succedono con vincolo di solidarietà, in tutti i restanti rapporti attivi e passivi che facevano capo alle disciolte associazioni dei comuni, anche in deroga alle norme statutarie delle singole associazioni.
1. Le elezioni dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e delle aziende di promozione turistica, dei rappresentanti in seno all'assemblea dei consorzi di bonifica, nonchè per l'elezione o la nomina, già di competenza dell'associazione dei comuni, di rappresentanti in seno ad altri organismi è effettuata da un'apposita assemblea dei sindaci dei comuni già facenti parte dell'associazione medesima.
2. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario nazionale, la elezione del comitato dei garanti e di un componente con funzioni di presidente del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali è effettuata da parte dell'assemblea generale e secondo le modalità, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 aprile 1991, n. 111 e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'assemblea generale è convocata e presieduta dal sindaco del comune già sede dell'associazione.
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Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 abroga, con decorrenza 1 luglio 1993, la l.r. 23 gennaio 1982, n. 2, per la parte riferita alle associazioni dei comuni.
Il comma 2 sostituisce il comma 5 dell'art. 18, l.r. 6 ottobre 1987, n. 34.
Il comma 3 sostituisce l'art. 20, l.r. 6 ottobre 1987, n. 34.
Il comma 4 abroga il comma 3 dell'art. 16, l.r. 6 ottobre 1987, n. 34.